Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 33559 del 11 novembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite perché, nel primo caso, la periodicitā o la continuitā delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato (ove non sia stata determinata l'entitā della somministrazione), si che ogni singola prestazione č distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre la vendita a consegne ripartite č caratterizzata dalla unicitā della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto.

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