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Sezione II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dell'impossibilità sopravvenuta

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
663 Altra causa di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive è l'impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni stesse (articoli 1463 e 1465). Si muove sempre dalla tutela della funzionalità del sinallagma quando si stabilisce che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non può chiedere la controprestazione ed è tenuta a restituire quella che abbia ricevuta (art. 1463 del c.c.). Ciascuna delle parti si era obbligata a scopo di scambio; perciò, divenuto obiettivamente impossibile tale scambio, viene pure a rendersi impossibile l'esecuzione di tutto il rapporto. Naturalmente l'impossibilità temporanea non dà luogo a un fenomeno estintivo ma a un effetto sospensivo, tranne che, come si è già rilevato (n. 577), essa si prolunghi di tanto da rendere inutile la prestazione per il creditore (art. 1256 del c.c., secondo comma). Lo scambio può essere realizzato parzialmente, il che accade allorchè l'impossibilità ha colpito soltanto una parte della prestazione. Il rapporto allora, pur ridotto di contenuto, non si estingue per la parte della prestazione ancora eseguibile; ma si è risospinti verso l'ineseguibilità totale quando l'adempimento parziale non soddisfa lo scopo dello scambio (art. 1464 del c.c.). E' dato al creditore, in quest'ultima ipotesi, il diritto di recedere dal contratto; diritto che egli potrà esercitare soltanto quando manchi un apprezzabile suo interesse alla prestazione del residuo. Questi principii, per l'art. 1465 del c.c., si applicano in vario modo, secondo che l'alienazione concerne una cosa determinata cose dedotte genericamente.