Cassazione civile Sez. I sentenza n. 275 del 29 gennaio 1976

(2 massime)

(massima n. 1)

La norma la quale stabilisce che, nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il soggetto liberato dall'obbligazione non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, non esprime una disciplina di natura cogente e inderogabile, sicché le parti, nell'esercizio del loro potere di privata autonomia, possono dispone una diversa regolamentazione degli effetti dello scioglimento del contratto.

(massima n. 2)

La questione della inefficacia di una clausola contrattuale che si dica vessatoria e che non sia stata specificamente approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. si pone, rispetto alla domanda basata sull'applicazione della clausola, come deduzione difensiva priva del valore di eccezione in senso tecnico, proponibile cioè solo dalla parte interessata: spetta infatti al giudice, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, verificare la fondatezza della domanda proposta in giudizio e quindi anche i presupposti e le condizioni richiesti dalla legge per la validità e l'efficacia della clausola contrattuale, in base alla quale la domanda è fatta valere, senza cadere con ciò nel vizio di ultrapetizione, anche se la determinazione del regolamento formale che la clausola deve osservare, in relazione al suo contenuto e alla sua qualificazione nell'ordinamento giuridico, contrasti con le opinioni espresse dalle parti.

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