Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3066 del 19 settembre 1975

(2 massime)

(massima n. 1)

A seguito della impossibilitā sopravvenuta della prestazione, importante l'estinzione del vincolo obbligatorio, č la stessa legge che prevede all'art. 1463 c.c., la restituzione della cosa ricevuta, in applicazione delle norme relative alla ripetizione di indebito, anche se, nella fattispecie, non si tratta di una vera e propria condictio ob causam finitam.

(massima n. 2)

L'eventuale equiparazione economica dell'impossibilitā parziale sopravvenuta della prestazione contrattuale alla sua impossibilitā totale non č rimessa alla valutazione del giudice di merito, bensė a quella del contraente interessato.

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