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Articolo 1394 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Conflitto d'interessi

Dispositivo dell'art. 1394 Codice Civile

Il contratto concluso dal rappresentante(1) in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo(2).

Note

(1) Normalmente il rappresentante agisce solo nell'interesse del rappresentato ma si ammette la possibilità che egli agisca anche nell'interesse proprio o di terzi nel qual caso si parla di mandato in rem propriam (v. 1723, 1396 c.c.).
(2) Poichè l'annullabilità è posta nell'interesse del rappresentato, essa non opera se questi era consapevole del conflitto ed ha comunque autorizzato il compimento del negozio (v. 1395 c.c.).

Ratio Legis

L'annullabilità si spiega considerando che, in caso di conflitto d'interessi, il legislatore presume che il rappresentante agisca non nell'interesse del rappresentato ma nel proprio o in quello di un terzo. In base al principio della tutela del terzo in buona fede, è necessario, però, che il conflitto fosse a questi noto o dovesse da lui essere conosciuto secondo la diligenza ordinaria (1176 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1394 Codice Civile

La nozione del conflitto di interessi

Nelle abrogate norme del codice civile il conflitto d'interesse tra rappresentante e rappresentato non trovava un esplicito regolamento generale, come quello racchiuso in questo articolo: singole norme si limitavano a vietare speciali atti a determinate persone, tra cui anche, e soprattutto, i rappresentanti, quando fosse a sospettarsi il pericolo di sfruttamento della loro posizione, a danno di quegli interessi di altri, che le stesse avrebbero dovuto tutelare (ad es., nei casi di cui agli articoli #300#, #1457# .cod. civ. del 1865). Ma una parte della dottrina, malgrado la mancanza di una norma generale, opinava che l'opposizione o conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato rendesse impossibile il potere di rappresentanza ed inconciliabile il raggiungimento della finalità stessa di questo istituto. Altri autorevoli scrittori sostenevano, invece, che non fosse ammissibile aggiungere alle condizioni della rappresentanza altresì il requisito negativo della mancanza di opposizione d'interesse e che, pertanto, il negozio compiuto dal rappresentante anche in contrasto con l'interesse del rappresentato dovesse valere, siccome pienamente efficace, nei rapporti col terzo, salvo il caso di collusione; mentre unica sanzione, in siffatta ipotesi, non potesse essere che un obbligo di risarcimento a carico del rappresentante ed in favore del rappresentato.

L'art. 1394 risolve legislativamente la controversia: esso sancisce, nel caso di conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato, un'azione di annullamento a favore di quest'ultimo, ma ha riguardo, nel contempo, all'interesse del terzo che contratto col rappresentante, stabilendo che quell'azione sia concessa soltanto nel caso di colpa o di mala fede del terzo (come nel caso di conflitto conosciuto o riconoscibile da costui). Né è a ritenere che siffatta azione di annullamento escluda la responsabilità ex delicto del rappresentante, quante volte ne ricorrano gli estremi (art. 2043 cod. civ.).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

259 Nuovo è l'art, 278 che disciplina le conseguenze del conflitto di interessi e dell'abuso da parte del rappresentante.
Non si è regolata l'ipotesi dell'eccesso perché, avendosi in tali casi una mancanza di poteri, e dovendosi quindi applicare l'art. 282, il contratto non può vincolare il rappresentato. Nella nozione di eccesso ho considerate compreso anche il caso di ampliamento dei poteri conferiti; ed infatti il concetto di abuso di poteri, che limita quello di eccesso, importa solo uno sviamento dei poteri esistenti, per l'uso diverso che doveva farsene.
La sanzione dell'abuso dei poteri e del conflitto di interessi è l'annullamento del contratto; ma questo annullamento non deve pregiudicare il contraente che ignorava il vizio dell'attività del procuratore e perciò si è previsto che esso può essere chiesto solamente di fronte alla parte di mala fede.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

636 Quando il rappresentante agisce anche nell'interesse proprio, la sua volontà non sempre si forma ispirandosi, come dovrebbe fare, esclusivamente agli interessi del rappresentato; se ciò accade si sanziona l'annullamento dell'atto posto in essere dal rappresentante. L'ipotesi configura conflitto od opposizione di interessi, una situazione cioè che, a differenza dell'eccesso obbiettivo di potere (art. 1308 del c.c.), dà luogo ad una anormalità non apparente; conseguenza deve essere che la sanzione dell'annullamento opera in confronto dei terzi soltanto se si provi che questi conoscevano o dovevano conoscere l'esistenza del conflitto (art. 1394 del c.c.). L'atto che lede solo un interesse del rappresentato è annullabile e non nullo, in armonia con le disposizioni degli articoli 322, 323, secondo comma, e 378, terzo comma. Se l'atto compiuto in situazione di conflitto offende invece, anche soltanto virtualmente, un interesse pubblico, allora la sanzione è quella della nullità (art. 1471 del c.c., n. 1 e 2).

Massime relative all'art. 1394 Codice Civile

Cass. civ. n. 24156/2022

Il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c., che si manifesta al momento dell'esercizio del potere rappresentativo, è suscettibile di comportare l'annullabilità del contratto, anche qualora l'amministratore disattenda le indicazioni contenute nella delibera autorizzativa adottata dal consiglio di amministrazione al fine di escluderlo. (Fattispecie nella quale l'amministratore aveva trascurato il contenuto della delibera nella parte in cui disponeva che la vendita non potesse avvenire ad un prezzo inferiore ad una misura prestabilita).

Cass. civ. n. 11439/2022

In tema di conflitto di interessi, la predeterminazione del contenuto del contratto e la specifica autorizzazione del rappresentato sono elementi richiesti unicamente dall'art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, quali cautele previste in via alternativa dal legislatore per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale, in tal caso, del conflitto medesimo, attesa l'identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, mentre non rilevano ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, ex art. 1394 c.c..

Cass. civ. n. 255/2022

Quando un amministratore ponga in essere, in nome della società, un atto o un negozio nei confronti di un terzo, ancorché rientrante nella competenza del consiglio di amministrazione, il conflitto di interessi, in assenza di previa deliberazione collegiale, non può essere regolato dall'art. 2391 c.c., in quanto nelle fattispecie regolate da questa norma il conflitto emerge in un momento anteriore in quanto afferente all'esercizio del potere di gestione, ma dall'art. 1394 c.c., il quale impone di accertare l'esistenza di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare in modo non astratto o ipotetico, ma tenendo conto dell'idoneità del singolo atto o negozio alla creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.

Cass. civ. n. 38537/2021

Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, il quale, dovendo essere dimostrato non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolo atto, è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui caratteristiche consentano l'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. È da escludere, pertanto, una condotta abusiva del rappresentante e un pregiudizio del rappresentato quando il contenuto del negozio sia stato da quest'ultimo predeterminato.

Cass. civ. n. 10103/2019

In tema di annullamento del contratto concluso in conflitto di interessi, nel caso di fideiussione prestata da una società in favore di un'altra, entrambe aventi il medesimo amministratore e facenti parte di uno stesso gruppo, l'autonomia soggettiva e patrimoniale delle singole società comporta che la strumentalità della fideiussione alla conservazione del valore della partecipazione della garante nel capitale della garantita non può ritenersi "in re ipsa", in ragione della detta partecipazione e della comune appartenenza al gruppo, ma va provata dal creditore che voglia giovarsi della garanzia, soprattutto quando vi siano fondati elementi - nella specie, la manifesta sproporzione dell'ammontare della fideiussione "omnibus" rispetto al capitale sociale della garante e l'operatività di questa in un settore diverso da quello specifico del gruppo - per ritenere che non vi è l'interesse strategico del gruppo a preservare il valore della partecipazione, bensì quello di privilegiare in via esclusiva la garantita, riducendo la garante ad un ruolo di mero asservimento.

Cass. civ. n. 29475/2017

Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condiviso la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del conflitto d'interessi, in quanto le garanzie concesse dalla società avevano lo scopo di coordinare ed assistere anche dal punto di vista finanziario altre società riconducibili al medesimo gruppo).

Cass. civ. n. 2529/2017

Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. Tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi.

In tema di conflitto di interessi, la predeterminazione del contenuto del contratto e la specifica autorizzazione del rappresentato sono elementi richiesti unicamente dall’art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, quali cautele previste in via alternativa dal legislatore per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale, in tal caso, del conflitto medesimo, attesa l’identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, mentre non rilevano ai fini dell’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, ex art. 1394 c.c..

Cass. civ. n. 271/2017

Il conflitto di interessi che determina l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1394 c.c. postula un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli, a sua volta, rappresenti, e, in quest'ultima ipotesi, che il vantaggio conseguito dal terzo coincida con quello del rappresentante. La sussistenza del conflitto va verificata in concreto dal giudice e, anche ove possa ritenersi accertata, ai fini dell'annullamento del contratto è comunque richiesta la sua riconoscibilità da parte dell'altro contraente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il conflitto di interessi non poteva desumersi dal rapporto di parentela che legava l'amministratore unico della società, poi fallita, stipulante un contratto di locazione finanziaria di marchi con il socio accomandatario della società proprietaria dei diritti di privativa, né da una non meglio precisata riferibilità al suo nucleo familiare del controllo delle due aziende e degli interessi industriali che vi erano sottesi).

Cass. civ. n. 24547/2016

Quando tutti i soci di una società, sia essa di persone o di capitali, siano anche soci di una società di capitali con partecipazione complessivamente tale da garantirne il controllo e le due società perseguano progetti imprenditoriali di tipo unitario o quantomeno coordinato, la fideiussione rilasciata dalla prima società per assicurare il finanziamento dell'altra, amministrata dallo stesso soggetto, non può ritenersi stipulata in conflitto di interessi, atteso che il buon andamento della società garantita si riverbera necessariamente a vantaggio della garante.

Cass. civ. n. 23089/2013

Nella fattispecie prevista dall'art. 1394 cod. civ., il conflitto di interessi si manifesta al momento dell'esercizio del potere rappresentativo, mentre nel caso previsto dagli artt. 2373 e 2391 cod. civ. il conflitto di interessi (rispettivamente, in sede di assemblea e di consiglio di amministrazione) si manifesta al momento dell'esercizio del potere deliberativo. Ne consegue che, ove l'eccezione di invalidità della fideiussione stipulata dall'amministratore di una società a responsabilità limitata sia formulata senza riferimento alla deliberazione dell'organo collegiale, la riconduzione del conflitto di interessi dedotto, specie se relativo ad un contratto stipulato dall'amministratore unico, alla disciplina dettata dall'art. 1394 cod. civ., anziché alle norme - invocate dalla parte - degli artt. 2373 e 2391 cod. civ., non solo è l'unica possibile, ma, non implicando né una modifica o integrazione del fatto dedotto, né un mutamento delle conseguenze che la parte ne vuole trarre, rappresenta il legittimo esercizio del potere spettante al giudice di diversa qualificazione del fatto posto a fondamento dell'eccezione.

Cass. civ. n. 3501/2013

In tema di società per azioni, quando il singolo amministratore ponga in essere, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, un atto con il terzo che rientri, invece, nella competenza di tale organo, l'incidenza del conflitto di interessi sulla validità del negozio deve essere regolata sulla base, non già dell'art. 2391 c.c. (il quale, riferendosi al conflitto che emerge in sede deliberativa, concerne l'esercizio del potere di gestione, in un momento, quindi, anteriore a quello in cui l'atto viene posto in essere, in nome della società, nei confronti del terzo), ma della disciplina generale di cui all'art. 1394 c.c.. Al riguardo, costituendo il divieto di agire in conflitto di interessi con la società rappresentata un limite derivante da una norma di legge, la sua rilevanza esterna non è subordinata ai presupposti stabiliti dal secondo comma dell'art. 2384 c.c., il cui ambito di applicazione è riferito alle limitazioni del potere di rappresentanza derivanti dall'atto costitutivo o dallo statuto, che abbiano, cioè, la propria fonte (non nella legge, ma) nell'autonomia privata. (Pronuncia resa in fattispecie anteriore al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6).

Cass. civ. n. 20597/2010

È annullabile, in quanto conclusa in conflitto d'interessi, la fideiussione prestata in favore di una banca da una società di capitali, per un importo superiore al capitale sociale che sia stata sottoscritta dall'amministratore per garantire il debito contratto da altra società del medesimo gruppo ed amministrata dalla stessa persona, che al momento della stipula si trovava già in stato di insolvenza, a nulla rilevando che l'atto sia stato autorizzato dall'assemblea totalitaria dei soci.

Cass. civ. n. 25361/2008

Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai sensi dell'art. 1394 c.c. ed ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere da un'aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società, ma dev'essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore, e della riconoscibilità della stessa da parte dell'altro contraente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza del conflitto d'interessi, rilevando, in particolare, che l'amministratore della società garante era titolare di una cospicua quota del capitale di quest'ultima, mentre non partecipava in alcun modo al capitale della debitrice principale).

Cass. civ. n. 15981/2007

Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che, se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante, ai sensi dell'art. 1394 c.c. (applicabile anche ai casi di rappresentanza organica di una persona giuridica), ricorre allorquando il primo sia portatore di interessi incompatibili con quelli del secondo, cosicché la salvaguardia dei detti interessi gli impedisce di tutelare adeguatamente l'interesse del dominus con la conseguenza che non ha rilevanza, di per sé, che l'atto compiuto sia vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato e che non è necessario provare di aver subito un concreto pregiudizio, perché il rappresentato possa domandare o eccepire l'annullabilità del negozio. A tal fine, i vincoli di solidarietà e la comunanza d'interessi fra rappresentante e terzo sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit ed in concorso con altri elementi (come l'inesistenza di qualsiasi interesse al contratto ovvero la sussistenza di un pregiudizio non correlato al alcun vantaggio), sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo.

Cass. civ. n. 15879/2007

In tema di conflitto d'interessi quanto all'atto concluso dal rappresentante della società fidejubente che sia rappresentante anche della società garantita, l'incompatibilità tra le esigenze dei due enti integra una causa di annullabilità ai sensi dell'art. 1394 c.c. per vizio della volontà negoziale, conosciuto o conoscibile dal terzo anche in ragione dell'estraneità della fidejussione agli scopi sociali della garante.

Cass. civ. n. 1525/2006

In tema di società per azioni, quando il singolo amministratore ponga in essere, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, un atto con il terzo che rientri, invece, nella competenza di tale organo, l'incidenza del conflitto di interessi sulla validità del negozio deve essere regolata sulla base, non già dell'art. 2391 c.c. (il quale, riferendosi al conflitto che emerge in sede deliberativa, concerne l'esercizio del potere di gestione, in un momento, quindi, anteriore a quello in cui l'atto viene posto in essere, in nome della società, nei confronti del terzo), ma della disciplina generale di cui all'art. 1394 c.c.. Al riguardo, costituendo il divieto di agire in conflitto di interessi con la società rappresentata un limite derivante da una norma di legge, la sua rilevanza esterna non è subordinata ai presupposti stabiliti dal secondo comma dell'art. 2384 c.c., il cui ambito di applicazione è riferito alle limitazioni del potere di rappresentanza derivanti dall'atto costitutivo o dallo statuto, che abbiano, cioè, la propria fonte (non nella legge, ma) nell'autonomia privata. (Pronuncia resa in fattispecie anteriore al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6).

Cass. civ. n. 19024/2005

In materia di contratti di compravendita di valori mobiliari, la violazione da parte della società di intermediazione mobiliare del divieto di effettuare operazioni con o per conto del cliente nel caso in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse conflittuale nell'operazione, a meno che non abbia comunicato per iscritto la natura e l'estensione del suo interesse nell'operazione ed il cliente abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto all'operazione (art. 6, comma 1, lett. g), applicabile nella specie ratione temporis), non determina la nullità del contratto di compravendita successivamente stipulato, ma può dare luogo al suo annullamento ai sensi degli artt. 1394 o 1395 c.c.

Cass. civ. n. 3385/2004

Il conflitto di interessi di cui all'art. 1394 c.c. postula un rapporto d'incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro. Detta situazione, peraltro, integrando una ragione di annullabilità per vizio di volontà negoziale, è da apprezzarsi con riferimento al tempo del perfezionamento del contratto, restando irrilevanti le vicende successive: l'atto idoneo al conseguimento degli obiettivi del rappresentato, pure se convergenti con quelli del rappresentante, non è invalidabile a posteriori per eventi sopraggiunti che possano contrapporre interessi prima paralleli. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del conflitto in ordine alla concessione di ipoteca, da parte di una società di capitali, a garanzia di un debito di altra società di capitali atteso che le due società, nonostante avessero il medesimo amministratore unico, che aveva stipulato l'atto di concessione dell'ipoteca, avevano, altresì, identica base sociale e un comune ed unitario, oltre che coordinato, progetto imprenditoriale, nell'ambito del quale si inseriva la concessione della garanzia).

Cass. civ. n. 6755/2003

Ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi con il rappresentato, a norma dell'art. 1394 c.c. la comunanza d'interessi fra rappresentante ed il terzo e la convivenza tra loro, specialmente quando questa sia determinata da rapporti di parentela o di coniugio, sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere secondo lo id quod plerumque accidit ed in concorso con altri elementi, sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo. In tal caso, la decisione del giudice di merito, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, se immune da vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 4505/2000

La disciplina dell'atto compiuto dall'amministratore unico in nome della società ed in conflitto d'interessi con la stessa si rinviene nell'art. 1394 c.c., e non nel successivo art. 2391, che presuppone, per la sua applicabilità, l'esistenza di una delibera consiliare.

Cass. civ. n. 13708/1999

Per ottenere l'annullamento di un contratto di vendita concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, è necessario non solo che quegli persegua interessi, propri o di un terzo, inconciliabili con il rappresentato, ma altresì che a quest'ultimo ne sia derivato, o ne possa derivare, un danno, il che è ad esempio da escludere se le condizioni pattuite dal rappresentante siano più convenienti di quelle che — come accertato dal giudice del merito — il rappresentato avrebbe potuto direttamente conseguire.

Cass. civ. n. 8472/1998

Quando tutti i soci di una società di persone siano anche soci di una società di capitali con partecipazione complessivamente tale da garantirne il controllo e le due società perseguano progetti imprenditoriali di tipo unitario o quantomeno coordinato, la fideiussione che la società di persone rilasci per assicurare il finanziamento della società di capitali amministrata dallo stesso soggetto non può ritenersi stipulata in conflitto di interessi e, quindi, con gli effetti di cui all'art. 1394 c.c., atteso che il buon andamento della società di capitali si riverbera necessariamente a vantaggio della società di persone. Infatti il conflitto di interessi di cui alla norma su citata postula un rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento specifico al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro. Detta situazione, peraltro, integrando una ragione d'annullabilità per vizio della volontà negoziale, è da apprezzarsi con riferimento al tempo del perfezionamento del contratto, restando irrilevanti le vicende successive; l'atto idoneo al conseguimento degli obiettivi del rappresentato, pure se convergenti con quelli del rappresentante, non è invalidabile a posteriori per eventi sopraggiunti che possano contrapporre interessi prima paralleli.

Cass. civ. n. 7698/1996

Ai fini dell'annullabilità del contratto stipulato dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, il giudice di merito può argomentare l'esistenza di un tale conflitto e la sua conoscenza o conoscibilità da parte del terzo da elementi indiziari, quali il divario fra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato dall'acquirente e la comunanza di interessi fra rappresentante e terzo, fondata su rapporti di filiazione. Né l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante può ritenersi idonea ad escludere il conflitto di interessi e quindi, l'annullamento del contratto, se non sia accompagnata da una sufficiente determinazione degli elementi negoziali.

Cass. civ. n. 1498/1994

Perché sussista un conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato che possa essere influente quale causa di annullamento del contratto concluso dal primo, è necessario che il rappresentante persegua interessi propri sui personali od anche di terzi inconciliabili con quelli del rappresentato, in modo che all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sé medesimo o per il terzo, segua o possa seguire il danno del rappresentato. Non costituiscono, pertanto, causa di annullamento per conflitto di interessi né la mera convergenza di interessi tra rappresentante e rappresentato, né l'uso malaccorto che il rappresentante faccia del potere, concludendo negozi di nulla o scarsa utilità. (Nella specie, si è escluso il suddetto conflitto di interessi nella vendita di un appartamento conclusa dal rappresentante del venditore a prezzo incongruo).

Cass. civ. n. 1853/1993

Gli amministratori ed i rappresentanti delle anstalten, essendo queste dotate di autonoma personalità giuridica, non possono agire in conflitto di interessi con la persona giuridica che rappresentano neppure quando l'atto sia vantaggioso per la persona fisica del fondatore di questa o di colui che, comunque, ne detiene il capitale.

Cass. civ. n. 1852/1970

Il rapporto organico esistente tra società di capitali ed amministratore sociale non esclude l'esistenza di un rapporto rappresentativo tra la prima ed il secondo: gli artt. 1394 e 1395 c.c. sono pertanto applicabili ai rapporti tra la società di capitali ed i suoi amministratori in difetto di una espressa separazione tra potere deliberativo e potere rappresentativo contenuta nell'atto costitutivo della società ed in atti modificativi successivi.

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