(1)La costituzione in mora(2) di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'articolo 1310(3).
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
(1)La costituzione in mora(2) di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'articolo 1310(3).
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Cass. civ. n. 28295/2009
In tema di responsabilità solidale del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei colleghi di lavoro per 1'infortunio sul lavoro occorso al lavoratore, alla stregua dell'art. 1308, secondo comma, c.c., il lavoratore chiamato a rispondere in solido con il datore di lavoro per una richiesta di indennizzo da parte dell'INAIL, assume la veste di coobbligato ed ha titolo per esercitare i diritti nascenti dal contratto assicurativo per la responsabilità civile stipulato dal datore di lavoro (a copertura dell'anzidetto obbligo nei confronti dell'istituto previdenziale) (art. 1891 c.c.) e, in particolare, per inoltrare alla compagnia assicuratrice la comunicazione del danneggiato recante la richiesta di indennizzo avanzata dall'INAIL, così supplendo all'inerzia del datore di lavoro ed interrompendo la prescrizione annuale per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto assicurativo.
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