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Articolo 1308 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Costituzione in mora

Dispositivo dell'art. 1308 Codice Civile

(1)La costituzione in mora(2) di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'articolo 1310(3).

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

Note

(1) Anche se la norma non disciplina la mora del creditore (1206 c.c.), si ritiene che in caso di solidarietà passiva l'effetto della costituzione si estenda agli altri debitori, poichè li favorisce, mentre in caso di solidarietà attiva si ritiene che non si trasmetta ai concreditori, poichè ad essi sfavorevole.
(2) Si tratta della due ipotesi previste dalla legge di "mora ex re" e di "mora ex persona". La mora opera automaticamente se derivante da illecito (art. 1219, comma 2, n.1, c.c.). Invece, nelle altre ipotesi di "mora ex re", anche se la mora è automatica, sono comunque necessarie la dichiarazione del debitore di non voler eseguire l'obbligazione (art. 1219, comma 2, n. 2, c.c.) e la sua personale mancata esecuzione al domicilio del creditore alla scadenza (art. 1219, comma 2, n.3, c.c.).
(3) L'effetto interruttivo della prescrizione (2943 c.c.) che ha la costituzione in mora si espande anche agli altri debitori in solido: quindi, vi è una scissione degli effetti della costituzione in mora.

Ratio Legis

La norma è applicazione del principio per cui le conseguenze negative delle vicende dell'obbligazione che riguardino un solo condebitore non si estendono ai condebitori solidali, quelle positive si. Essa si spiega, inoltre, considerando che la responsabilità del debitore è personale e quindi i suoi effetti non possono automaticamente prodursi in capo a soggetti diversi.

Spiegazione dell'art. 1308 Codice Civile

Costituzione in mora. Inoppouibilità ai condebitori. Comunicabilità ai concreditori

Nell'articolo predetto si prevede la costituzione in mora e per essa si adottano i seguenti principi:
a) essa non estende gli effetti dannosi da condebitore a condebitore, meno per quanto concerne la interruzione della prescrizione
b) invece compiuta da uno dei creditori può essere invocata in proprio vantaggio dagli altri concreditori.

Anche qui il criterio differenziatore della disciplina nei vari casi obbedisce al bisogno di dettare un criterio regolatore concreto dei dubbi di applicazione più che ad una concezione fondamentale sistematica.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

53 Ho perciò ridotto entro nuovi confini la regola dell'art. 134 del progetto del 1936, secondo cui ciascuno dei condebitori risponde soltanto del fatto proprio nell'adempimento dell'obbligazione: se è, infatti, eccessivo configurare una responsabilità di tutti i condebitori per i danni prodotti dal­l'inadempimento di uno solo, è, peraltro, opportuno affermare che il fatto di uno solo o di alcuni non importa liberazione degli altri dal vincolo solidale per l'aestimatio rei. Il che era già detto nell'art. 1191 cod. civ.; ma non era ripetuto nel progetto della Commissione reale, epperò la necessità di riaffermarlo (art. 38).
Ho invece mantenuto la regola che la costituzione in mora di uno dei condebitori non ha effetto per gli altri perché essa mi è sembrata razionalmente giustificabile con il
principio della responsabilità personale.

Massime relative all'art. 1308 Codice Civile

Cass. civ. n. 28295/2009

In tema di responsabilitā solidale del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei colleghi di lavoro per 1'infortunio sul lavoro occorso al lavoratore, alla stregua dell'art. 1308, secondo comma, c.c., il lavoratore chiamato a rispondere in solido con il datore di lavoro per una richiesta di indennizzo da parte dell'INAIL, assume la veste di coobbligato ed ha titolo per esercitare i diritti nascenti dal contratto assicurativo per la responsabilitā civile stipulato dal datore di lavoro (a copertura dell'anzidetto obbligo nei confronti dell'istituto previdenziale) (art. 1891 c.c.) e, in particolare, per inoltrare alla compagnia assicuratrice la comunicazione del danneggiato recante la richiesta di indennizzo avanzata dall'INAIL, cosė supplendo all'inerzia del datore di lavoro ed interrompendo la prescrizione annuale per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto assicurativo.

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