(massima n. 1)
Il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. in capo agli amministratori di società di capitali non può essere fatto discendere genericamente e aprioristicamente dalla coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore di due società contraenti, ma va accertato in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori la società danneggiata dall'atto e il suo amministratore, o l'altra società che egli ugualmente rappresenti.