Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1853 del 15 febbraio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli amministratori ed i rappresentanti delle anstalten, essendo queste dotate di autonoma personalità giuridica, non possono agire in conflitto di interessi con la persona giuridica che rappresentano neppure quando l'atto sia vantaggioso per la persona fisica del fondatore di questa o di colui che, comunque, ne detiene il capitale.

(massima n. 2)

L'anstalt del Liechtenstein, in quanto persona giuridica nell'ordinamento di origine, è tale anche per l'ordinamento italiano, che riconosce la personalità alle organizzazioni che ne sono dotate nell'ordinamento dello Stato al quale appartengono, non ostandovi la circostanza che, secondo la legge nazionale, l'anstalt può essere costituita anche da un solo fondatore, dato che anche nell'ordinamento italiano sono possibili strutture organizzative costituite da una sola persona, con le fondazioni; ne consegue che le anstalten, attesa la reciprocità di trattamento tra l'Italia ed il Liechtenstein, debbono essere ammesse in Italia, all'esercizio dei diritti giurisdizionali, ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.