(massima n. 1)
Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilitą del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilitą tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontą negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell'iniziale convergenza d'interessi.