(massima n. 1)
Il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. non può essere genericamente e aprioristicamente fatto dipendere dalla coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società contraenti, ma deve essere accertato in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi tra la società danneggiata dall'atto e il suo amministratore, o l'altra società che egli ugualmente rappresenti.