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Articolo 1208 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Requisiti per la validità dell'offerta

Dispositivo dell'art. 1208 Codice Civile

Affinché l'offerta sia valida è necessario [1215, 1220]:

  1. 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui [1190];
  2. 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere [1180, 1191](1);
  3. 3) che comprenda la totalità della somma [1181] o delle cose dovute(2), dei frutti [820] o degli interessi [1282] e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
  4. 4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore(3);
  5. 5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione(4);
  6. 6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio [43, 1182];
  7. 7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato [73].

Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali [2784 ss.] o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità [1200].

Note

(1) Non è necessario che l'offerta provenga dal debitore, potendo giungere anche da un terzo (1180 c.c.).
(2) Il creditore ha diritto a ricevere l'esatto adempimento, da intendersi anche come adempimento totale (1181 c.c.).
(3) E' necessario, cioè, che la prestazione sia eseguibile (1184 c.c.).
(4) Non è valida, quindi, l'offerta fatta in pendenza di condizione.

Ratio Legis

La mora produce conseguenze importanti per il creditore (v. 1207 c.c.): pertanto il legislatore fissa puntualmente i presupposti di validità dell'offerta solenne.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

91 I requisiti per la validità dell'offerta sono quelli stessi previsti dall'art. 192 progetto: si è innovato soltanto disponendo che l'offerta sia fatta al domicilio del creditore, senza distinguere il caso in cui vi sia convenzione speciale circa il luogo del pagamento (art. 104): date le gravi conseguenze dell'eventuale rifiuto, è sembrato opportuno escludere che possa servire come luogo dell'offerta quello di adempimento convenzionale.

Massime relative all'art. 1208 Codice Civile

Cass. civ. n. 33380/2022

Ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario, le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 c. c. e seguenti, in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell'adempimento, sicché l'offerta reale, e i conseguenti effetti del riscatto, devono ritenersi integrati qualora la mancata ricezione del pagamento sia imputabile all'ingiustificato rifiuto del creditore di prestare la cooperazione indispensabile a rendere possibile l'adempimento del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto validamente effettuata l'offerta reale del prezzo di riscatto, a fronte della notifica del relativo verbale di deposito, corredato dall'invito ai creditori ad accettarlo e dall'avvertenza che, in caso di mancata accettazione, la somma gli sarebbe stata attribuita all'esito dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, ritenendo irrilevante che l'invito suddetto non fosse formalmente riferito al ritiro della somma medesima, secondo la lettera dell'art. 1212, n. 4, c.c.).

Cass. civ. n. 36058/2021

In tema di riscatto agrario, ai fini della tempestività del pagamento del prezzo, occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla l. n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati per la prelazione dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965, decorrenti dall'adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto; atteso che le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 c.c. e ss., in tema di offerta reale, vanno interpretati ed applicati alla luce dei principi di buona fede e cooperazione del creditore nell'adempimento, ai fini del verificarsi della predetta condizione sospensiva, nell'ipotesi di rifiuto, ancorché pretestuoso, da parte del creditore di accettare l'indicato pagamento, è necessario - in difetto di norme specifiche sul punto - che il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell'art. 1210 c.c., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso, dal momento che l'art. 1220 c.c. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della "mora debendi", mentre la liberazione del debitore, unico evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all'accettazione dell'offerta reale ovvero - in caso di mancata accettazione - all'accettazione della somma depositata o, in difetto, all'accertata validità del deposito dell'offerta ex art. 1210 c.c.

Cass. civ. n. 9314/2017

L'esperimento dell'azione diretta ad ottenere, giusta l'art. 2932 c.c., una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso non è condizionato ad una preventiva costituzione in mora dell'obbligato a concludere il contratto, dovendosi l'interesse alla sua proposizione stabilire solo in base ad una situazione obiettiva di inadempimento, né il suo accoglimento è subordinato alla presentazione di un'offerta formale della controprestazione, ex artt. 1208 e 1209 c.c., essendo idonea anche la sola manifestazione di volontà del promissario acquirente, contenuta nell'atto di citazione, di corrispondere il residuo prezzo.

Cass. civ. n. 10546/2015

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la ratio legis che ispira il disposto dell'art. 2932, comma 2, c.c. non è destinata ad operare allorquando la parte chieda il trasferimento del bene in un momento in cui la prestazione a suo carico non sia ancora scaduta. In tale ipotesi, deve ritenersi necessaria e sufficiente un'offerta di adempimento anche non formale o per intimazione ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c. purché espressa in qualsiasi modo che escluda ragionevoli dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere e, dunque, a tal punto seria e concludente da far ritenere un'effettiva e puntuale volontà di adempimento a fronte del trasferimento del bene, comunque a tale adempimento condizionato.

Cass. civ. n. 18483/2014

Ai fini della validità dell'offerta reale ex art. 1208 cod. civ., è necessario che essa corrisponda alla totalità della somma o delle cose dovute, sicché l'accettazione di un'offerta inferiore, ove non accompagnata da una quietanza a saldo o da particolari elementi di fatto che evidenzino una volontà abdicativa del percipiente, comporta una liberazione soltanto parziale del debitore, allo stesso modo di qualunque pagamento non integrale.

Cass. civ. n. 25775/2013

Mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, ove quest'ultimo voglia conseguire l'effetto più ampio della liberazione dall'obbligazione - idoneo a porsi quale presupposto costitutivo per l'eventuale configurazione di un concorso del creditore ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c. - è tenuto a far seguire l'offerta reale di danaro (o, eventualmente, di titoli di credito) dal deposito, secondo la disciplina degli artt. 1208 e seguenti c.c., nonché da tutti gli adempimenti conseguenti specificati dall'art. 1212 c.c..

Cass. civ. n. 18157/2007

Poiché, a norma dell'art. 1208, n. 1 c.c., l'offerta reale deve essere compiuta in favore del creditore o di chi «ha la facoltà di ricevere per lui» in caso di diritto di credito spettante ad una persona giuridica, il pagamento deve essere necessariamente ricevuto da colui che ne abbia il potere in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, poiché solo tale persona può impegnare con il suo comportamento la persona giuridica o l'associazione che rappresenta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto irrituale l'offerta formale di pagamento effettuata ad un'impiegata della società, non incaricata di ricevere le notifiche ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la quale poteva essere considerata solo come persona addetta alla sede).

Cass. civ. n. 3481/2001

Nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quando il pagamento mediante offerta reale deve avvenire entro un determinato termine, è sufficiente che entro tale termine intervenga l'offerta, non essendo necessario che entro il predetto termine intervengano anche gli adempimenti previsti dall'art. 1212 c.c. (in particolare, la notifica al creditore del giorno e dell'ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata comparizione di quest'ultimo, la notifica del processo verbale di deposito), atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e successive alla mancata accettazione dell'offerta reale, ben potendo perciò il debitore procedere alla suddetta offerta nell'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento.

Cass. civ. n. 2654/2001

La norma di cui all'art. 1208, primo comma, c.c. subordina la validità dell'offerta reale alla circostanza che la stessa ricomprenda la totalità della «somma» dovuta e tale espressione non può che essere riferibile al denaro contante.

Cass. civ. n. 7555/1996

Mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, questo, ove voglia conseguire l'effetto più ampio della liberazione dall'obbligazione - nel caso di vendita con riserva di proprietà, quella del pagamento del prezzo della cosa venduta, al quale è collegato l'effetto del trasferimento della proprietà della stessa - è tenuto a far seguire l'offerta reale di danaro dal deposito da eseguirsi secondo la specifica disciplina prevista dagli articoli 1208 e seguenti codice civile.

Cass. civ. n. 9202/1995

Nelle obbligazioni che hanno ad oggetto la prestazione di una somma di danaro l'offerta reale al creditore è inserita in un procedimento le cui fasi sono rappresentate dalla verbalizzazione dell'offerta, compiuta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, e dalla notificazione di questo verbale al creditore assente alla verbalizzazione e la mancata osservanza di uno di questi elementi comporta l'invalidità dell'offerta. Pertanto, quando a determinati fini (nella specie, esercizio del riscatto agrario) il pagamento del prezzo mediante offerta reale deve avvenire entro un termine determinato, è necessario che entro questo termine siano compiute tutte le formalità attraverso le quali l'offerta si completa, e cioè la verbalizzazione dell'offerta e la notificazione del verbale al creditore assente.

Cass. civ. n. 6738/1988

Il domiciliatario, indicato dall'intimante in un atto stragiudiziale di diffida ad adempiere, è legittimato a ricevere la somma offerta dall'intimato, poiché deve ritenersi che l'art. 1208, n. 6 c.c., nel prescrivere che l'offerta deve essere fatta «alla persona del creditore o nel suo domicilio», si riferisca anche al domicilio eletto ai sensi dell'art. 47 stesso codice (come già espressamente previsto dall'art. 1260, n. 6 c.c. abrog.); né rileva che al momento dell'offerta il creditore sia assente, richiedendosi in tal caso la debita notifica del processo verbale dell'offerta, nelle forme previste per la citazione, ai sensi dell'art. 74 comma terzo disp. att. c.c.

Cass. civ. n. 3362/1987

In tema di mora, l'offerta della somma oggetto del diritto di credito assistito da privilegio deve comprendere, oltre alle voci indicate nell'art. 2749 c.c., anche le spese ed i compensi per la conservazione dei beni durante il periodo di legittimo esercizio del diritto di ritenzione, trattandosi di attività imposta dall'art. 2756 c.c. quale condizione per il mantenimento dell'efficacia del privilegio stesso.

Cass. civ. n. 6631/1981

Ai fini della validità dell'offerta reale, è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta a titolo di capitali, con tutti gli accessori già certi nella loro entità, sicché è inidonea, ai fini indicati, l'offerta di una minor somma che non sia conseguenza dell'illiquidità del preteso credito, ma frutto di una sua diversa determinazione da parte del debitore, della quale costui deve subire gli effetti, una volta accertatane l'inconsistenza.

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