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Articolo 1215 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Spese

Dispositivo dell'art. 1215 Codice Civile

Quando l'offerta reale [1209] e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore(1)(2).

Note

(1) Le parti del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo correttezza (1175 c.c.). In applicazione di questo principio, è contrario a correttezza il comportamento del debitore che compia un'offerta solenne senza prima aver offerto in modo informale di adempiere: su di lui, quindi, continuano a gravare le spese occorse.
(2) Il contratto di deposito viene stipulato tra debitore-depositante e depositario, mentre il creditore è terzo estraneo. Pertanto, il depositario ha titolo per agire per il pagamento delle spese solo verso il debitore-depositante mentre questi dovrà a sua volta agire in regresso sul creditore.

Ratio Legis

La norma esprime un'eccezione alla regola secondo cui le spese dell'adempimento gravano sul debitore (1296 c.c.). Tale previsione dipende dalla situazione di mora in cui è venuto a trovarsi il creditore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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