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Sezione III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della mora del creditore

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
568 Il creditore incorre in mora quando, indipendentemente da ogni sua colpa, non riceve il pagamento legalmente offertogli ovvero omette di compiere gli atti preparatori relativi (art. 1206 del c.c.). L'offerta legale non è però necessariamente un'offerta formale, come nel sistema del codice del 1865. Mantenuta l'offerta solenne (art. 1208 del c.c.), si sono infatti riconosciute conseguenze giuridiche all'offerta eseguita secondo gli usi (art. 1214 del c.c.). Tuttavia, mentre l'offerta solenne fa sorgere la mora del creditore dal giorno in cui è fatta (art. 1207 del c.c., terzo comma) e soltanto la liberazione è rinviata al momento del deposito (art. 1210 del c.c., secondo comma), l'offerta secondo gli usi e, più generalmente, quella che sia stata fatta senza l'osservanza delle forme previste per l'offerta solenne, produce immediatamente la sola conseguenza di evitare la mora del debitore (art. 1220 del c.c.), e rinvia al tempo del deposito la costituzione in mora del creditore (art. 1214 del c.c.); sicché il debitore ricorrerà all'offerta secondo gli usi quando non avrà interesse a vedere anticipata la mora credendi. Si intende il motivo della postergazione della mora del creditore nel caso di offerta non solenne: la mora medesima provoca effetti giuridici di tale gravità (art. 1207 del c.c., primo e secondo comma), che la determinazione del tempo a cui essa deve rimontare non può affidarsi alle incertezze di una malfida prova testimoniale, come sarebbe avvenuto se anche l'offerta secondo gli usi fosse stata in tutto parificata all'offerta solenne. Il sistema del nuovo codice in tal modo si fonda su basi di certezza probatoria: la mora del creditore presuppone o l'atto formale dell'offerta, o l'atto formale del deposito se l'offerta non fu solenne. Questo nei casi in cui l'offerta deve farsi per esibizione, e cioè se il debito ha per oggetto danaro, titoli di credito o cose mobili da portarsi (art. 1209 del c.c., primo comma). Quando è invece dovuta una cosa mobile da chiedere al debitore (art. 1209 del c.c., secondo comma), o un immobile (art. 1216 del c.c.), o una prestazione di fare (art. 1217 del c.c.), l'offerta deve eseguirsi per intimazione: in forma solenne se ha per oggetto un immobile (art. 1216 del c.c., primo comma), anche secondo gli usi negli altri casi (art. 1214 del c.c. e art. 1217 del c.c., secondo comma). Non potendosi allora distinguere la fase dell'offerta da quella del deposito, la mora del creditore ha inizio dalla data dell'intimazione, se questa, naturalmente, non è seguita dall'attività del creditore diretta a rendere possibile l'adempimento e se è stata dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (art. 1207 del c.c., terzo comma).