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Articolo 1220 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Offerta non formale

Dispositivo dell'art. 1220 Codice Civile

Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente(1) ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo(2), a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo [1181](3).

Note

(1) Ovvero prima che scada il termine per adempiere.
(2) Il debitore deve offrire l'esatto adempimento: l'unica differenza rispetto ad un'offerta solenne (1208 c.c.) sta nell'assenza delle formalità.
(3) La legittimità deve essere valutata alla stregua del principio di buona fede (1175 c.c.).

Ratio Legis

Poiché l'offerta non formale non è circondata dalle cautele proprie di quella solenne, non è idonea a provocare la mora del creditore. E' idonea, però, ad evitare la mora del debitore: questo perché costringere sempre il debitore ad un'offerta solenne avrebbe significato prevedere a suo carico un onere eccessivo.

Spiegazione dell'art. 1220 Codice Civile

Mora del debitore. Requisiti

La responsabilità del debitore consegue non solo all'inadempimento dell'obbligo, inteso questo nei sensi dinanzi chiariti, ma anche al ritardo con cui la prestazione è eseguita; il che si comprende se ritardo adempiere denota, per le cose dette, pur sempre inadempimento.

Il ritardo che il debitore frappone nell'estinguere l'obbligo dà origine alla sua mora. Ma a costituirlo in tale condizione il solo ritardo, non è sufficiente; sono necessari alcuni requisiti sostanziali gli uni, formali gli altri, non tutti, però indicati dagli articoli in commento.

Per i primi:
a) deve l'obbligazione esser valida; non si può perciò, parlare di mora nel caso di un'obbligazione nulla, annullabile o naturale;

b) deve l'adempimento esser possibile pur dopo la scadenza del termine; che se, invece, una tardiva prestazione sia esclusa per l'indole o lo scopo suo o per accordo delle parti, mora non potrà aversi e il debitore risponderà solo per inadempimento;

c) il credito deve esser certo, liquido ed esigibile. Un credito che derivi da una generica condanna all'id quod interest non potrà dirsi certo fino a quando non si determini l'esistenza di danni. Per il principio in illiquidandis non fit mora un credito che, pur certo nella sua esistenza, non sia stato ancora precisato nell'ammontare, non potrà dare origine a mora. Sul fondamento di siffatto principio si è tentato di distinguere tra incertezza sull'ammontare del debito (quantum debeatur) ed incertezza sull'an debeatur, affermando che solo la seconda è di ostacolo alla mora; e mentre altri ha escluso, ma senza ragionevole fondamento, la massima in ill. non fit mora nelle obbligazioni ex delicto, non è mancato chi ne ha addirittura negato ogni rilevanza giuridica sul precipuo rilievo di natura esegetica che il codice del 1865 (ed ora anche quello vigente) non richiede la liquidità del credito. A noi sembra che non si possa seriamente contestare il fondamento di quella massima, la quale, più che dal diritto romano deriva la sua giustificazione dallo stesso concetto di mora, che è ritardo colpevole nell'adempimento della prestazione. Ora se la misura del pagamento non è stabilita e non lo è per causa estranea al debitore, questi che, pur conoscendo l'an, ignora il quantum, non può essere dichiarato in mora nell'adempimento.

Esigibile, infine, sarà quel credito che può essere richiesto; tale quindi non è un credito condizionale o a termine.

d) deve il ritardo essere ingiusto, cioè non giustificato e imputabile al debitore. Sotto questo punto di vista non bisogna dimenticare che se, in senso strettamente giuridico, ogni mora vuol dire ritardo, non ogni ritardo va considerato come mora, quando esso possa essere giustificato.

L'imputabilità — sul cui concetto si rinvia a quanto innanzi si è detto — del ritardo, implicando una colpa del debitore, manca se questi ha, in qualunque modo fatto offerta della prestazione. Tale concetto sanzionato esplicitamente dall'art. 1220 e si rivela in pieno aderente al requisito subiettivo della mora, cioè la colpa del debitore; non può dirsi certo in mora debendi chi, non solo si dichiara disposto ad adempiere, ma addirittura offre la prestazione. Sul modo con cui questa offerta può essere fatta, si potrebbe, invece, muovere qualche rilievo. L'art. 1220 consente anche senza le forme indicate per l'offerta costitutiva della mora del creditore e ciò perché se al debitore si imponesse una delle due forme di offerta (o solenne o di deposito) non solo si equiparerebbero le situazioni del creditore e del debitore, ma si porrebbe a carico di quest'ultimo un onere di forma difficilmente giustificabile. Senonché questa spiegazione — che si legge nella relazione al corrispondente art. 119 del Progetto 1939 — non persuade. Innanzi tutto non si vede perché non addossare al debitore l'onere della formalità dell'offerta se da questa egli vuol conseguire un vantaggio una volta che l'onere di una forma gli è stato imposto per costituire in mora il creditore (e ciò si risolve a suo vantaggio); in sostanza se quell'onere risponde, come s'è visto, alla necessità di garantire il creditore ed il debitore, non si comprende perché questi possa, in seguito ad un'offerta non formale e quindi rimessa, nel modo con cui è eseguita, all'arbitrio suo, considerarsi esonerato da qualsiasi responsabilità per mora; un pregiudizio dei diritti del creditore sembra che non sia assolutamente da escludersi con l'art. 1220.


Costituzione in mora. Mora ex persona, mora ex re

Per i secondi: è necessario un atto di costituzione in mora, cioè un atto (interpellatio) che ha per scopo di far constatare nei modi di legge, e che il creditore ha diritto di esigere e che il debitore, avendone l'obbligo, non ha eseguito la prestazione.

L'atto di costituzione in mora deve compiersi mediante o intimazione o richiesta fatta per iscritto. Presupposto dell'una e dell'altra forma di costituzione in mora è che non si versi in alcuna delle ipotesi previste dal secondo comma, le quali escludono la necessità del1'interpellatio.

L'intimazione è fatta dal creditore capace di ricevere la prestazione, oppure dal suo rappresentante generale o da quello speciale per la solutio ed è diretta contro il debitore o (anche qui) contro il suo rappresentante generale o speciale.

Per quello che riguarda il momento, l'interpellatio deve essere effettuata quando il debito sarà esigibile; mentre il luogo si identifica con quello in cui la prestazione deve essere eseguita (art. 1182).

Nulla la legge dice circa la forma con cui va fatta l'intimazione. Esclusa, senz'alcun dubbio, la forma meramente verbale, ci sembra, appunto in quel silenzio, e nonostante l'espressione apparentemente autoritativa del termine «intimazione », che possa service all'uopo un qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale — che riveli l'inequivoca determinazione del creditore di chiedere al debitore l'adempimento dell’obbligo; ci sembra, in altri termini, non necessario un pubblico ufficiale (notaio o ufficiale giudiziario), pur se l'intervento suo costituisce garanzia di sicurezza e di certezza.

La richiesta ad adempiere, rivolta dal creditore al debitore è possibile e può produrre gli effetti suoi solo se il debitore non sia autorizzato ad eseguire la prestazione al proprio domicilio (art. 1182 u. cpv.); è chiaro, infatti, che se il debitore ha tale facoltà, non può la sola richiesta per iscritto del creditore costituirlo in mora, quando questi deve presentarsi al suo domicilio a ricevere la prestazione; che, se pure in tale ipotesi si volesse attribuire alla richiesta l'effetto costitutivo della mora, ciò significherebbe privare il debitore del beneficio di adempiere al proprio domicilio.

La forma di costituzione in mora sin qui considerata, è quella conosciuta in dottrina sotto il nome di mora ex persona, ossia di mora che è accertata a mezzo di un atto procedente dalla persona del creditore.

Ma, oltre alla mora ex persona, sta, derivata dal diritto comune una mora ex re, cosiddetta perché i1 ritardo non è fatto constatare da un atto del creditore, sebbene si verifica per legge, a causa di alcune particolari situazioni : a) obbiettive e b) subiettive; cioè per a) α) quando il debito deriva da fatti illeciti; β) quando è scaduto il termine se la prestazione, si origini da convenzione o da legge, deve essere eseguita al domicilio del creditore; per b) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione.

Ciascuna delle anzidette situazioni determinanti la mora ex re, si spiega. La prima (α), perché il fatto illecito nel momento stesso in cui è commesso, obbliga il suo autore alla riparazione ed alle restituzioni; la seconda (β) si fonda sul noto principio: dies interpellat pro homine; per questo il debitore che deve prestare alla scadenza del termine è in mora se lo lascia trascorrere inutilmente. Il termine, essenziale o non, può o risultare dall'atto costitutivo del rapporto obbligatorio od essere stabilito da una sentenza o dalla legge.

La mora per scadenza del termine si verifica solo quando la prestazione deve essere effettuata al domicilio del creditore; ove essa invece può adempiersi al domicilio del debitore, questi non è costituito in mora alla scadenza del termine se il creditore non si presenta al suo domicilio per ricevere la prestazione. Si delinea qui a fondamento del principio ora chiarito, la stessa considerazione che ci ha indotto a disconoscere alla sola richiesta fatta per iscritto, efficacia di atto costitutivo in mora quando la prestazione può effettuarsi al domicilio del debitore.

Alla regola del dies interpellat pro homine, il codice nuovo, sulla guida di quello abrogato (art. #1223#, 2° comma), ha posto una deroga; essa, prevista dall’ultimo periodo del n. 3 dell'articolo in commento si spiega meditando sul fatto che gli eredi (e l'unica modifica della vecchia norma che parlava di erede), ben potendo ignorare il debito del loro de cuius, devono, per essere costituiti in mora trovarsi nella condizione di un debitore il quale sappia l'esistenza del suo obbligo ed il momento in cui esso scade.

Il presupposto subiettivo (b) per la non necessità dell'atto di costituzione in mora trae la sua giustificazione dalla stessa volontà del debitore, il quale se ha preventivamente dichiarato, per iscritto, di non voler eseguire la prestazione, non può essere trattato alla stregua di chi si ignora se adempierà o meno o di chi non conosca addirittura la scadenza del suo debito.


Concorso della mora credendi e della mora debendi

Infine, la mora del debitore non deve coesistere con quella del creditore; in tal caso è la mora, da ultimo manifestatasi, che va presa in considerazione per gli effetti suoi; in altri termini se creditore e debitore sono entrambi in mora, quello dei due che, posteriormente all'altro, versa in ritardo ingiusto nell'adempiere, sarà colpevole di mora; ma questa non può del tutto cancellare la mora dell'altra parte, la quale ne risponderà sino al momento in cui si verifica quella successiva.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

100 Ho voluto espressamente sancire la regola secondo cui il debitore non può essere considerato in mora se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta in conformità agli usi, e il creditore l'ha rifiutata senza un motivo legittimo (art. 119).
Il principio trova il conforto della pratica, e vuole essere, anzitutto, una conseguenza della chiarificazione operata in tema di rapporti tra mora del creditore e mora del debitore: l'offerta solenne si richiede come presupposto perché si abbia la mora del creditore, e non può essere nel contempo considerata come unico mezzo per escludere la mora del debitore, perché si porrebbe a carico di quest'ultimo un onere di forma assolutamente ingiustificato.
Ma la disposizione proposta vuole essere anche coerente ai principi concernenti la mora del debitore. Essa presuppone la colpa di lui; e non è certo in colpa colui che si manifesta seriamente pronto ad adempiere, offrendo la prestazione in conformità agli usi.

Massime relative all'art. 1220 Codice Civile

Cass. civ. n. 27932/2022

In materia di danni per ritardata restituzione della cosa locata, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto.

Cass. civ. n. 39179/2021

In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto.

Cass. civ. n. 28275/2019

In caso di offerta non formale di una prestazione che abbia ad oggetto la consegna di cose specifiche, quali alcuni immobili, al fine di valutare la legittimità del rifiuto del creditore e quindi, di conseguenza, l'impedimento della mora del debitore, occorre compiere una valutazione comparativa della condotta delle parti, improntata alla verifica del rispetto del principio della buona fede; sicché, anche a fronte di un rifiuto del creditore, motivato dalla negazione della stessa identità tra i beni offerti dal debitore (nella specie con la stessa proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre) e quelli dovuti per contratto, negazione mantenuta ferma durante tutta la durata del giudizio, va esclusa la "mora debendi", anche nel caso in cui gli immobili pur correttamente individuati, manchino delle sole rifiniture interne. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/06/2014).

Cass. civ. n. 10293/2018

L'offerta non formale, mediante deposito "banco judicis", della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole; qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall'art.1220 c.c. e, pertanto, dalla data dell'offerta egli non può essere considerato in mora e non è tenuto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 17/12/2012).

Cass. civ. n. 27255/2017

Affinché l'offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore, è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sull'inidoneità della somma offerta a coprire l'intero ammontare del credito non viola il disposto dell'art. 1220 c.c., risultando lo stesso legittimamente formulato (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello ritenendo che l'offerta reale subordinata alla condizione che i creditori fossero tenuti al rimborso delle spese di offerta, fosse inidonea per incompletezza). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 16/04/2013).

Cass. civ. n. 8672/2017

In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma 2, c.c., rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti, l’utilizzo, da parte del conduttore, di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, benché insufficiente a costituire in mora il locatore è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'art. 1591 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto, da un lato, la serietà e conseguente validità dell’offerta non formale di riconsegna di un immobile locato effettuata dal conduttore con un preavviso di soli due giorni e, dall’altro, la contrarietà a buona fede del rifiuto opposto dal locatore a causa dell’assenza del suo tecnico di fiducia, necessario per la ricognizione dello stato dei luoghi, atteso che questi avrebbe potuto invitare altro tecnico, ovvero accettare la restituzione con riserva).

Cass. civ. n. 22734/2014

L'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., consiste in una qualsiasi condotta del debitore idonea a manifestare il serio intento di effettuare la prestazione, che deve essere posta a disposizione del creditore con modalità tali da consentirne concretamente la fruibilità. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'idoneità della offerta non formale di pagamento del prezzo di cessione in proprietà di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, giudizialmente determinato, effettuata mediante intestazione di un libretto bancario all'ente e deposito dello stesso presso il tribunale sin dall'iscrizione della causa a ruolo).

Cass. civ. n. 15433/2013

In materia di locazione, l'offerta di restituzione dell'immobile contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore concretizza un'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 c.c., idonea ad escludere la mora del debitore, ma non avendo i requisiti dell'offerta formale dell'immobile, ai sensi degli artt. 1216 e 1209, secondo comma, c.c., non vale a costituire in mora il locatore ai fini di cui all'art. 1207 c.c..

Cass. civ. n. 21004/2012

In tema di locazione, il conduttore non può essere considerato in mora nell'adempimento dell'obbligo di restituzione della cosa alla scadenza del contratto, con conseguente cessazione altresì dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, se abbia fatto, ai sensi dell'art. 1220 c.c., un'offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, della prestazione dovuta, liberando l'immobile locato, e il locatore abbia opposto a tale offerta un rifiuto ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c., non comportandone l'accettazione alcun sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi (nella specie, avendo le parti concordato che i necessari lavori di ripristino del bene sarebbero stati eseguiti dal medesimo locatore, dietro rimborso delle spese)

Cass. civ. n. 1337/2011

In tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, secondo comma, c.c., costituita dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 c.c.), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.) - purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore - pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione (costituita, nel caso esaminato, dal pagamento di un'indennità per occupazione dell'immobile ex art. 1591 c.c.). (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 2361/2007

In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, con riferimento alla costituzione in mora, non può parlarsi di offerta non formale, ai sensi dell'articolo 1220 c.c., quando la somma non viene introdotta nella sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall'articolo 1182 c.c., perché non è seria un'offerta che non metta il creditore in grado di poter riscuotere il dovuto concretamente. (Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso del creditore e cassato con rinvio la sentenza che gli aveva negato gli interessi di mora: ha affermato la S.C. che la ritenuta serietà dell'offerta non formale — fatta dal debitore con la citazione introduttiva del giudizio di accertamento del debito in un minor importo— contrastava con l'essere avvenuto il pagamento soltanto a seguito del provvedimento del pretore, disposto ai sensi dell'articolo 186 bis c.p.c., alla prima udienza però fissata a cinque mesi dalla notificazione della citazione medesima).

Cass. civ. n. 15352/2006

L'offerta non formale della prestazione è idonea ad escludere la mora del debitore soltanto se sia seria, tempestiva e completa, e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto integrale della prestazione dovuta nella disponibilità del creditore, nonché nella comunicazione di tale fatto al medesimo. Il parametro valutativo della sussistenza dei caratteri della serietà e della completezza è costituito dalla esaustività della posizione assunta dal debitore con l'offerta stessa, nel senso che il creditore deve potervi aderire senza ulteriori accordi ed ottenere la prestazione limitandosi semplicemente a riceverla, ovvero a porre il debitore nelle condizioni di poterla materialmente effettuare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'idoneità dell'offerta non formale di pagamento di canoni di locazione effettuata mediante deposito di somma su un libretto non intestato al locatore, né formalmente posto nella piena disponibilità del medesimo).

Cass. civ. n. 10184/2005

L'offerta non formale può consistere in qualsiasi attività del debitore che costituisca manifestazione concreta di una seria volontà di pronto ed esatto adempimento, con conseguente esclusione della mora ai sensi dell'art. 1220 c.c. (nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del giudice di merito il quale, in tema di riconsegna dell'immobile detenuto, aveva ritenuto che la messa a disposizione delle chiavi dello stesso integrasse gli estremi dell'offerta informale seria, con conseguente irrilevanza della mancata redazione di un processo verbale di deposito delle chiavi).

Cass. civ. n. 1941/2003

L'esclusione, per effetto di una offerta non formale ex art. 1220 c.c., della mora del conduttore nella restituzione dell'immobile locato vale a preservarlo dalla responsabilità per il ritardo, e, quindi, ad escludere la sussistenza in capo allo stesso dell'obbligo di corrispondere al locatore, a titolo risarcitorio, il "maggior danno", ossia un compenso superiore al canone stabilito nel contratto ormai cessato, ma non esclude anche il pagamento del canone, senza che rilevi in contrario la circostanza che il conduttore eventualmente abbia smesso di usare l'immobile secondo la destinazione convenuta, potendo costui sottrarsi al pagamento solo attraverso la riconsegna dell'immobile al locatore o l'offerta formale dello stesso ai sensi dell'art. 1216 c.c., con il risultato di costituire in mora accipiendi il locatore e liberarsi definitivamente della sua obbligazione.

Cass. civ. n. 10269/2002

L'offerta non formale, mediante deposito banco judicis, della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole; qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall'art. 1220 c.c. e. pertanto, dalla data dell'offerta egli non può essere considerato in mora e non è tenuto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria.

Cass. civ. n. 15505/2000

Per il disposto dell'art. 1220 c.c. (integrato con le disposizioni degli artt. 1175 e 1375 c.c., a tenore dei quali i contraenti debbono comportarsi secondo correttezza e buona fede) il debitore non può essere considerato in mora, quindi in colpa, né tenuto al pagamento dei relativi interessi nelle obbligazioni pecuniarie, quando abbia tempestivamente fatto offerta al creditore della prestazione dovuta anche senza l'osservanza delle formalità previste dagli artt. 1208 e 1210 c.c. che rispettivamente disciplinano l'offerta reale della somma dovuta e il suo eventuale successivo deposito.

Cass. civ. n. 6356/2000

L'offerta non formale che, ai sensi dell'art. 1220 c.c., esclude la mora del debitore non richiede forme solenni, ma non ha luogo se non quando la prestazione sia realmente posta nella sfera di disponibilità del creditore e del fatto sia data a questo conoscenza; talché la mera richiesta di benestare per l'accredito della somma in conto corrente costituisce solo una promessa, ma non pone il danaro a disposizione del creditore e perciò non integra gli estremi della suddetta offerta.

Cass. civ. n. 857/1999

In tema di adempimento delle obbligazioni, perché sia riscontrabile una offerta non formale di adempimento, idonea, ex art. 1220 c.c., ad escludere gli effetti della mora debendi, è necessario che sussista un credito incontestato quanto all'an.

Cass. civ. n. 7051/1997

L'offerta di pagamento mediante assegno circolare da parte del debitore deve ritenersi eseguita secondo gli usi, non sussistendo alcun pericolo di mancanza della relativa provvista presso la banca obbligata al pagamento (che è autorizzata alla emissione di tali titoli di credito solo previa costituzione ex lege di idonea cauzione a garanzia degli stessi), cosa che (a prescindere da ogni questione sull'efficacia liberatoria di tale forma di pagamento e sul luogo dell'adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di danaro) tale offerta non può non qualificarsi idonea ad integrare la fattispecie dell'offerta non formale, con correlativa esclusione della mora debendi, ai sensi dell'art. 1220 c.c.

Cass. civ. n. 2200/1973

L'offerta, da parte del debitore al creditore, di un assegno bancario, anche se circolare, non vale quale offerta non formale di cui all'art. 1220 c.c., e pertanto non è idonea ad escludere la mora del debitore.

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