Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9202 del 30 agosto 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle obbligazioni che hanno ad oggetto la prestazione di una somma di danaro l'offerta reale al creditore č inserita in un procedimento le cui fasi sono rappresentate dalla verbalizzazione dell'offerta, compiuta da un pubblico ufficiale a ciō autorizzato, e dalla notificazione di questo verbale al creditore assente alla verbalizzazione e la mancata osservanza di uno di questi elementi comporta l'invaliditā dell'offerta. Pertanto, quando a determinati fini (nella specie, esercizio del riscatto agrario) il pagamento del prezzo mediante offerta reale deve avvenire entro un termine determinato, č necessario che entro questo termine siano compiute tutte le formalitā attraverso le quali l'offerta si completa, e cioč la verbalizzazione dell'offerta e la notificazione del verbale al creditore assente.

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