Se per l'adempimento è fissato un termine [1219, 1347](1), questo si presume a favore del debitore [1186, 1771](2), qualora non risulti stabilito a favore del creditore(3) o di entrambi [1457, 1563](4).
Se per l'adempimento è fissato un termine [1219, 1347](1), questo si presume a favore del debitore [1186, 1771](2), qualora non risulti stabilito a favore del creditore(3) o di entrambi [1457, 1563](4).
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Cass. civ. n. 14429/2001
In ipotesi di previsione di un termine per l'adempimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1184 c.c., tale termine costituisce condizione dell'azione e, pertanto, è sufficiente che sia compiuto al momento della decisione. A tale stregua, il principio dell'inesigibilità del credito prima della scadenza del termine a favore del debitore risulta pienamente osservato, in quanto la valutazione operata dal giudice al riguardo al momento di decidere consente di verificare, sotto tale profilo, la fondatezza della domanda, con conseguente rigetto della medesima qualora il termine in questione non sia a quel tempo ancora maturato.Cass. civ. n. 4339/1985
Qualora i contraenti, contemplando un evento futuro (nella specie, approvazione di un progetto di costruzione da parte dell'autorità competente), abbiano ad esso correlato non l'efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell'adempimento di una determinata prestazione (nella specie, pagamento del compenso al professionista autore del progetto), resta esclusa l'invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia, e rimane applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento, di cui agli artt. 1183 e ss. c.c., con la conseguenza che il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dell'evento, sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi (nella specie, diniego di detta approvazione), ove la volontà delle parti, alla stregua del loro indicato atteggiamento, vada intesa nel senso dell'equiparazione dell'una e dell'altra situazione.Cass. civ. n. 6553/1981
Ai sensi dell'art. 1184 c.c., il termine per l'adempimento dell'obbligazione si presume stabilito a favore del debitore, ove esso non risulti fissato a favore del creditore o di entrambi, e, pertanto, quando tale presunzione operi, mentre il debitore può adempiere fino alla scadenza del termine, il creditore non può, prima di questa, esigere la prestazione.Cass. civ. n. 3645/200
In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine.
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