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Articolo 1184 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Termine

Dispositivo dell'art. 1184 Codice Civile

Se per l'adempimento è fissato un termine [1219, 1347](1), questo si presume a favore del debitore [1186, 1771](2), qualora non risulti stabilito a favore del creditore(3) o di entrambi [1457, 1563](4).

Note

(1) La norma si riferisce al termine di adempimento, che regola il tempo della prestazione, quale, ad esempio, quello con cui si stabilisce la data per di consegna di un bene. Esso si distingue è dal termine di efficacia, che limita nel tempo l'efficacia del contratto, stabilendo, ad esempio, che il contratto di locazione produrrà effetti da una certa data.
(2) Se il termine è a favore del solo debitore, si parla di credito inesigibile ma eseguibile: il creditore non può pretendere l'adempimento prima della scadenza mentre il debitore può, prima del termine, adempiere o costituire in mora il creditore che rifiuti di ricevere la prestazione (v. 1185, 1206 c.c.).
(3) Se il termine è a favore del solo creditore, il credito è esigibile ma non eseguibile: l'offerta di adempimento prima della scadenza non è valida mentre il creditore può sempre chiedere l'esecuzione. È il caso, ad esempio, del contratto di deposito (v. 1771 c.c.).
(4) In tal caso si parla di prestazione ineseguibile ed inesigibile.

Ratio Legis

La norma tutela la parte debole dell'obbligazione cioè il debitore. Pertanto stabilisce che, qualora per l'adempimento sia fissato un termine ma non sia stabilito a favore del creditore o di entrambe le parti, nel dubbio si presume a favore del debitore.

Brocardi

Dies solutionis
Stipulationibus, promissoris gratia tempus adiicitur
Tempus destinatae solutionis

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Massime relative all'art. 1184 Codice Civile

Cass. civ. n. 5987/2023

Nel contratto estimatorio, la fissazione di un termine per la facoltà di restituzione delle cose mobili consegnate non è un elemento essenziale del contratto; tuttavia, ove tale termine venga stabilito dalle parti, esso ha natura di termine essenziale per l'esercizio della detta facoltà e va fissato dal giudice in mancanza di determinazione convenzionale o di usi.

Cass. civ. n. 30185/2022

Nell'ambito del contratto autonomo di garanzia si deve distinguere il termine di scadenza dell'obbligazione assunta dal garante da quello di decadenza, finalizzato ad individuare la data ultima in cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione della garanzia, che ricorre nel caso in cui sia espressamente qualificato come tale dalle parti, ovvero in tali termini risulti inteso, in modo chiaro ed univoco, alla stregua dell'interpretazione del contratto.

Cass. civ. n. 7450/2018

La valutazione circa la natura ordinatoria assunta dal termine originariamente pattuito come essenziale, ma successivamente prorogato, basata sulla ravvisata volontà delle parti di intervenire non solo sulla decorrenza del termine medesimo, ma anche sulla sua natura giuridica, si risolve in un apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici.

Cass. civ. n. 1947/2018

Nel caso in cui il termine di adempimento dell'obbligazione sia stabilito, per esplicita volontà delle parti o per presunzione legale ex art. 1184 c.c., a favore del debitore, la prescrizione estintiva del diritto di credito comincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine, in quanto, precedentemente, il creditore non può esigere la prestazione dovuta.

Cass. civ. n. 22904/2014

Il termine per l'adempimento della obbligazione relativa al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione.

Cass. civ. n. 22904/2013

Allorché i contraenti si riferiscano ad un dato cronologico allo scopo di indicare il periodo di tempo entro cui eseguita una determinata prestazione, dichiarando poi incidentalmente la finalità pratica sottesa alla concessione di quel termine nell'aspettativa del verificarsi di un certo evento, assume preminente rilievo il dato temporale e la relativa clausola va intesa nel senso che le parti vollero determinare il tempo dell'adempimento e non, invece, condizionare l'efficacia del contratto all'avveramento di un evento futuro. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'interpretazione del giudice del merito, secondo cui la clausola contrattuale - contenuta in una scrittura privata separata e coeva ad altra principale, costitutiva del diritto di godimento di un posto barca ed auto entro un erigendo porto turistico, contro versamento del prezzo - con cui l'originario concedente si obbligava al "riacquisto" del bene ove l'area portuale non fosse stata sistemata nel termine prefissato, configurava la determinazione del tempo dell'adempimento e non una clausola risolutiva espressa).

Cass. civ. n. 14429/2001

In ipotesi di previsione di un termine per l'adempimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1184 c.c., tale termine costituisce condizione dell'azione e, pertanto, è sufficiente che sia compiuto al momento della decisione. A tale stregua, il principio dell'inesigibilità del credito prima della scadenza del termine a favore del debitore risulta pienamente osservato, in quanto la valutazione operata dal giudice al riguardo al momento di decidere consente di verificare, sotto tale profilo, la fondatezza della domanda, con conseguente rigetto della medesima qualora il termine in questione non sia a quel tempo ancora maturato.

Cass. civ. n. 4339/1985

Qualora i contraenti, contemplando un evento futuro (nella specie, approvazione di un progetto di costruzione da parte dell'autorità competente), abbiano ad esso correlato non l'efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell'adempimento di una determinata prestazione (nella specie, pagamento del compenso al professionista autore del progetto), resta esclusa l'invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia, e rimane applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento, di cui agli artt. 1183 e ss. c.c., con la conseguenza che il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dell'evento, sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi (nella specie, diniego di detta approvazione), ove la volontà delle parti, alla stregua del loro indicato atteggiamento, vada intesa nel senso dell'equiparazione dell'una e dell'altra situazione.

Cass. civ. n. 6553/1981

Ai sensi dell'art. 1184 c.c., il termine per l'adempimento dell'obbligazione si presume stabilito a favore del debitore, ove esso non risulti fissato a favore del creditore o di entrambi, e, pertanto, quando tale presunzione operi, mentre il debitore può adempiere fino alla scadenza del termine, il creditore non può, prima di questa, esigere la prestazione.

Cass. civ. n. 3645/200

In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine.

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