Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18483 del 1 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della validitā dell'offerta reale ex art. 1208 cod. civ., č necessario che essa corrisponda alla totalitā della somma o delle cose dovute, sicché l'accettazione di un'offerta inferiore, ove non accompagnata da una quietanza a saldo o da particolari elementi di fatto che evidenzino una volontā abdicativa del percipiente, comporta una liberazione soltanto parziale del debitore, allo stesso modo di qualunque pagamento non integrale.

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