Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 340 del 10 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di adempimento del preliminare di compravendita, in base alla norma di cui all'art. 1208 c.c., affinché l'offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore č necessario che essa comprenda la totalitą della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sulla inidoneitą della somma offerta a coprire l'intero ammontare del credito non viola il disposto dell'art. 1220 c.c., risultando esso legittimamente formulato, e che analoghe conseguenze valgono anche in riferimento all'offerta non formale, idonea quanto meno ad impedire la mora del debitore.

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