(massima n. 1)
            In materia di adempimento del preliminare di compravendita, in base alla norma di cui all'art. 1208 c.c., affinché l'offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore č necessario che essa comprenda la totalitą della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sulla inidoneitą della somma offerta a coprire l'intero ammontare del credito non viola il disposto dell'art. 1220 c.c., risultando esso legittimamente formulato, e che analoghe conseguenze valgono anche in riferimento all'offerta non formale, idonea quanto meno ad impedire la mora del debitore.