Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7555 del 13 agosto 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, questo, ove voglia conseguire l'effetto pił ampio della liberazione dall'obbligazione - nel caso di vendita con riserva di proprietą, quella del pagamento del prezzo della cosa venduta, al quale č collegato l'effetto del trasferimento della proprietą della stessa - č tenuto a far seguire l'offerta reale di danaro dal deposito da eseguirsi secondo la specifica disciplina prevista dagli articoli 1208 e seguenti codice civile.

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