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Articolo 1207 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti

Dispositivo dell'art. 1207 Codice Civile

Quando il creditore è in mora [1206], è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore(1). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore(2).

Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora(3) e a sostenere le spese per la custodia [1211] e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta [1208, 1216, 1217], se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore(4).

Note

(1) In una situazione di "non mora", se la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, questi è liberato ma non ha diritto ad esigere la controprestazione. Così, ad esempio, se il cantante lirico non giunge alla Scala in tempo per esibirsi per colpa di una nevicata imprevedibile, non è tenuto ad un'altra esibizione ma non ha nemmeno diritto ad alcunché. Se, però, l'impossibilità si verifica quando vi è "mora credendi", è il creditore a sopportarne il rischio, come sanzione alla sua condotta. Quindi, se l'organizzatore dell'esibizione non ha predisposto il teatro della Scala per l'esibizione, il cantante lirico è liberato dalla propria obbligazione avendo diritto, però, a ricevere il compenso.
(2) Il debitore è tenuto, invece, a corrispondere i frutti e gli interessi già percepiti.
(3) E' discusso se sia necessario il dolo o almeno la colpa del creditore per far sorgere il diritto al risarcimento (2043 c.c.). Un danno si produce, ad esempio, se il debitore non può ricevere della merce perchè i suoi locali sono occupati da quanto doveva consegnare al creditore moroso.
(4) Se il creditore contesta l'offerta o il deposito del debitore, ad esempio perchè ritiene che questi voglia consegnare un bene diverso da quella pattuito, si apre il giudizio per la convalida dell'offerta formale: in tal caso è necessario attendere il giudicato perché si producano gli effetti della mora.

Ratio Legis

Con tale norma il legislatore ha voluto che le conseguenze dannose del ritardo dell'adempimento ricadano sull'autore di tale ritardo, il creditore, a prescindere dalla colpa (v. 1219 c.c.).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

88 Quanto agli effetti della mora, mi è sembrato di poterli anzitutto fissare nell'estinzione dell'obbligo di pagare gli interessi (art. 103): il con­cetto di corrispettività, che si è adottato all'art. 17, non è in contrasto col principio dell'art. 103, la cui influenza è esclusa dal comportamento illegittimo del creditore.
89 Ho poi aggiunto al secondo comma dell'art. 1250 cod. civ. (3° comma dell'art. 191 progetto 1936) l'enunciazione che, a seguito della mora del creditore, i frutti della cosa non sono dovuti solo quando non siano stati effettivamente percepiti dal debitore: la limitazione evita che quest'ultimo goda in concreto di una cosa non sua, incrementando così illegittimamente il suo pa­trimonio.
90 Ho pure previsto che il creditore in mora è responsabile per i danni, per le spese di custodia e per quelle di conservazione della cosa dovuta; ma, a modifica del citato 2° comma dell'art. 1259 cod. civ., ho ritenuto che gli effetti della mora debbano verificarsi dal giorno dell'offerta, se questa successivamente sia dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o sia accettata dal creditore.
Il rimandare al giorno del deposito la produzione degli effetti medesimi dà luogo a vere incongruenze, perché il deposito è liberatorio e, dopo di esso, non si può parlare di mora accipiendi, come non sarebbe possibile parlarne dopo l'adempimento. L'anticipazione della mora creditoris al giorno dell'offerta diviene, così, coerente alla funzione esclusivamente liberatoria attribuita al deposito; rimanendo fermo che
la funzione medesima non spiega la sua concreta efficacia se non quando la offerta è dichiarata valida. Nell'intervallo tra la offerta e il deposito il debitore rimane responsabile delle conseguenze di una negligente custodia della cosa dovuta, ove il debito non sia di denaro.

Massime relative all'art. 1207 Codice Civile

Cass. civ. n. 5735/2023

Il conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, il quale, in presenza di un accertato pericolo di crolli, poi effettivamente verificatisi, abbia subito un danno, può essere considerato esclusivo responsabile del danno soltanto qualora, a seguito di offerta del locatore ex art. 1207 c.c. di procedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione, necessari per eliminare il pericolo, accompagnata dall'offerta di un provvisorio trasferimento del godimento per lo svolgimento della sua attività in altro locale messogli a disposizione dal locatore, abbia rifiutato ingiustificatamente di trasferirvisi provvisoriamente.

La condotta del conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo - il quale rifiuti di traferirsi in altri locali per consentire l'esecuzione dei lavori idonei a neutralizzare un accertato pericolo di crolli, poi effettivamente verificatisi - può assumere rilievo nell'eziologia del danno ed essere ritenuta da sola sufficiente a provocarlo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., solo qualora il rifiuto sia ingiustificato ed il locatore possa ritenersi liberato dalla mora nell'adempimento dell'obbligazione di riparazione a seguito di formale intimazione ex art. 1207 c.c., accompagnata dalla proposta di un provvisorio trasferimento dell'attività in altro locale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur in presenza di un ritardo del locatore nel procedere alle riparazioni, aveva ritenuto determinante nella causazione del danno il rifiuto opposto dal conduttore al trasferimento provvisorio in altri locali, senza previamente verificare se l'offerta di tale trasferimento, avanzata dal locatore, avesse formato oggetto di apposita intimazione ex art. 1207 c.c. e fosse stata ingiustificatamente rifiutata).

Cass. civ. n. 8711/2015

In materia di esecuzione forzata, il creditore è legittimato all'esercizio dell'azione esecutiva anche se destinatario di atto di costituzione in mora "credendi", in quanto esso, e la conseguente offerta di restituzione, vale unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall'art. 1207 c.c., ma non anche a determinare la liberazione del debitore, che resta subordinata, dalla legge, all'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Cass. civ. n. 5518/2004

Il lavoratore che, ottenuta una pronunzia di conversione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di una pluralità di rapporti di lavoro a termine, contrastanti con le previsioni della legge 18 aprile 1962 n. 230, non venga riammesso in servizio, ha diritto al ristoro del danno commisurato al pregiudizio economico derivante dal rifiuto di riassunzione del datore di lavoro, nei cui confronti trovano applicazione le regole sulla mora del creditore e in particolare quella concernente l'obbligo risarcitorio, fissata nell'art. 1206 (recte: 1207 - N.d.R.) secondo comma c.c., con conseguente necessità di riconoscere al lavoratore il diritto alla retribuzione per l'attività lavorativa ingiustificatamente impeditagli, comprensivo del trattamento spettante ai dipendenti che svolgono analoghe mansioni. Nè; al fine di limitare il suddetto risarcimento e di attribuire invece al lavoratore, anche per il periodo successivo alla pronunzia di conversione, un trattamento retributivo commisurato alle scansioni temporali cicliche originariamente concordate tra le prestazioni dei singoli servizi prima di tale pronunzia (e quindi in concreto la sola retribuzione per i periodi nei quali, conformemente alle modalità originarie, vi sarebbe stata effettiva prestazione) può farsi riferimento al carattere sinallagmatico del rapporto, utilmente invocabile solo in relazione al periodo anteriore alla conversione, o a legittime pattuizioni relative alla misura ed alla quantità della prestazione lavorativa, pattuizioni la cui esistenza non può peraltro venir dedotta dal solo succedersi nel tempo di una pluralità di contratti a termine in violazione della cit. legge 230 del 1960, pena la sostanziale vanificazione dei precetti da questa stabiliti.

Cass. civ. n. 7520/2003

La convalida dell'offerta reale non coinvolge diritti indisponibili, ovvero attribuiti al soggetto per soddisfare un interesse generale e superiore a quello dei singoli, ma solo diritti patrimoniali meramente privatistici e dunque disponibili. Ne consegue che la controversia sulla validità dell'offerta reale può essere devoluta ad arbitri rituali e può essere definita in via negoziale, mediante un negozio di accertamento ovvero strumenti conciliativi o transattivi.

Cass. civ. n. 202/1985

Le «spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta», che il creditore in mora, secondo la previsione dell'art. 1207 terzo comma c.c., è tenuto a rifondere al debitore, integrano una componente dell'obbligazione risarcitoria conseguente alla mora accipiendi, e, quindi, un debito di valore, come tale sottratto al principio nominalistico e suscettibile di rivalutazione monetaria.

Cass. civ. n. 1790/1974

Mora accipiendi e liberazione del debitore non coincidono, in quanto la costituzione in mora e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall'art. 1207 c.c. nel passaggio del rischio della cosa a carico del creditore, nella cessazione nel corso degli interessi, nel particolare regolamento della cessazione nel corso degli interessi, nel particolare regolamento della corresponsione dei frutti, negli obblighi di risarcimento del danno (propter moram) e di rimborso delle spese. Tra gli effetti della mora del creditore non vi è la liberazione del debitore, subordinata, dalla legge, all'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

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