Cassazione civileSez. IIsentenza n. 2654del 23 febbraio 2001
(1 massima)
(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 1208, primo comma, c.c. subordina la validitą dell'offerta reale alla circostanza che la stessa ricomprenda la totalitą della «somma» dovuta e tale espressione non puņ che essere riferibile al denaro contante.