Cass. civ. n. 3941/2025
L'amministrazione di sostegno non priva di per sé il beneficiario della capacità di donare, salvo che il giudice tutelare estenda espressamente, ai sensi dell'art. 411 c.c., le limitazioni previste per l'interdetto o l'inabilitato. La capacità di agire del beneficiario è limitata solo se e nella misura in cui il giudice tutelare lo preveda nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o nella sua successiva revisione.
Cass. civ. n. 34854/2024
Nel procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, l'esistenza di poteri anche officiosi riconosciuti al giudice tutelare di applicare limitazioni e decadenze ex art. 411 c.c. impone il rispetto del principio del contraddittorio, per cui al beneficiando deve essere notificato il ricorso introduttivo e il decreto di comparizione contenente la data dell'udienza e l'avviso della facoltà di costituirsi tramite un avvocato, della possibilità di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'avvertenza che si procederà in ogni caso alla sua audizione; tale ultimo adempimento può essere omesso solo qualora si possa escludere, con assoluta certezza, che verranno trattate eventuali limitazioni della capacità dell'interessato, oltre che nel caso in cui il beneficiando abbia proposto il ricorso conferendo mandato a un legale; qualora - tuttavia - il beneficiario abbia proposto ricorso personalmente, egli deve essere avvisato della facoltà di munirsi di un difensore.
Cass. civ. n. 25001/2024
In tema di rendiconto dell'amministrazione di sostegno, la competenza per decidere sui reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare spetta al Tribunale e non alla Corte d'Appello, in virtù dell'espressa disciplina codicistica prevista dall'art. 411 cod. civ. e dall'art. 45 disp. att. c.c., che rinviano all'art. 386 nel suo complesso.
Cass. civ. n. 22982/2024
Il decreto camerale con cui il giudice tutelare liquida le spese o l'indennità in favore dell'amministratore di sostegno, al pari di quello in favore del tutore dell'interdetto, ha natura decisoria nella parte in cui risolve questioni inerenti alla spettanza ed entità dei relativi crediti ed è, pertanto, impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, della Costituzione.
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In tema di amministrazione di sostegno, il giudice, stante il carattere gratuito e doveroso dell'ufficio, può riconoscere all'amministratore un'indennità, che non ha natura di corrispettivo, né di equivalente monetario delle energie profuse, ma di semplice ristoro, ancorché apprezzabile e non meramente simbolico, per compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili, da liquidarsi con valutazione ampiamente discrezionale, sulla base dell'equità, quale unico parametro fissato dall'art. 379 c.c., compiendo una valutazione globale con metodo sintetico delle difficoltà incontrate, della consistenza del patrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato l'indennità all'amministratore, che, nonostante la non peculiare entità del patrimonio e la modesta durata dell'incarico, aveva ritardato nel depositare il rendiconto della gestione, così violando gli obblighi sullo stesso gravanti, impedendo la vigilanza da parte del giudice tutelare e rischiando di pregiudicare i diritti del beneficiario).
Cass. civ. n. 16052/2024
Qualora la persona, anteriormente all'apertura di amministrazione di sostegno, abbia rilasciato una procura generale o speciale in favore di un terzo (o di un parente, come nella fattispecie) essa ha con questo atto, fondato sulla capacità di liberamente disporre dei propri diritti, espresso la volontà di affidare la gestione dei suoi interessi, in tutto o in parte, al mandatario. Se successivamente è nominato un amministratore di sostegno e sono conferiti al predetto poteri di rappresentanza o di assistenza, decade di per sé la procura anteriore, se riguarda quegli atti per cui sono estese al beneficiario le stesse limitazioni dell'interdetto o dell'inabilitato, venendo meno il presupposto sul quale la procura si fonda, e cioè la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne. Ciò vale non solo nel caso in cui sia nominato amministratore di sostegno persona diversa dal precedente rappresentante volontario, ma anche nel caso in cui sia nominata la stessa persona che, in questo caso, trarrà la fonte dei suoi poteri non più dalla procura, ma dal decreto di apertura della amministrazione di sostegno, entro il perimetro tracciato e con i limiti in esso imposti, ad esempio l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.
Cass. civ. n. 9930/2024
In ragione dell'applicabilità all'amministrazione di sostegno ex art. 411 c.c. delle disposizioni in materia di tutela, l'ufficio tutelare è gratuito, ma il giudice tutelare, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità, ai sensi dell'art. 379 c.c. come rivalsa della perdita patrimoniale derivabili al tutore per non poter attendere alle normali sue occupazioni nel tempo dedicato all'ufficio tutelare. Si è al cospetto, in tal caso, di una ponderazione discrezionale dell'autorità giudiziaria, avente ad oggetto una somma di denaro per definizione non dovuta essendo relativa ad un incarico svolto gratuitamente. In questa prospettiva interpretativa l'assegnazione dell'equa indennità per l'opera prestata da chi, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, abbia agito esercitando le funzioni di amministratore di sostegno deve essere richiesta, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., al giudice tutelare e non può essere sollecitata in sede giudiziale, anche al fine di domandare il pagamento del compenso professionale.
Cass. civ. n. 1782/2024
In tema di amministrazione di sostegno, è richiesta una specifica motivazione ove le misure predisposte attengano a limitazioni della capacità di agire relativa all'esercizio di diritti a contenuto economico o all'esercizio di diritti in sede giudiziaria ex artt. 374 e 375 c.c. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto della Corte d'Appello che aveva immotivatamente esteso le limitazioni della capacità di agire ex artt. 374 e 375 c.c. ad un soggetto in stato di scompenso psicologico).
Cass. civ. n. 35680/2023
Il procedimento di rendiconto previsto dagli artt. 385 e seguenti c.c., applicabile anche in relazione all'operato dell'amministratore di sostegno in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 411 c.c., non rientra tra le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art. 70, comma 1, n. 3), c.p.c. e, pertanto, non richiede la partecipazione del Pubblico Ministero.
Cass. civ. n. 8247/2022
In forza dell'art. 374 c.c., richiamato dall'art. 411, comma 1 c.c., l'amministratore di sostegno non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare al fine di coltivare le liti, ancorché inerenti a diritti personalissimi, promosse dal beneficiario della misura anteriormente alla sua sottoposizione ad essa, non ravvisandosi, diversamente che nell'ipotesi in cui si tratti di intraprendere "ex novo" un giudizio, la necessità di compiere una preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non necessaria la richiesta di autorizzazione da parte di un amministratore di sostegno che aveva impugnato, nell'interesse della beneficiaria, la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi).
Cass. civ. n. 4029/2022
La disciplina sul rendimento del conto finale, prevista per la tutela degli incapaci, si applica anche all'amministrazione di sostegno, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 411 c.c., e pertanto l'impugnazione del decreto di approvazione del menzionato conto, emesso dal giudice monocratico in funzione di giudice tutelare, deve essere decisa dal tribunale in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c., con sentenza appellabile (ma non ricorribile per cassazione) e non dalla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.
Cass. civ. n. 4733/2021
Il provvedimento con il quale il giudice tutelare decide sull'istanza, formulata nell'ambito di una procedura di amministrazione di sostegno, diretta ad ottenere l'estensione al beneficiario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 411, comma 4 e 85 c.c., del divieto di contrarre matrimonio, incidendo in maniera definitiva, sia pure "rebus sic stantibus", sulla capacità di autodeterminarsi della persona e quindi su un diritto personalissimo, ha natura intrinsecamente decisoria, sicché la competenza a conoscere del relativo reclamo appartiene alla corte d'appello ex art. 720 bis c.p.c.
Corte cost. n. 114/2019
Al beneficiario di amministrazione di sostegno, pertanto, non possono essere applicate, neppure in via analogica, le norme concernenti l'interdetto e l'inabilitato, giacché l'art. 411, ult. cpv., c.c. consente di estendere, allo stesso, le limitazioni, etc., concernenti codesti soggetti, sicché solo espressamente il giudice tutelare potrà privare, con il provvedimento istitutivo dell'amministrazione di sostegno, o con provvedimento successivo, il beneficiario di amministrazione di sostegno, della capacità di donare.
Cass. civ. n. 6518/2019
Nel caso in cui l'incarico di amministratore di sostegno sia conferito ad un avvocato, il giudice tutelare può autorizzarlo a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., senza necessità che egli debba rilasciare procura alle liti ad altro difensore. Infatti, la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno con il decreto del giudice tutelare gli attribuisce, ex art. 75, comma 2 c.p.c., anche il relativo potere processuale, in quanto funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato attribuito il potere rappresentativo.
Cass. civ. n. 9839/2018
In tema di amministrazione di sostegno, solo i provvedimenti a carattere decisorio che la dispongono, o revocano, sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, e non anche i provvedimenti di designazione o sostituzione dell'amministratore, in quanto aventi natura amministrativa e gestoria.
Cass. civ. n. 784/2017
In tema di amministrazione di sostegno, i provvedimenti non aventi carattere decisorio ma meramente gestionali assunti dal giudice tutelare (nella specie, decreti con i quali vengono liquidate alcune indennità in favore dell'amministratore) non sono suscettibili di reclamo alla corte d’appello ex art. 720-bis c.p.c., bensì di reclamo al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 739 c.p.c., trattandosi di provvedimenti che riguardano l'amministrazione, emanati in applicazione dell’art. 379 c.c. Peraltro, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte del giudice dell'appello ha natura di dichiarazione di incompetenza, con conseguente prosecuzione del giudizio davanti al competente tribunale in composizione collegiale attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”.
Cass. civ. n. 2985/2016
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno che sono emanati in applicazione dell'art. 384 c.c. (richiamato dal successivo art. 411, comma 1, c.c.) e restano logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l'amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio.
Cass. civ. n. 10187/2011
È inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio ed amministrativo e dovendo riferirsi tale norma soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti art. 712 e seguenti, espressamente richiamati dal primo comma dell'art. 720 bis.