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Articolo 411 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Norme applicabili all'amministrazione di sostegno

Dispositivo dell'art. 411 Codice Civile

(1)Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388(2).

All' amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Note

(1) L'articolo è stato introdotto dalla L. 9 gennaio 2004 n. 6, di "Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del Capo I , relativo all' istituzione dell' amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,414,417,418,424,426,427,429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazioni, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali".
(2) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

Spiegazione dell'art. 411 Codice Civile

Tale disposizione rinvia, fondamentalmente, ad alcune norme in materia di tutela (giuramento, incapacità, dispensa dall'ufficio tutelare, autorizzazione al compimento di determinati atti, atti vietati, gratuità della tutela, tenuta della contabilità e prestazione di eventuale cauzione, responsabilità per violazione dei doveri dell'ufficio, cessazione dell'ufficio, rendimento del conto finale), previo giudizio di compatibilità delle stesse con la disciplina dell'amministrazione di sostegno.

In tema di analogia, una recente sentenza ha ribadito come le disposizioni in materia di interdizione non siano suscettibili di generalizzata estensione analogica all'amministrazione di sostegno, atteso che quest'ultimo istituto ha la finalità di offrire uno strumento di assistenza a chi si trova nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi, comprimendone nella minor misura possibile la capacità di agire. Per questa ragione, non sussiste la legittimazione all'impugnazione del matrimonio degli eredi di chi, al momento delle nozze, versava in stato di incapacità naturale, essendo stato designato solo successivamente un amministratore di sostegno, e sia deceduto senza aver proposto tale azione (Cass. 11536/2017).
Nello stesso senso, altra pronuncia della Corte costituzionale ha ribadito come non possano essere applicate, neppure in via analogica, al beneficiario di amministrazione di sostegno, le norme concernenti l'interdetto e l'inabilitato; soltanto il giudice tutelare potrà privare, espressamente, con il provvedimento istitutivo dell'amministrazione di sostegno, o con un provvedimento successivo, il beneficiario di amministrazione di sostegno, della capacità di donare (C. Cost. 10.5.2019, n. 114).

Quando nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno mancano indicazioni dettagliate sugli atti ammessi, si crea una situazione di incertezza riguardo ai poteri effettivi dell'amministratore. Questo costituisce uno dei problemi più delicati nel contesto dell'amministrazione di sostegno. Per prudenza, si ritiene che per gli atti di straordinaria amministrazione, cioè quelli che potrebbero avere un impatto significativo sugli interessi del beneficiario, sia necessario rivolgersi al giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione, nel caso in cui non sia espressamente prevista nel decreto di nomina.
Su tale disposizione ha inciso di recente la "Riforma Cartabia", sulla scorta della quale il legislatore ha inteso riorganizzare i procedimenti in camera di consiglio, limitando la competenza del tribunale a formare un collegio solo nei casi in cui sia previsto l'intervento del pubblico ministero o quando sia necessario valutare la validità delle stime effettuate o la gestione adeguata di questioni comuni. In linea con questa intenzione programmatica, la competenza del tribunale in composizione collegiale per le autorizzazioni relative all'esecuzione di atti da parte di persone incapaci (sia minori che adulti soggetti a misure di protezione) è stata soppressa, concentrandola unicamente nella figura giudice tutelare.
Di conseguenza, il primo comma dell'art. 411 è stato riformulato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 411 Codice Civile

Cass. civ. n. 8247/2022

In forza dell'art. 374 c.c., richiamato dall'art. 411, comma 1 c.c., l'amministratore di sostegno non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare al fine di coltivare le liti, ancorché inerenti a diritti personalissimi, promosse dal beneficiario della misura anteriormente alla sua sottoposizione ad essa, non ravvisandosi, diversamente che nell'ipotesi in cui si tratti di intraprendere "ex novo" un giudizio, la necessità di compiere una preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non necessaria la richiesta di autorizzazione da parte di un amministratore di sostegno che aveva impugnato, nell'interesse della beneficiaria, la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi).

Cass. civ. n. 4029/2022

La disciplina sul rendimento del conto finale, prevista per la tutela degli incapaci, si applica anche all'amministrazione di sostegno, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 411 c.c., e pertanto l'impugnazione del decreto di approvazione del menzionato conto, emesso dal giudice monocratico in funzione di giudice tutelare, deve essere decisa dal tribunale in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c., con sentenza appellabile (ma non ricorribile per cassazione) e non dalla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.

Cass. civ. n. 4733/2021

Il provvedimento con il quale il giudice tutelare decide sull'istanza, formulata nell'ambito di una procedura di amministrazione di sostegno, diretta ad ottenere l'estensione al beneficiario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 411, comma 4 e 85 c.c., del divieto di contrarre matrimonio, incidendo in maniera definitiva, sia pure "rebus sic stantibus", sulla capacità di autodeterminarsi della persona e quindi su un diritto personalissimo, ha natura intrinsecamente decisoria, sicché la competenza a conoscere del relativo reclamo appartiene alla corte d'appello ex art. 720 bis c.p.c.

Corte cost. n. 114/2019

Al beneficiario di amministrazione di sostegno, pertanto, non possono essere applicate, neppure in via analogica, le norme concernenti l'interdetto e l'inabilitato, giacché l'art. 411, ult. cpv., c.c. consente di estendere, allo stesso, le limitazioni, etc., concernenti codesti soggetti, sicché solo espressamente il giudice tutelare potrà privare, con il provvedimento istitutivo dell'amministrazione di sostegno, o con provvedimento successivo, il beneficiario di amministrazione di sostegno, della capacità di donare.

Cass. civ. n. 6518/2019

Nel caso in cui l'incarico di amministratore di sostegno sia conferito ad un avvocato, il giudice tutelare può autorizzarlo a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., senza necessità che egli debba rilasciare procura alle liti ad altro difensore. Infatti, la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno con il decreto del giudice tutelare gli attribuisce, ex art. 75, comma 2 c.p.c., anche il relativo potere processuale, in quanto funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato attribuito il potere rappresentativo.

Cass. civ. n. 9839/2018

In tema di amministrazione di sostegno, solo i provvedimenti a carattere decisorio che la dispongono, o revocano, sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, e non anche i provvedimenti di designazione o sostituzione dell'amministratore, in quanto aventi natura amministrativa e gestoria.

Cass. civ. n. 784/2017

In tema di amministrazione di sostegno, i provvedimenti non aventi carattere decisorio ma meramente gestionali assunti dal giudice tutelare (nella specie, decreti con i quali vengono liquidate alcune indennità in favore dell'amministratore) non sono suscettibili di reclamo alla corte d’appello ex art. 720-bis c.p.c., bensì di reclamo al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 739 c.p.c., trattandosi di provvedimenti che riguardano l'amministrazione, emanati in applicazione dell’art. 379 c.c. Peraltro, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte del giudice dell'appello ha natura di dichiarazione di incompetenza, con conseguente prosecuzione del giudizio davanti al competente tribunale in composizione collegiale attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”.

Cass. civ. n. 2985/2016

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno che sono emanati in applicazione dell'art. 384 c.c. (richiamato dal successivo art. 411, comma 1, c.c.) e restano logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l'amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio.

Cass. civ. n. 10187/2011

È inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio ed amministrativo e dovendo riferirsi tale norma soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti art. 712 e seguenti, espressamente richiamati dal primo comma dell'art. 720 bis.

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Chiara D. B. chiede
lunedì 09/11/2020 - Veneto
“L' art386 c.c. si può applicare anche all'amministrazione di sostegno o solo in caso di tutore? Perché non si capisce bene. In caso positivo anche art. 385 cc si applica all'amministratore di sostegno?
grazie

Consulenza legale i 13/11/2020
Procediamo con ordine. L’art. 385 del c.c. disciplina il rendiconto finale della tutela, per cui il tutore che cessa dalle funzioni deve provvedere subito alla consegna dei beni e presentare, nel termine di due mesi, il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare.
Il successivo art. 386 del c.c. detta invece il procedimento per l’approvazione del conto.
Ora, l’art. 411 del c.c. stabilisce l’applicabilità all'amministrazione di sostegno di una serie di norme relative all’interdizione, tra le quali, appunto, gli articoli da 374 a 388 c.c., in quanto compatibili.
Non vi è motivo per escludere la compatibilità degli artt. 385 e 386 c.c. con la disciplina dell’amministrazione di sostegno: anzi, il rendimento del conto finale (così come quello annuale) deve considerarsi un momento essenziale di controllo sull’operato dell’amministratore di sostegno.
Pertanto, le norme in questione devono ritenersi senz’altro applicabili anche all’amministrazione di sostegno.

Cristina V. chiede
martedì 03/10/2017 - Emilia-Romagna
“In qualità di Amministratore di Sostegno e in relazione al predetto art 374, comma 4, chiedo se i contratti di locazione di durata inferiore al periodo, indicato al predetto articolo, possano essere sottoscritti direttamente dall'Amministratore, datane contestuale comunicazione al Giudice Tutelare o si ritenga necessaria la preventiva autorizzazione dello stesso. Preciso che il Decreto di nomina ad Amministratore richiama in merito i predetti articoli del Codice.”
Consulenza legale i 09/10/2017
In generale, l’autorizzazione di cui alla norma è necessaria solo ed esclusivamente per i contratti di locazione di durata superiore ai nove anni ed in tal caso - come in tutti gli altri casi elencati dalla norma stessa - non solo l’autorizzazione è necessaria, ma deve necessariamente precedere il compimento degli atti stessi.

Per i restanti atti e per i contratti di locazione di durata inferiore ai nove anni, invece, l’autorizzazione non è necessaria.
Nemmeno serve la contestuale comunicazione al giudice tutelare: il compimento degli atti di gestione dell’amministratore di sostegno, infatti, viene comunque portata a conoscenza del Giudice con la presentazione della relazione periodica di cui all’art. 405 cod. civ. n. 6: “Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione: (…) 6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario”.

La disciplina sull’amministrazione di sostegno fa parziale riferimento a quella sulla tutela (art. 411 cod. civ.: “Norme applicabili all’amministrazione di sostegno”): il che significa, per tornare al quesito specifico, che le locazioni ultranovennali avranno sempre bisogno della preventiva autorizzazione del Giudice.

Per quelle di durata inferiore, invece, il decreto di nomina dell’amministratore potrebbe contenere indicazioni particolari (ad esempio prescrivere, ugualmente, la preventiva autorizzazione o altre formalità): l’art. 405 già citato, infatti, stabilisce che il decreto di nomina definisce oggetto, ampiezza e limiti dell’amministrazione di sostegno (ne è, in buona sostanza, la fonte regolamentare principale).

Nel caso di specie, tuttavia, è scritto nel quesito che il decreto – in materia di locazioni – si limita a richiamare le norme del codice civile: il che significa che, come illustrato all’inizio, la preventiva autorizzazione non servirà per la stipula di contratti di locazione inferiore al novennio.