(massima n. 1)
In tema di rendiconto dell'amministrazione di sostegno, la competenza per decidere sui reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare spetta al Tribunale e non alla Corte d'Appello, in virtł dell'espressa disciplina codicistica prevista dall'art. 411 cod. civ. e dall'art. 45 disp. att. c.c., che rinviano all'art. 386 nel suo complesso.