Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 9930 del 12 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In ragione dell'applicabilità all'amministrazione di sostegno ex art. 411 c.c. delle disposizioni in materia di tutela, l'ufficio tutelare è gratuito, ma il giudice tutelare, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità, ai sensi dell'art. 379 c.c. come rivalsa della perdita patrimoniale derivabili al tutore per non poter attendere alle normali sue occupazioni nel tempo dedicato all'ufficio tutelare. Si è al cospetto, in tal caso, di una ponderazione discrezionale dell'autorità giudiziaria, avente ad oggetto una somma di denaro per definizione non dovuta essendo relativa ad un incarico svolto gratuitamente. In questa prospettiva interpretativa l'assegnazione dell'equa indennità per l'opera prestata da chi, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, abbia agito esercitando le funzioni di amministratore di sostegno deve essere richiesta, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., al giudice tutelare e non può essere sollecitata in sede giudiziale, anche al fine di domandare il pagamento del compenso professionale.

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