Cassazione civile Sez. I sentenza n. 34854 del 29 dicembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il beneficiario di una amministrazione di sostegno conserva, per tutta la durata del giudizio, la capacità processuale e la facoltà di scegliere il difensore di sua fiducia e non può essere rappresentato nel giudizio stesso dal nominato amministratore di sostegno; l'interessato conserva in ogni caso, anche qualora il provvedimento che dispone l'amministrazione divenga definitivo, la facoltà di chiedere la revoca della misura e di interloquire direttamente, anche per via informale, con il giudice tutelare.

(massima n. 2)

Nel procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, l'esistenza di poteri anche officiosi riconosciuti al giudice tutelare di applicare limitazioni e decadenze ex art. 411 c.c. impone il rispetto del principio del contraddittorio, per cui al beneficiando deve essere notificato il ricorso introduttivo e il decreto di comparizione contenente la data dell'udienza e l'avviso della facoltà di costituirsi tramite un avvocato, della possibilità di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'avvertenza che si procederà in ogni caso alla sua audizione; tale ultimo adempimento può essere omesso solo qualora si possa escludere, con assoluta certezza, che verranno trattate eventuali limitazioni della capacità dell'interessato, oltre che nel caso in cui il beneficiando abbia proposto il ricorso conferendo mandato a un legale; qualora - tuttavia - il beneficiario abbia proposto ricorso personalmente, egli deve essere avvisato della facoltà di munirsi di un difensore.

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