(massima n. 1)
L'amministrazione di sostegno non priva di per sé il beneficiario della capacitā di donare, salvo che il giudice tutelare estenda espressamente, ai sensi dell'art. 411 c.c., le limitazioni previste per l'interdetto o l'inabilitato. La capacitā di agire del beneficiario č limitata solo se e nella misura in cui il giudice tutelare lo preveda nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o nella sua successiva revisione.