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Articolo 2712 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Riproduzioni meccaniche

Dispositivo dell'art. 2712 Codice Civile

(1)Le riproduzioni fotografiche, informatiche(2) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose(3) formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime(4).

Note

(1) Per la forma ed efficacia del documento informatico è necessario fare riferimento agli artt. 21, 23 ter, D. lsg. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); e anche al d. P. R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Posta elettronica certificata).
(2) Parola inserita ex art. 23 (ora 23 quater dopo le modifiche apportate dal D. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235) D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a decorrere dal 1 gennaio 2006.
(3) Il riferimento ad "ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose" permette un'importante estensione della disposizione ad ogni possibile nuova forma di rappresentazione di fatti.
(4) La prevalente giurisprudenza considera comprese nel presente articolo le riproduzioni tramite telefax, orientamento confermato anche dal legislatore con la L. 7 giugno 1993, n. 183 (Utilizzazione dei mezzi di comunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali). Sono ritenute conformi all'atto trasmesso anche le copie fotoriprodotte, purché entrambi i procuratori siano muniti di procura ex art. 83 c.p.c., l'atto trasmesso contenga indicazione e sottoscrizione leggibile del procuratore estensore, risultanti in modo chiaro dalla copia, unitamente alla sottoscrizione del procuratore ricevente. Infine, la giurisprudenza ritiene parimenti conforme la riproduzione di un provvedimento del giudizio in corso di svolgimento tra le parti (anche se riguardante un processo differente) sempre che la copia rechi la sottoscrizione del procuratore estensore.

Ratio Legis

La norma si riferisce in particolar modo al documento elettronico, che mira alla rappresentazione informatica di atti, fatti o altri dati aventi rilevanza giuridica per la riproduzione di fatti, possibile grazie alle nuove tecniche derivanti dal progresso scientifico. Il requisito fondamentale richiesto è quello della firma elettronica per l'identificazione informatica: il Codice dell'amministrazione informatica ne indica varie tipologie differenti (avanzata, qualificata, digitale), a seconda dei mezzi e delle modalità utilizzate per la sottoscrizione, e conferisce efficacia probatoria pari alla scrittura privata (v. 2702) al documento così formato.

Spiegazione dell'art. 2712 Codice Civile

Riproduzioni meccaniche. Valore probatorio.

La rappresentazione meccanica di fatti e di cose può avere for­me diverse. Fra le più antiche sono il disegno, la pittura, l'incisione e simili ; più recente, la fotografia, e poi la cinematografia e le registra­zioni fonografiche. Tutti questi mezzi sono penetrati nel processo e di essi si fa ora espressa menzione «perché altrimenti (Rel. n. 45) il nuovo codice sarebbe apparso arretrato nel tempo e restio ad ogni influsso di modernità. Si tenga presente che l'articolo si riferisce alle riprodu­zioni fatte eseguire e presentate direttamente dalla parte : la loro ef­ficacia probatoria deriva dal fatto che l'altra parte non disconosce la loro conformità ai fatti o alle cose medesime. La Relazione (l. c.) richiama in proposito, a titolo di analogia, la scrittura privata non disco­nosciuta : ma si intende che il disconoscimento delle riproduzioni di cui ci occupiamo non è legato alle forme rigorose di cui agli articoli 2702 e 2703 sopra commentati.

Il cod. proc. civ. vig., art. 261, autorizza il giudice a far eseguire rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche, rilevazioni cinematografiche o altre, presiedendone l'esperimento o delegando un esperto che presta giuramento. In questo caso, bisogna distinguere quella dell'esperimento che risulta accertata dal giudice quale pubblico uffi­ciale (ad es. che la cosa fotografata o la persona cinematografata sono proprio quelle de quo agitar) che fa prova fino a querela di falso (art. 2700) ; quanto al resto (ad es., la non rassomiglianza della fotografia o della pellicola per difetto dell'operatore o del mezzo adoperato) valgono le comuni norme di valutazione dei mezzi di prova.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1110 Nel dare una nuova sistemazione alla materia delle prove occorreva considerare — perché, altrimenti il nuovo codice sarebbe apparso arretrato nel tempo e restio a ogni influsso di modernità — che la prova documentale può anche essere costituita dalla riproduzione meccanica di fatti e di cose (riproduzioni fotografiche, cinematografiche, fonografiche e simili). A questa esigenza si adegua l'art. 2712 del c.c.. Naturalmente, l'efficacia probatoria qui deriva non soltanto dalla riproduzione sè e per sè considerata, ma dal complesso della riproduzione e del riconoscimento (o non disconoscimento) della parte interessata, come deriva, del resto, da un analogo complesso l'efficacia della scrittura secondo l'art. 2702 del c.c.. Con questo l'articolo non esclude che la conformità possa essere altrimenti dimostrata con mezzi di prova precostitutti o con indagini od esperimenti compiuti in corso di giudizio, ma in questo caso non vi è più luogo ad una norma di prova legale e vale il principio generale proclamato dal codice di procedura civile del libero apprezzamento del giudice.

Massime relative all'art. 2712 Codice Civile

Cass. civ. n. 5755/2023

In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte.

Cass. civ. n. 13519/2022

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Cass. civ. n. 12794/2021

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/11/2018).

Cass. civ. n. 17810/2020

In tema di prova civile, la conformità della riproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet può essere oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 2712 c.c. e delle norme del codice dell'amministrazione digitale, ma al giudice è sempre consentito - anche d'ufficio ai sensi dell'art. 447 bis, comma 3, c.p.c., se applicabile - l'accertamento della contestata conformità con qualunque mezzo di prova, inclusa la richiesta di informazioni al gestore del servizio ai sensi dell'art. 213 c.p.c. ovvero, come nella specie, mediante verifica diretta del sito.

Cass. civ. n. 14251/2019

Una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, deve presumersene il conseguente ricevimento e la piena conoscenza da parte di costui, restando, pertanto, a suo carico l'onere di dedurre e dimostrare eventuali elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione.

Cass. civ. n. 11606/2018

In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Cass. civ. n. 5259/2017

La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.

Cass. civ. n. 16551/2015

A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso.

Cass. civ. n. 3122/2015

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Omissis).

Cass. civ. n. 19987/2011

A fronte dalla contestazione l'autenticità di una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio e di cui si eccepisca la contraffazione, la parte che intenda valersene deve produrre il documento originale, o indicare la ragioni per cui non ne sia in possesso, in modo da consentire alla controparte di valutare la reale natura della contraffazione e così di proporre la querela di falso, il cui giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale. (Nella specie, la S.C, in applicazione del richiamato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva tratto argomento dall'omessa produzione dell'originale da parte del possessore della scrittura per non addebitare alla controparte gli effetti della mancata proposizione della querela di falso).

Cass. civ. n. 9526/2010

Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e - al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio - deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione. Ne consegue che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale, lamentando che la sentenza di merito non aveva ritenuto tardivo il disconoscimento di una registrazione fonografica avvenuto soltanto dopo tre udienze dalla sua produzione in giudizio, non si era però puntualizzato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in che modo si fosse realmente atteggiata detta scansione processuale, in guisa da consentire di verificare se la controparte fosse stata effettivamente, e quando, posta in grado di conoscere il concreto contenuto di detta registrazione).

Cass. civ. n. 8682/2009

La fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità.

Cass. civ. n. 14438/2006

In tema di produzione di copie fotostatiche, il principio di cui agli articoli 2712 e 2719 c.c., secondo cui esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, opera anche nel caso di contumacia di quest'ultima.

Cass. civ. n. 24814/2005

Fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione meramente esemplificativa, dalfart. 2712 c.c., le quali formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, rientra anche la riproduzione di un atto mediante il servizio telefax che costituisce un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza (con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile) del contenuto di documenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in un procedimento giurisdizionale quale quello avente ad oggetto il reclamo avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio del collegio dei geometri, caratterizzato nella sua fase introduttiva dalla libertà di forma, ma anche dall'estrema ristrettezza del termine entro il quale il ricorso deve pervenire — dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali —, il reclamo stesso può essere trasmesso a mezzo telefax, costituendo siffatta rapida modalità di trasmissione valido equipollente dell'invio dell'atto a mezzo posta; la Corte ha precisato, peraltro, che l'ammissibilità del reclamo trasmesso a mezzo telefax è tuttavia subordinata sia all'accertamento della tempestività del suo ricevimento da parte dell'organo investito del potere di pronunciarsi — nella specie attestato dal timbro dell'ufficio ricevente apposto sul fax —, sia alla verifica della conformità all'originale, per rendere possibile la quale è necessario che alla trasmissione a mezzo telefax segua, anche se a termine scaduto, il deposito o l'invio dell'originale).

Cass. civ. n. 11269/2004

Gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca. La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non nell'art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nella norma dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti.

Cass. civ. n. 8998/2001

L'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. è subordinata — in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso — all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione che i fatti, che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Il relativo «disconoscimento» — che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal «mancato riconoscimento», diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite — pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che potesse avere valore di disconoscimento di una cassetta video registrata la condotta della parte, dopo aver assistito alla relativa visione e non aver mosso alcuna contestazione sui fatti e sui soggetti in essa rappresentati, ne aveva genericamente disconosciuto il contenuto solo tardivamente in corso di causa, dopo l'esaurimento del termine a tal fine concesso dal giudice).

Cass. civ. n. 15148/2000

Gli artt. 2712 e 2719 c.c., relativi rispettivamente alle «riproduzioni meccaniche» e alle «copie fotografiche di scritture» sono applicabili anche nei confronti della parte ritualmente citata ma non costituita ed ai fini della prova di eventi processuali, quali la costituzione in giudizio di una parte. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto conforme all'originale la copia di una comparsa di costituzione, per effetto del mancato disconoscimento della parte intimata).

Cass. civ. n. 12715/1998

Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. (nella specie cassetta audiofonica) si sottrae ai termini e alle modalità stabiliti per le scritture private dagli artt. 214 e ss. c.p.c. poiché l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche — relativa a documenti costituenti dei supporti illustrativi e confermativi di deduzioni o allegazioni della parte producente — è subordinata (in ragione delle modalità della loro formazione al di fuori del processo e, quindi, senza le garanzie dello stesso) all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte e all'ammissione che siano realmente accaduti i fatti di cui si tendono a provare le effettive modalità e la rispondenza a quanto sostenuto dalla parte producente. Ne consegue che le registrazioni fonografiche possono assurgere a dignità di fonte di prova limitatamente all'ipotesi in cui la parte contro la quale sono prodotte non contesti che le conversazioni o le dichiarazioni, con il tenore che le suddette registrazioni tendono a comprovare, siano realmente accadute. L'eventuale contestazione preclude la verifica per mezzo di consulenza tecnica, a differenza di quanto accade per le scritture private.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2712 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Simone F. chiede
mercoledì 05/05/2021 - Piemonte
“Tizia e Caio sono una coppia che decide di andare a convivere, stabilendo in via informale (di persona, messaggi, chiamate ecc...) di dividere in quota paritaria il canone di locazione e le future spese.
Si presentano entrambi in un'agenzia e tramite questa trovano un'unita immobiliare di loro gradimento.
Tuttavia, il contratto di locazione viene sottoscritto solamente a nome di Tizia.
Caio non modifica il proprio domicilio o residenza nonostante il trasferimento, ma attiva unicamente una connessione internet a proprio nome nel nuovo immobile.

Successivamente, in seguito a divergenze insanabili, la coppia per volere di Caio si rompe. Si decide quindi di inviare comunicazione per la rescissione anticipata del contratto di locazione, in ragione della quale dovranno essere versati comunque 3 mesi di locazione.
Ora, Caio si dichiara assolutamente contrario a farsi carico delle 3 mensilità.

Esiste una qualche azione esperibile o altra via affinché Caio concorra in maniera totale o parziale nel versamento dei 3 canoni?

Grazie.”
Consulenza legale i 07/05/2021
Per quanto riguarda i rapporti tra locatore e conduttore è indubbio che i tre canoni debbano essere versati integralmente da Tizia, unica titolare del contratto.
Per quanto riguarda invece i rapporti tra Tizia e Caio si osserva quanto segue.
Gli accordi interni prevedevano una divisione paritaria sia del canone di locazione che delle spese. Pertanto, in forza di tali accordi, Caio dovrà rimborsare a Tizia il 50% delle tre mensilità.
La circostanza che il rapporto affettivo si sia concluso per volere di Caio riteniamo non possa alterare il contenuto dei precedenti accordi circa la ripartizione.

Ciò posto, laddove Tizia intenda recuperare coattivamente il suo credito dovrà fornirne la relativa prova in un eventuale giudizio.
E’ principio infatti generale che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 c.c.).

Nel quesito leggiamo che le parti si erano accordate sia a voce, sia telefonicamente che tramite messaggi. Per quanto riguarda questi ultimi, immaginiamo si sia trattato di messaggi inviati utilizzando Whatsapp, Telegram o altri analoghi canali (mail o sms). Ebbene, ai sensi dell'art. 2712 c.c., essi possono essere fonte di prova in giudizio.
Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella pronuncia n.19155 del 2019: lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. [...] Sempre questa Corte (Cass.11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime".

Ciò posto, la circostanza invece che Caio abbia intestato a suo nome l’utenza internet non costituisce una prova dell’accordo interno tra i due circa la ripartizione delle spese (anche se costituisce sicuramente un elemento probatorio, quanto meno un indizio, che il soggetto abbia utilizzato l’immobile).

Alla luce di quanto precede, in risposta al quesito, possiamo affermare in conclusione quanto segue. Laddove gli accordi di ripartizione dei canoni e spese risultino dai messaggi scambiati questi potranno essere utilizzati quali prova in un eventuale giudizio di recupero del credito relativo al rimborso del 50%. In mancanza, potrebbero essere provati tramite testimoni se qualcuno abbia assistito a tali accordi (ipotesi probabilmente remota).

Alessandro chiede
martedì 03/12/2019 - Emilia-Romagna
“Buongiorno sono un consulente informatico libero professionista.

ho svolto un lavoro di sviluppo software che è terminato; la persona subordina il pagamento all'ottenimento di un finanziamento da parte di un ente pubblico e questo chiaramente non mi era mai stato comunicato.

Sussistono varie e-mail, sms e comunicazioni su whatsapp.

So che le e-mail dovrebbero avere un valore legale; quanto a sms e whatsapp mi chiedevo se in caso di possibile causa esse abbiano valore legale.

Grazie

cordiali saluti”
Consulenza legale i 11/12/2019
Per quanto concerne le e-mail va detto subito che, di per sé, esse non hanno alcun valore legale, specialmente di prova.
L’unica posta elettronica, come ormai noto, che ha pieno valore legale è quella certificata, o P.E.C., perché essa costituisce piena prova dell’identità del mittente, di quella del destinatario, della data di spedizione e della ricezione della stessa.

La stampa di una e-mail di posta ordinaria assume, in giudizio, lo stesso valore di qualunque altro documento prodotto in fotocopia: vale nella misura in cui la controparte contro la quale è prodotta non ne disconosce l’autenticità o comunque non la contesta.
Di recente, tuttavia, la giurisprudenza ha statuito che anche la posta elettronica ordinaria può assumere valore probatorio, e ciò quando la sua ricezione o il contenuto vengano tacitamente confermati dal successivo comportamento del destinatario.
Ad esempio, il destinatario potrebbe inviare delle risposte alla mail o tenere dei comportamenti che vanno a confermarne il contenuto oppure ancora potrebbe inoltrarla ad altri soggetti (in questo senso si veda Cass. n. 29753/17 del 12.12.2017).

La Cassazione, fino a poco tempo fa, statuiva in ogni caso che – in assenza appunto di altri elementi - un’email ordinaria non può essere riferibile con certezza al suo autore apparente, non trattandosi di P.E.C. e non essendo nemmeno munita di firma digitale in grado di garantire l’identificabilità dell’autore e la sua integrità e immodificabilità.

Si sta sviluppando, tuttavia, di recente, un orientamento minoritario, anche di Cassazione, che riconosce pieno valore di prova ai documenti informatici nel giudizio civile: "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime" (Cass. n. 11606/2018).

Nella recente Cass. n. 19155/2019 del 17.7.2019 la Corte di Cassazione si è occupata poi degli sms, ma il suo ragionamento si può estendere anche alle e-mail.

Sulla scorta di alcuni precedenti giudiziari (Cass. n. 5141/2019), la Suprema Corte ha ritenuto che "lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2717 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni".

Infine, per quanto riguarda i messaggi whatsapp, sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49016/2017, ha stabilito che le conversazioni contenute nelle chat di whatsapp (e quindi la loro trascrizione) hanno valore di prova legale in giudizio ma per la loro utilizzabilità è necessaria l'acquisizione del supporto telematico dove è avvenuta la comunicazione (il telefono, ad esempio).

(Solo) in caso di contestazione specifica e disconoscimento formale di tali messaggi, per valutare la veridicità di quanto asserito e verificare la corrispondenza della documentazione prodotta ai messaggi effettivamente inviati e contenuti nell’app in questione, il Giudice può infatti disporre un’apposita consulenza tecnica d’ufficio.

Per concludere, dunque, si potranno utilizzare in giudizio sia sms che e-mail ordinarie, che acquisteranno valore di prova piena nel momento in cui, e solo se, non saranno espressamente disconosciuti dalla controparte contro la quale sono prodotte; sarà bene accompagnare la produzione dei messaggi con ulteriore prove (meglio documentali) finalizzate ad una conferma del contenuto dei messaggi stessi.
Per quanto riguarda invece i whatsapp, non ci si potrà limitare a produrre in giudizio la stampata contenente uno stralcio delle chat, ma occorrerà produrre il supporto telematico (il telefono) nel quale esse sono contenute.

Anonimo chiede
giovedì 18/02/2021 - Piemonte
“Buongiorno: una delle nostre videocamere di sorveglianza aveva ripreso la nostra vicina che intenzionalmente e reiteratamente gettava nella nostra proprietà (in quel periodo separata dalla sua per mezzo di una bassa rete metallica) della sporcizia. Si potevano vedere queste azioni in quanto la detta videocamera, posizionata per vigilare l'ingresso del box, "debordava" parzialmente nella proprietà della suddetta vicina senza però inquadrarle nè finestre né porta d' ingresso. Si possono utilizzare queste immagini in un eventuale contenzioso, dato che la condotta di questa vicina ha dato l' avvio ad una serie di eventi spiacevoli?”
Consulenza legale i 09/03/2021
Prima di rispondere al quesito, occorre fare una premessa importante.
L’attuale sistema processualpenalistico equipara materiale audio, foto e/o video effettuati dal privato cittadino alle cd. "prove documentali". Da tale circostanza discende la facoltà, che trae la sua ragione dall’art. 234 c.p.p., per il cittadino in questione di “produrre” tali documenti in qualsivoglia fase procedimentale.
Gli stessi, dunque, possono essere allegati ad una querela, depositati nel corso del processo dinanzi al giudice e via discorrendo.
Va, però, detto che ci sono state non poche dispute giurisprudenziali in merito alla legittimità delle riprese effettuate da apparecchi installati a tutela della proprietà privata.
Secondo, infatti, una parte della giurisprudenza di merito, laddove tali riprese abbiano un campo d’azione che consenta di filmare anche qualsiasi altro cittadino che transita nella zona di ripresa, potrebbero essere integrati i reati di violenza privata e/o interferenze illecite, previsti e puniti dagli artt. 615 bis e 610 del codice penale.
Tale principio è tanto più valido laddove le riprese includano una dimora privata.
La Cassazione penale, tuttavia, soprattutto in fattispecie aventi ad oggetto le riprese di proprietà private che includano nel campo anche una parte della pubblica via, ha affermato che le fattispecie predette non sussistono laddove la ripresa sia molto poco invasiva e, in ogni caso, tale da non mettere il soggetto ripreso in una posizione di soggezione idonea a coartare la sua libertà personale.
Da quanto su detto è possibile concludere che:
- in astratto, nel caso di specie è possibile procedere all’utilizzo di detti filmati nell’ambito, ad esempio, del deposito di un atto di denuncia - querela;
- tuttavia, se ci si rende conto che la videoripresa sia estremamente invasiva della proprietà privata altrui (perché, ad esempio, riprende una parte importante del giardino altrui dove spesso avviene il transito degli abitanti), converrebbe evitare l’utilizzo della stessa in quanto, in quel caso, ci si esporrebbe al rischio di una contro-querela per uno dei reati sopra indicati.


Dal punto di vista di un eventuale giudizio civile, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 2712 c.c., ai sensi del quale “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
La giurisprudenza (si veda ad esempio Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8998/2001) ha chiarito che “l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. è subordinata — in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso — all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio”. In altre parole, tale efficacia probatoria dipende dalla circostanza della “non contestazione che i fatti, che tali riproduzioni tendono a provare, siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse”.
Da un punto di vista strettamente procedurale il disconoscimento deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”: così anche Cass. Civ., Sez. III, n. 1033/2013) e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni.
Naturalmente, anche per l’utilizzo in un eventuale giudizio civile valgono le medesime considerazioni già svolte con riguardo all’impiego nel processo penale, dal punto di vista della tutela della riservatezza e della libertà altrui.