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Dispositivo dell'art. 2901 Codice Civile

Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare [2652 n. 5] che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [524, 1113], quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (1).
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito (2).
Non è soggetto a revoca l'adempimentodi un debito scaduto [1183, 1186; l.f. 67] (3).
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione [2652 n. 5, 2690; l.f. 64 ss.] (4).

Note

(1) Presupposti di tale azione sono: a) un atto di disposizione, inteso però in senso ampio, e cioè non solo di dismissione della proprietà, ma anche di assunzione di obbligazioni verso i terzi o di costituzione di diritto reale di godimento o di garanzia; b) il periculum damni, cioè il pregiudizio delle ragioni del creditore; c) il consilium fraudis, cioè la consapevolezza di ledere le ragioni del creditore; è necessaria anche la partecipatio fraudis del terzo, se l'atto è a titolo oneroso.
Il codice dispone espressamente che non è necessario che l'atto sia compiuto dopo la nascita del credito, perché il debitore potrebbe vendere un bene anche prima, proprio per pregiudicare il futuro creditore.
Anche con riferimento al terzo acquirente viene valutato se questi è in buona o mala fede: in quest'ultimo caso non meriterà nessun riguardo. Se, invece, il terzo ha acquistato senza sapere dell'intento fraudolento, si distingue: se l'acquisto era a titolo oneroso [v. 1470], non è possibile la revocazione; se invece era a titolo gratuito [v. Libro IV, Titolo II] allora si preferirà tutelare il creditore.

(2) Sono considerati atti a titolo oneroso anche le garanzie, quando risulti che il credito è sorto proprio perché era prevista anche la nascita della garanzia, quando cioè la garanzia era prevista sin dal momento della concessione del credito.

(3) I pagamenti fatti a creditori per debiti scaduti, non possono essere revocati, anche se si potesse provare l'intento del debitore di favorire un creditore invece di un altro.

(4) La revocatoria fa sì che l'atto compiuto dal debitore non sia efficace (produttivo di effetti) nei confronti del creditore che ha promosso l'azione. Si parla di inefficacia relativa (o inopponibilità) nel senso che il bene non rientra nel patrimonio del debitore, però il creditore potrà soddisfare il proprio diritto anche nei confronti di quel bene che fu venduto con frode.
Tale effetto si produce anche nel caso di una seconda alienazione (cioè quando il terzo ha, a sua volta, venduto quello stesso bene ad un altro).
A tal fine, è molto importante la trascrizione della domanda, perché da quel momento non sarebbero più salvi nemmeno gli acquisti in buona fede dei terzi subacquirenti, potendo chiunque venire a conoscenza del giudizio in corso.


Ratio Legis

Di fronte al pericolo dell'esecuzione [v. 2910] il debitore tende a sottrarre i suoi beni preferendo venderli (ricavandone poco) o addirittura donarli, piuttosto che lasciarli nelle mani dei creditori.
Fondamento dell'azione è la cosciente violazione di un obbligo di condotta verso il creditore, che vieta al debitore di agire in danno del primo, con conseguente obbligo di mantenere il patrimonio in condizioni tali da garantire la soddisfazione del creditore.

Quesiti degli utenti

Quesito numero 2927
Fabiana, mercoledì 23 marzo 2011 , chiede:
Avrei bisogno di un chiarimento: se acquisto un immobile da una persona con diversi debiti, quanto tempo deve trascorrere dall'atto di compravendita prima di essere sicuri che non possa essere più chiesta una revocatoria ordinaria da parte dei suoi creditori?
Grazie.

Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°2927 del venerdì 15 aprile 2011 :

 

L'azione per revocare l’atto compiuto in frode si prescrive ex art. art. 2903 del c.c., con il decorso di 5 anni dalla data del compimento dell’atto a titolo oneroso.

Si ricorda che l'azione revocatoria ha la funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie e può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.

Una prima condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro.

La prova di entrambi questi elementi psicologici, necessari ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata con ogni mezzo, anche con presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente o l’esiguità del corrispettivo stabilito rispetto ai valori di mercato.
Altro presupposto dell'azione revocatoria è costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore, che si riferisce anche al pericolo di danno (eventus damni).


Quesito numero 4456
morenoauto, mercoledì 27 luglio 2011 , chiede:
qualora l'agenzia delle entrate intendesse revocare la vendita gia' posta in essere da parte del debitore deve informare l'acquirente di cio?
Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°4456 del domenica 14 agosto 2011 :

Nel giudizio in cui è stata proposta un'azione revocatoria il debitore alienante è litisconsorte necessario del convenuto terzo acquirente, perchè l'accoglimento della domanda determina, per effetto del conseguente assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto impugnato, l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902 del c.c. socondo comma).


Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.