La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili (1). Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione (2) per la parte del debito che riconosce esistente (3), e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione (4).
(1) I due debiti devono essere omogenei (avere entrambi per oggetto una somma di denaro o cose fungibili dello stesso genere; ad esempio, grano, vino etc.), liquidi (determinati con precisione nel loro ammontare) ed esigibili (non sottoposti a termine o condizione).
(2) È la compensazione giudiziale (cfr. art. 35 c.p.c.): vi si ricorre quando uno dei due crediti omogenei ed esigibili non è liquido (e non può operare, pertanto, la compensazione legale), ma è di facile e pronta liquidazione. Il debitore, richiesto del pagamento, oppone in compensazione il proprio credito non liquido, e chiede al giudice di liquidarlo (di precisarne l'esatto ammontare): il giudice liquida il credito e determina la compensazione che, a differenza di quella legale, opera non dal momento della coesistenza dei crediti, bensì dal momento della sentenza del giudice.
(3) Può anche darsi che il giudice accerti l'esistenza del credito da compensare, ma solo in parte; in tal caso determinerà la compensazione solo per tale parte, sicché il debitore dovrà pagare soltanto la differenza (tra quanto richiesto dal creditore e quanto compensato).
(4) Se il creditore chiede al debitore di pagare, e questi (opponendosi perché a sua volta creditore di un credito non liquido) chiede la compensazione, il giudice potrà anche sospendere la condanna a favore del richiedente, fino all'accertamento del credito del debitore.
La compensazione, regolata dall’art. 1241 del c.c., è modo di estinzione satisfattivo delle obbligazioni. Quando tra le stesse persone sussistono due diversi rapporti di debito credito in direzione inversa, ciascuna delle reciproche relative pretese si estingue, fino alla concorrenza dello stesso valore. La compensazione può attuarsi, quindi, anche solo parzialmente, cioè fino alla concorrenza del minore dei due debiti (pro concurrenti quantitate).
Distaso Salvatore, martedì 31 maggio 2011 , chiede:
Un credito si esaurisce totalmente nel momento in cui viene chiesta la compensazione con un debito di importo inferiore,o solo per l'importo del debito stesso lasciando a credito la somma restante?
Saluti Distaso