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Articolo 572 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Successione di altri parenti

Dispositivo dell'art. 572 Codice Civile

Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti [583 c.c.], né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi [76 c.c.], senza distinzione di linea [74 c.c.](1).

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado [77 c.c.](2).

Note

(1) Ossia gli zii e i cugini. Il parente di grado più prossimo esclude gli altri, se vi sono più parenti dello stesso grado l'eredità si divide per capi. Per il calcolo dei gradi si veda l'art. 76 del c.c..
(2) Per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale sull'art. 565 del c.c., dopo i parenti fino al sesto grado e prima dello Stato succedono i fratelli e le sorelle naturali, dei quali sia stato legalmente accertato lo status di filiazione (v. art. 565 del c.c. e la nt. n. 1).

Ratio Legis

Oltre il sesto grado non vi sono diritti successori in quanto la legge non riconosce la parentela (v. art. 77 del c.c.).

Spiegazione dell'art. 572 Codice Civile

Il sistema accolto è quello della successio graduum, consacrato nella Novella 118 di Giustiniano: il più prossimo esclude i più remoti, e l’asse si divide in parti uguali tra i successibili di grado uguale; i collaterali vengono alla successione senza distinzione di linea, senza distinzione di unico o doppio vincolo di parentela.

La proposta, autorevolmente riaffacciata, di tener conto del doppio o dell’unico vincolo di sangue nel caso di concorso di zii germani e di zii unilaterali, a simiglianza di quanto avviene nel caso di concorso dei nipoti ex fratre germano e dei nipoti ex fratre unilaterale non è stata accolta nel codice, per un ossequio alla disciplina tramandata.

Di fronte agli opposti voti, di restringere il limite della successione dei collaterali al terzo o al quarto grado, in ossequio al criterio della famiglia di sangue o di lavoro, ovvero di ripristinarlo fino al decimo grado, allo scopo pratico di rivendicare eventuali eredità di italiani morti all’estero, si è preferito mantenere inalterato il limite del sesto grado, disposto col D. Luog. 16 novembre 1916 n. 1686, conv. nella Legge 15 ottobre 1923 n. 2293: limite che corrisponde al rapporto di sangue, invero un po’ remoto, dei figli di cugini.

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Consulenze legali
relative all'articolo 572 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonima chiede
giovedì 15/02/2024
“Buongiorno, avrei una domanda da sottoporvi.
I miei nonni paterni ebbero due figli, chiamiamoli Rosa ed Alessandro. Quest’ ultimo ebbe tre figlie (io e le mie sorelle, tutte viventi), mentre Rosa ebbe due figli. I miei nonni, Rosa ed Alessandro (con relativi coniugi) e purtroppo anche i miei due cugini sono deceduti, e i cugini non hanno né coniuge né figli.
Ci hanno detto che noi tre sorelle risultiamo eredi legittimari dei due cugini, in quanto ascendenti.
Vorrei sapere se ciò e vero e, in caso di risposta positiva, quale sarebbe la quota che ci spetta.
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 21/02/2024
La risposta a ciò che viene chiesto presuppone che i soggetti della cui successione si tratta, ovvero i figli di Rosa, siano deceduti senza lasciare testamento (nel quesito, infatti, viene semplicemente detto che i due cugini sono deceduti, ma nulla viene precisato sulla presenza di disposizioni testamentarie).
Norme applicabili, dunque, sono quelle che il codice civile detta in tema di successione legittima, e precisamente gli artt. 565 e ss. c.c.
Dispone l’art. 565 del c.c. che, nel caso di successione legittima, l’eredità si devolve a:
  1. coniuge;
  2. discendenti;
  3. ascendenti;
  4. collaterali;
  5. altri parenti;
  6. lo Stato.
rispettando l’ordine dalla medesima norma stabilito e le regole fissate dalle norme che ad essa seguono.
Nel caso in esame i defunti non lasciano alcuno dei soggetti di cui ai nn. da 1 a 4 e, pertanto, primi chiamati alla loro eredità sono quelli che vengono qualificati come “altri parenti”.
Ad essi è dedicato l’art. 572 c.c., rubricato proprio “Successione di altri parenti”, il quale dispone che la successione si apre in favore del parente o dei parenti più prossimi, senza distinzione di linea e precisando all’ultimo comma che non può aver luogo, comunque, in favore di parenti oltre il sesto grado.

Per determinare i gradi della parentela, invece, si deve fare ricorso alle disposizioni di cui agli artt. 74 e ss. c.c.
In particolare, l’art. 75 del c.c. detta la distinzione tra parenti in linea retta e parenti in linea collaterale, individuando i primi nelle persone di cui l’una discende dall’altra (padre e figli) ed i secondi in quelle persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.
L’art. 76 del c.c., invece, detta le regole per computare giuridicamente i gradi di parentela.

Ebbene, nel caso in esame, i cugini dei soggetti defunti avranno diritto a succedere ex lege non in quanto ascendenti, ma in quanto parenti in linea collaterale di quarto grado.
I cugini, infatti, rientrano tra quelle persone che, pur non discendendo l’una dall’altra, hanno uno stipite in comune, ovvero i nonni.
Per quanto concerne, infine, le quote che si andranno a formare, poiché sono tutti di pari grado, si formeranno tante quote eguali quanti sono i chiamati (ovvero tre quote) e, dunque, ognuno dei tre cugini avrà diritto ad 1/3 del patrimonio di ciascun soggetto deceduto.


L. G. chiede
venerdì 27/10/2023
È morta di recente una cugina nubile di mia madre, i fratelli sono premorti celibi e senza discendenti, genitori e zii sono morti da molto tempo.
Rimangono mia madre e sua sorella (figlie di una zia paterna), una cugina (unica superstite delle figlie dell’altra zia paterna) e altre due cugine (figlie dello zio paterno). Insieme a queste ultime rimane la vedova dello zio morto parecchi anni fa.
Si pretende che la successione vada divisa per stirpi e che la vedova dello zio premorto partecipi insieme alle figlie.
In questo modo metà del patrimonio andrebbe al ramo paterno e metà a quello materno. A sua volta la quota del ramo paterno andrebbe suddivisa ancora per stirpe: metà a mia madre e mia zia e metà all’altra cugina.
È corretto o come penso io l’eredità andrebbe divisa in parti uguali tra le cugine superstiti e dovrebbe esclusa la vedova dello zio?
Grazie”
Consulenza legale i 05/11/2023
Il caso che qui viene proposto va risolto facendo diretta applicazione dell’art. 572 c.c., rubricato “Successione di altri parenti”, il che consente di poter confermare la tesi esposta da colui che scrive il quesito.
Tale norma, infatti, fa riferimento proprio all’ipotesi in cui taluno muoia senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti né fratelli o sorelle o loro discendenti, disponendo che la successione si apre in favore del parente o dei parenti prossimi “senza distinzione di linea”.

Sebbene l’art. 572 c.c. non lo dica espressamente, per la sua applicazione è altresì necessario (come accade nel caso in esame) che non possa operare l’istituto giuridico della rappresentazione (artt. 467 e ss. c.c.) in favore di discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto e che non vi sia un coniuge, a cui in ogni caso andrebbe devoluta l’eredità.
In presenza dei suddetti presupposti la successione degli altri parenti è regolata dal principio del grado e, pertanto, il parente più prossimo esclude tutti gli altri, mentre a parità di grado l’eredità si divide per capi, a differenza di quanto è previsto per la successione dei fratelli e delle sorelle (nel qual caso la divisione avviene per stirpi).

Ciò significa che se chiamati alla successione sono tutti i parenti in quarto grado della de cuius (sono tali i cugini), sia quelli del ramo paterno che quelli del ramo materno, l’eredità sarà devoluta in favore di tutti i chiamati in parti eguali, mentre deve escludersi che la stessa debba essere devoluta per metà in favore dei parenti della linea paterna e per l’altra metà in favore dei parenti della linea materna, per poi essere divisa per capi all’interno di ciascuna linea.

Deve poi essere escluso dalla successione il coniuge superstite di uno degli zii premorto, trattandosi di soggetto non legato da rapporto di parentela con la de cuius, ma soltanto da rapporto di affinità, il quale non va in alcun modo preso in considerazione al fine di individuare i chiamati all’eredità (parentela e affinità, infatti, sono rapporti che il codice civile definisce rispettivamente agli artt. 74 e 78 c.c. e che tiene ben distinti tra loro).

In conclusione, considerando che i successibili risultano essere cinque (tutti cugini di pari grado), l’eredità della de cuius dovrà essere divisa in cinque parti eguali, rimanendo esclusa la vedova di uno degli zii premorto.

B. C. chiede
mercoledì 22/02/2023 - Lazio
“Un anno fa è morta una cugina novantaquattrenne di mia madre, vedova senza figli, né fratelli né sorelle. Le uniche parenti sono quattro cugine tutte morte precedentemente. Tre di queste cugine hanno avuto un solo figlio, mentre una ne ha avuti tre. Come deve essere ripartito il patrimonio dato che nel codice si parla di divisione dell'asse ereditario in parti uguali tra i successori di parigrado senza distinzione di linea? Grazie per la risposta che vorrei mi fosse inviata alla mail sopracitata e non pubblicata.”
Consulenza legale i 24/02/2023
In tutti i casi in cui l’ereditando non abbia provveduto, in tutto o in parte, a disporre mediante testamento dei propri beni, è la legge stessa a dettare i criteri da seguire per la devoluzione del patrimonio relitto.
Tali criteri, rinvenibili agli artt. 565 e ss. c.c. appaiono scelti in funzione, per un verso, della preoccupazione di tutelare gli interessi delle persone legate al defunto da relazioni particolarmente qualificate (è questo il caso dei c.d. eredi legittimari, ossia coniuge, figli e ascendenti) e, per altro verso, in funzione della presumibile intensità dei vincoli di affetto intercorrenti tra il defunto ed i familiari superstiti.

Nel caso in esame la de cuius non ha disposto per testamento dei suoi beni (ciò che avrebbe potuto fare senza incontrare alcun limite di riserva) e non lascia coniuge, figli, fratelli e sorelle e neppure, almeno si presume, ascendenti.
In applicazione delle norme sopra richiamate, pertanto, si dovranno ricercare i chiamati all’eredità, nella loro qualità di eredi legittimi, tra coloro che l’art. 572 c.c. qualifica come “altri parenti”, con la precisazione che non possono conseguire il titolo di erede i parenti oltre il sesto grado.
Ebbene, in considerazione di ciò che viene riferito nel quesito, primi chiamati all’eredità sono i figli di quattro cugine (essendo le cugine dirette premorte alla de cuius), i quali, secondo il computo dei gradi di parentela fissato dal secondo comma dell’art. 76 del c.c., sono da qualificare come parenti in linea collaterale di quinto grado.
Tale grado di parentela vale, ovviamente, sia per i figli dei cugini in linea materna che per quelli in linea paterna.

E’ a quest’ultima distinzione che si riferisce l’art. 572 c.c. nella parte in cui dispone che “…la successione si apre… senza distinzione di linea..”.
Pertanto, quando, come nel caso di specie, chiamati alla successione siano tutti i parenti in quinto grado del de cuius, sia quelli del ramo paterno che del ramo materno, l’eredità è devoluta in favore di tutti i chiamati in parti eguali e per capi, mentre deve escludersi che l’eredità debba intendersi devoluta per metà ai parenti della linea paterna e per metà ai parenti della linea materna, per poi essere divisa per capi in base al numero dei chiamati per ciascuna linea (così Tribunale di Messina 06.09.2016).

Volendo a questo punto fare un esempio matematico si avrà che, se la de cuius lascia un patrimonio del valore di 120, considerato che i figli di cugini (tutti parenti in linea collaterale di quinto grado) sono sei, ciascuno avrà diritto ad una quota di eredità pari a 20.
Per maggiore comodità e chiarezza si allega uno schema grafico, inviato con separata mail, nel quale le due linee, paterna e materna della de cuius, vengono distinte con due diversi colori.

G. B. chiede
domenica 18/12/2022 - Toscana
“E' deceduta la sorella di mio padre, vedova, senza ascendenti ne discendenti. Gli eredi legittimi sono i suoi fratelli e sorelle, i quali sono tutti deceduti,subentrano i nipoti (figli dei fratelli/sorelle del de cuius). Alcuni nipoti (figli di fratelli e sorelle del de cuius) sono deceduti, l'eredità passa ai figli di questultimi? (figli dei figli di fratelli e sorelle del de cuius). Mi è stao detto di no ma non capisco in base a quale norma, non mi sembra che sia il caso dell'ultimo capoverso dell'art. 572 c.c. ....oltre il sesto grado.”
Consulenza legale i 22/12/2022
Ciò che è stato detto non è corretto, in quanto, secondo il computo dei gradi fissato dal secondo comma dell’art. 76 c.c., i figli dei figli di fratelli e sorelle sono parenti in linea collaterale di quarto grado.
Pertanto, questi saranno chiamati a succedere ex lege per effetto del combinato disposto degli artt. 572 e 469 c.c..
L’art. 572 del c.c. individua quali eredi legittimi i parenti fino al sesto grado, mentre l’art. 469 del c.c. dispone che il diritto di rappresentazione si estende all’infinito, a condizione che rappresentati siano i soggetti individuati dall’art. 468 del c.c. (ovvero, nella linea retta i figli, anche adottivi, del de cuius, mentre nella linea collaterale i fratelli e le sorelle del de cuius).

A. P. chiede
lunedì 12/12/2022 - Marche
“De cuius senza coniuge, discendenti ascendenti, fratelli o loro discendenti ci hanno comunicato che gli eredi sono gli zii, alcuni zii sono premorti ma hanno discendenti. Domanda....spetta anche a loro l'eredità?
Se risposta negativa la ritengo una ingiustizia perché sarebbero i veri discendenti del capostipite da cui proviene la proprietà mentre alcuni zii a cui andrebbe tutto sono completamente estranei”
Consulenza legale i 18/12/2022
Norma a cui fare riferimento per rispondere al quesito è l’art. 572 c.c., rubricato “Successione di altri parenti”, il quale prevede proprio l’ipotesi in cui taluno muoia senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti.
In questi casi chiamati a succedere saranno il parente o i parenti prossimi entro il sesto grado e senza distinzione di linea.

Nel caso in esame si dice che parenti prossimi del de cuius sono gli zii, i quali, secondo il computo dei gradi di parentela di cui all’art. 76 del c.c., risultano essere parenti in linea collaterale di terzo grado (quindi, rientrano nel limite del sesto grado voluto sia dall’art. 572 c.c. che dall’art. 77 del c.c.).
Si precisa, però, che alcuni di tali zii sono premorti al de cuius, il che impedisce che possa operare la delazione non soltanto nei loro confronti, ma anche in favore dei loro discendenti.

Infatti, il nostro ordinamento giuridico ammette la delazione successiva, quale conseguenza dell’operatività dell’istituto giuridico della rappresentazione, disciplinato dagli artt. art. 467 del c.c. e ss. c.c., ma solo al ricorrere di ben precisi presupposti oggettivi e soggettivi.
In particolare, sotto il profilo soggettivo, dall’art. 468 del c.c. si ricava che soggetti rappresentati possono essere:
a) nella linea retta, i figli anche adottivi del de cuius;
b) nella linea collaterale, i fratelli e le sorelle del defunto.

Entrambe le categorie di soggetti mancano nel caso che si propone, considerato che, come viene riferito, il de cuius non lascia coniuge, né discendenti, né ascendenti e neppure fratelli e sorelle o loro discendenti.
Non potendo operare l’istituto giuridico della rappresentazione, l’eredità non potrà che devolversi in favore dei soli zii esistenti in vita al momento dell’apertura della successione, ma non anche in favore dei discendenti degli zii premorti al de cuius.

Si vuole, infine, precisare che, poiché la successione in favore del parente o dei parenti prossimi opera “senza distinzione di linea”, se chiamati a succedere saranno zii (ovvero parenti in terzo grado) sia del ramo materno che del ramo paterno, l’eredità dovrà intendersi devoluta in favore di tutti i chiamati in parti eguali, dovendosi escludere che per metà debba devolversi ai parenti della linea materna e per l’altra metà ai parenti della linea paterna (in tal senso Tribunale di Messina, Sez. I, sent. n. 2247 del 06/09/2016).

M. B. chiede
domenica 28/08/2022 - Campania
“Siamo 4 cugini, figli di fratelli germani e 5 cugini di sorelle unilaterali, tutti di pari grado.
Premesso che:
I fratelli germani e le sorelle unilaterali sono tutti morti negli anni addietro.
Il 15/09/2021 è morta una cugina figlia di un fratello germano, non ha ascendenti e non ha discendenti (nubile) essa è proprietaria di una villetta che non è divisibile pertanto va venduta per intera.
Si discute, come andrebbero ripartite le quote tra i cugini germani e quelli unilaterali Considerando che l'art.570 menziona: i fratelli e sorelle unilaterali hanno diritto alla metà della quota che spetta ad alcun germano, ciò vale anche per i cugini unilaterali? Si chiede che vengano citate fonti legislative. Grazie, non sono avvocato.”
Consulenza legale i 01/09/2022
Norma applicabile per la soluzione del caso in esame è l’art. 572 c.c., rubricato “Successione di altri parenti”.
Detta norma prende in considerazione proprio l’ipotesi in cui chi muore non lasci prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, disponendo che la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea, ed escludendo che in ogni caso la successione possa aver luogo in favore di parenti oltre il sesto grado.

Nel caso di specie primi chiamati all’eredità, in qualità di “altri parenti” sono gli altri cugini viventi, figli di fratelli e sorelle dei genitori della de cuius, i quali rivestono la posizione di parenti in quarto grado di linea collaterale.
Non può in alcun modo trovare applicazione, invece, l’art. 570 del c.c., in quanto tale norma disciplina l’ipotesi in cui colui che muore non lasci prole, né genitori né altri ascendenti, ma lasci fratelli e sorelle, in favore dei quali si apre la successione legittima, con conseguente applicazione di quanto previsto al secondo comma dello stesso art. 570 c.c., nella parte in cui si distingue tra germani e fratelli e sorelle unilaterali.

Né, del resto, si può pensare che possa trovare applicazione l’istituto giuridico della rappresentazione, in quanto soggetti rappresentati, secondo il chiaro disposto dell’art. 468 del c.c., sono nella linea retta i figli, mentre nella linea collaterali i fratelli e le sorelle (che, nel caso di specie, la de cuius non ha).

Come si legge all’art. 572 c.c., l’unico criterio che regola la successione degli altri parenti è il c.d. principio del grado, per effetto del quale il parente più prossimo esclude tutti gli altri, mentre a parità di grado l'eredità si divide per capi.
Si precisa in dottrina (così Ronchi) che la distinzione tra parentela unilaterale e bilaterale è irrilevante all'interno di tale ordine successorio e che la divisione tra parenti dello stesso grado avviene sempre per capi, diversamente da quanto previsto per la successione dei fratelli e delle sorelle.

In giurisprudenza, poi, è stato affrontato proprio il caso in cui primi chiamati alla successione siano tutti i parenti in quarto grado del de cuius (sono tali, come detto prima, i cugini), sia quelli del ramo paterno che del ramo materno, giungendosi alla conclusione che l'eredità deve intendersi devoluta in favore di tutti i chiamati in parti eguali, dovendosi così escludere che la stessa debba intendersi devoluta per metà ai parenti della linea paterna e per metà ai parenti della linea materna (cfr. Tribunale di Messina, Sez. I, sent. n. 2247 del 06.09.2016).

In conclusione, dunque, nel momento in cui si procederà alla vendita della villetta, unico bene caduto in successione, ciascuno degli otto cugini superstiti potrà esigere una quota pari ad un ottavo della somma complessivamente ricavata da detta vendita.

Mauro P. chiede
mercoledì 16/03/2022 - Veneto
“buongiorno,
recentemente è morto mio cugino di primo grado da parte paterna, lui era rimasto orfano da tempo ed anche il suo unico fratello è morto 7 anni fa.
mio papa ed il suo erano fratelli e tutti e due deceduti.
unici parenti viventi al momento della sua morte sono la zia acquisita, che aveva sposato il fratello della mamma di mio cugino, deceduto anni fa.
unici altri parenti sono 4 figli della suddetta zia e cugini del defunto con lo stesso mio grado.
l'eredità di mio cugino a chi spetta ed in quali parti va divisa ?
saluti”
Consulenza legale i 22/03/2022
Norma applicabile nel caso di specie è l’art. 572 c.c., disciplinante la successione di altri parenti.
La persona defunta, infatti, non soltanto non lascia figli né coniuge, ma neppure altri ascendenti, fratelli o sorelle o loro discendenti; per individuare gli eredi, dunque, occorre ricercare il parente o i parenti più prossimi (ossia zii e cugini), senza distinguere tra linea retta e linea collaterale.
Il parente di grado più prossimo esclude gli altri, mentre se vi sono più parenti dello stesso grado, l’eredità si divide per capi.

Nel caso di specie parenti più prossimi del de cuius sono i cugini, e precisamente un cugino dalla linea paterna (colui che pone il quesito) e quattro cugini dalla linea materna.
Tutti sono parenti in linea collaterale di quarto grado, il che comporta che, dovendosi l’eredità dividere per capi, si andranno a formare cinque quote per quanti sono gli eredi partecipanti all’eredità.
Non può trovare applicazione il principio della divisione per stirpi applicabile nel caso di successione per rappresentazione, il quale avrebbe comportato la formazione di due quote uguali, una per l’unico erede della linea paterna ed una per gli eredi della linea materna, quest’ultima da dividere a sua volta in quattro quote.

In questo caso, infatti, i cugini succedono al de cuius per chiamata diretta e non quali rappresentanti dei loro genitori, e ciò perché la rappresentazione può aver luogo soltanto in favore dei discendenti dei figli e dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del de cuius (la persona defunta, come viene detto nel quesito, invece, non lascia né figli né fratelli o sorelle).
In conclusione, a ciascun cugino spetterà 1/5 del patrimonio ereditario.
Nulla ovviamente spetta alla zia acquisita, non trattandosi di parente, ma di affine in linea collaterale del defunto.

M.L. chiede
mercoledì 10/11/2021 - Sicilia
“Buonasera, Espongo il mio quesito:
Siamo 5 cugini che hanno fatto causa e ottenuto l'annullamento del testamento di una nostra cugina.
Il Tribunale ci ha dato ragione ed ora dobbiamo aprire la successione legittima. Il nostro grado di parentela è il quinto (cugini di secondo grado della defunta) dei cinque due sono figli del cugino x una del cugino y e altri due del cugino z.
Come va divisa l'eredità in cinque parti uguali o in tre (una quota ai due figli di x una quota alla figlia di y e una quota ai due figli z)?”
Consulenza legale i 16/11/2021
La norma a cui occorre fare riferimento per rispondere al quesito che viene posto è l’art. 572 c.c., rubricato “Successione di altri parenti”.
Tale norma, infatti, disciplina la vocazione dei parenti dal terzo al sesto grado, i quali sono chiamati, senza distinzione di linea, in tutti i casi in cui non vi siano parenti appartenenti agli ordini precedenti.
Ciò lo si desume chiaramente dalla prima parte della stessa norma, ove è detto che la successione di altri parenti si apre soltanto se colui che muore non lascia figli, né genitori, né altri ascendenti né fratelli o sorelle o loro discendenti.

La successione dei parenti dal terzo al sesto grado, infatti, è esclusa quando opera l’istituto della rappresentazione in favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (art. 468 del c.c., i quali sono chiamati a succedere sebbene di grado parentale uguale o più lontano.
Nel caso di rappresentazione, poi, la divisione si fa per stirpi, per poi suddividersi per capi tra i membri del medesimo ramo (così i commi 3 e 4 dell’art. 469 del c.c..

Nel caso di specie si presume che la de cuius, oltre a non avere figli e coniuge (in favore del quale si sarebbe devoluta l’intera eredità ex art. 583 del c.c.), non abbia neppure lasciato discendenti di fratelli o sorelle in favore dei quali dovrebbe prioritariamente valere l’istituto della rappresentazione; pertanto, primi chiamati a succedere, in ordine di grado, sono i figli di cugini, i quali, come giustamente viene detto nel quesito, sono tutti parenti in linea collaterale di quinto grado.

Ora, per capire come dovrà dividersi l’eredità tra gli stessi, è sufficiente continuare a leggere con attenzione la norma a cui si è fatto riferimento all’inizio di questa consulenza, ossia l’art. 572 c.c., nella parte in cui dispone che “la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea”.
Da tale espressione se ne deve dedurre che, a differenza di ciò che accade nel caso della rappresentazione (art. 469 c.c.), la successione dei parenti dal terzo al sesto grado è regolata dal principio del grado, il che comporta che il parente più prossimo esclude tutti gli altri e che a parità di grado l’eredità si divide per capi.
In tal senso può richiamarsi quanto affermato dal Tribunale di Messina, Sez. I, con sentenza n. 2247 del 06/09/2016, ove è detto che, se sono chiamati alla successione tutti i parenti in quarto grado del de cuius, sia quelli del ramo paterno che quelli del ramo materno, l’eredità è devoluta in favore di tutti i chiamati in parti eguali, mentre deve escludersi che l’eredità debba intendersi devoluta per metà ai parenti della linea paterna e per l’altra metà ai parenti della linea materna.

Pertanto, in conclusione, la risposta è che, trattandosi di parenti appartenenti tutti al medesimo grado di parentela (figli di cugini, ossia parenti in linea collaterale di quinto grado), la divisione tra gli stessi deve essere fatta per capi e non per ramo (il che significa che dovranno formarsi cinque quote eguali, tanti quanti sono i cugini).

Davide D. chiede
venerdì 18/09/2020 - Veneto
“Buongiorno.
Un caso di successione per morte. Figlio unico, celibe, madre e padre defunti, senza figli. Proprietà immobiliari e liquidi.
Eredi più prossimi: due zie unilaterali (il padre delle zie era suo nonno materno, stipite comune). A seguire otto cugini, figli di quattro zii consanguinei. Come viene ripartita l'eredità, che sembra senza testamento? In caso si rinvenisse un testamento, vi sono quote legittime inderogabili dalle volontà del de cuius? Grazie”
Consulenza legale i 24/09/2020
La prima norma da prendere in esame è l’art. 76 del c.c., secondo cui, nella linea collaterale, per computare i gradi, si deve salire da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendere all’altro parente, escludendo lo stipite comune.

Applicando tale norma al caso di specie, i gradi da computare saranno i seguenti:
  1. da Tizio (de cuius) si sale a genitori (1° grado)
  2. dai genitori si sale ai nonni (2° grado)

fin qui si ha parentela in linea retta, mentre nel momento in cui si comincia a ridiscendere si ha parentela in linea collaterale

Dai nonni, dunque, si scende:
  1. agli zii, fratelli e sorelle (unilaterali e consanguinei) dei genitori di Tizio (3° grado)
  2. ai cugini, figli dei quattro zii consanguinei (4° grado).

Il fatto che tra gli zii alcuni siano unilaterali ed altri consanguinei non determina alcun mutamento nel sistema di computo dei gradi come sopra delineato, in quanto da Tizio occorre sempre risalire allo stipite comune per poi cominciare a ridiscendere.
I legislatore, infatti, ha voluto distinguere tra unilaterali e consanguinei solo nel caso previsto dall’art. 570 del c.c., norma che regola specificatamente la successione dei fratelli e delle sorelle del de cuius (suoi parenti in linea collaterale di secondo grado), distinguendo tra germani e unilaterali; detta norma, in quanto dettata proprio per tale categoria di successibili, non può ritenersi suscettibile di applicazione analogica alle ipotesi di successione di altri parenti.

Pertanto, per stabilire nel caso di specie quali soggetti sono chiamati all’eredità per legge, occorre fare riferimento all’art. 572 c.c., il quale disciplina appunto la successione degli altri parenti, fino al sesto grado.
Il sistema accolto da tale norma si definisce di successio graduum, il che significa che il parente più prossimo esclude i parenti più remoti e che, in presenza di successibili di grado uguale, l’asse si divide in parti uguali tra gli stessi.
Per effetto di tale sistema, dunque, i collaterali vengono alla successione senza distinzione di linea e senza distinzione di unico o doppio vincolo di parentela, non essendo stata accolta, al momento dell’introduzione di questa norma, la proposta, pur autorevolmente sostenuta, di tener conto del doppio o dell’unico vincolo di sangue nel caso di concorso di zii germani e di zii unilaterali.

Di ciò se ne trova conferma nel pensiero espresso da un autorevole studioso della materia (Ronchi, Gli altri parenti, in Bonilini (diretto da), Trattato di diritto delle successioni e donazioni, III, La successione legittima, Milano, 2009, 870), il quale sostiene che la distinzione tra parentela unilaterale e bilaterale è irrilevante all'interno di tale ordine successorio e che la divisione tra parenti dello stesso grado avviene sempre per capi, diversamente da quanto previsto per la successione dei fratelli e delle sorelle.

L’altro aspetto che si chiede di prendere in considerazione è quella dell’eventuale scoperta di un testamento e se, nel disporre dei suoi beni, il testatore abbia dovuto rispettare le quote di riserva che il legislatore prevede in favore di alcune particolari categorie di successibili.
A tale domanda può rispondersi negativamente, in quanto il de cuius non lascia alcun soggetto in favore del quale debba essere riservata una quota di eredità.
Tale risposta trova il suo fondamento normativo all’art. 536 del c.c., il quale dispone che le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri particolari diritti (ci si riferisce ai diritti di uso e abitazione della casa coniugale) sono:
  1. coniuge;
  2. figli;
  3. ascendenti;
  4. discendenti dei figli che subentrano per rappresentazione.

In questo caso nessuno di tali soggetti è presente, in quanto il de cuius è celibe e non ha né ascendenti né figli.
Pertanto, nel disporre del suo patrimonio non doveva rispettare alcun limite di riserva.
In assenza di testamento, invece, primi soggetti chiamati a succedere, in favore dei quali si devolverà l’intero patrimonio ereditario, sono gli zii unilaterali, in quanto parenti in linea collaterale di terzo grado, che precedono i cugini (figli degli zii germani, si presume deceduti), a loro volta parenti in linea collaterale di quarto grado (come si è prima detto, il grado più prossimo esclude quello più remoto).


Massimiliano P. chiede
sabato 12/09/2020 - Basilicata
“Tizio muore, parenti prossimi sono n. 6 cugini in vita, due dei quali figli di madre uterina ( stessa madre padre diverso, figli di una zia sorellastra della madre del de cuius che si è risposata) quest'ultimi sono considerati parenti di 4* grado linea collaterale del defunto e partecipare alla successione ai sensi dell'art. 570 cc in parti uguali con gli altri cugini?”
Consulenza legale i 17/09/2020
La risposta al quesito richiede preliminarmente di chiarire come vanno computati i gradi di parentela, e per fare ciò occorre attenersi a quanto disposto dall’ art. 76 del c.c., secondo cui nella linea collaterale, per computare i gradi, si deve salire da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendere all’altro parente, escludendo lo stipite comune.

Applicando tale principio al caso di specie, i gradi da computare sono i seguenti:
  1. da Tizio si sale alla madre (1° grado)
  2. dalla madre si sale ai nonni (2° grado)
fin qui si ha parentela in linea retta, mentre nel momento in cui si comincia a ridiscendere si ha parentela in linea collaterale
  1. dai nonni si scende alla sorella della madre di Tizio (3° grado)
  2. dalla sorella della madre di Tizio si scende ai suoi quattro figli, nonché cugini di Tizio (4° grado).

Ciò che caratterizza ulteriormente questo caso è il fatto che la nonna di Tizio ad un certo punto si è risposata, generando una terza figlia, sorellastra della madre di Tizio.
Tuttavia, ciò non determina alcun mutamento nel sistema di computo dei gradi come sopra delineato, in quanto da Tizio occorre sempre risalire allo stipite comune (che sarebbe la nonna di Tizio), per ridiscendere questa volta ai due figli della sorellastra della madre di Tizio, nonché cugini, che sono pur sempre parenti in linea collaterale di quarto grado.

In materia successoria, norma di riferimento non è l’art. 570 del c.c. indicato nel quesito, in quanto tale norma regola espressamente la successione dei fratelli e delle sorelle del de cuius (suoi parenti in linea collaterale di secondo grado), distinguendo tra germani e unilaterali, né tale norma può ritenersi suscettibile di applicazione analogica alle ipotesi di successione di altri parenti.

Norma applicabile, invece, sempre ai fini successori, è l’art. 572 c.c., il quale disciplina appunto la successione degli altri parenti, fino al sesto grado.
Il sistema accolto da tale norma è quello della successio graduum, secondo cui il parente più prossimo esclude i parenti più remoti, e l’asse si divide in parti uguali tra i successibili di grado uguale.
Per effetto di tale sistema, i collaterali vengono alla successione senza distinzione di linea e senza distinzione di unico o doppio vincolo di parentela, non essendo stata accolta, al momento dell’introduzione di questa norma, la proposta, pur autorevolmente sostenuta, di tener conto del doppio o dell’unico vincolo di sangue nel caso di concorso di zii germani e di zii unilaterali.

Di ciò se ne trova conferma nel pensiero espresso da un autorevole studioso della materia (Ronchi, Gli altri parenti, in Bonilini (diretto da), Trattato di diritto delle successioni e donazioni, III, La successione legittima, Milano, 2009, 870), il quale sostiene che la distinzione tra parentela unilaterale e bilaterale è irrilevante all'interno di tale ordine successorio e che la divisione tra parenti dello stesso grado avviene sempre per capi, diversamente da quanto previsto per la successione dei fratelli e delle sorelle.


Franca C. chiede
lunedì 22/06/2020 - Piemonte
“Buongiorno, mio marito è deceduto in aprile senza lasciare testamento e nel mese di maggio è deceduta sua madre. Mia suocera è figlia unica e ha ereditato una quota da mio marito (in quanto è mancata un mese dopo di lui . Io e mio marito siamo figli unici e non abbiamo figli. A me quanto spetta? In mancanza ascendenti subentrano eventuali cugini di mia suocera?”
Consulenza legale i 29/06/2020
Quando una persona muore senza lasciare testamento si apre la successione legittima, alla quale il codice civile dedica uno specifico gruppo di norme, che vanno dall’art. 565 all’art.586.
La prima norma da prendere in considerazione è proprio l’art. 565 del c.c., il quale individua le seguenti categorie di successibili, cioè di soggetti chiamati a succedere ex lege al de cuius, e precisamente:
  1. Coniuge;
  2. Discendenti;
  3. Ascendenti;
  4. Collaterali;
  5. Altri parenti;
  6. Stato.

Le norme successive si occupano di disciplinare l’ordine secondo cui tali soggetti succedono ed i casi di concorso tra le diverse categorie, come quello del concorso tra genitori o ascendenti con fratelli e sorelle, o del coniuge con figli, ascendenti, fratelli e sorelle.
Proprio in forza delle norme che disciplinano i diversi casi di concorso, la suocera di chi pone il quesito ha ereditato dal proprio figlio una quota pari ad un terzo del suo patrimonio.
Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 582 del c.c., in caso di concorso del coniuge con ascendenti, al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità, mentre il restante terzo va agli ascendenti (ossia, in questo caso, alla madre).

Alla morte della suocera, la stessa risulta essere figlia unica (si dice che non ha fratelli né sorelle) e senza ascendenti.
Inoltre, non risulta avere altri figli, in quanto si dice che il marito è figlio unico.
Pertanto, ritornando a fare riferimento all’art. 565 c.c., vanno intanto escluse le prime quattro categorie di successibili, in quanto il de cuius (cioè la suocera) non lascia coniuge, figli, genitori, e neppure collaterali.

Neppure può invocarsi l’applicazione dell’istituto della rappresentazione, previsto dagli artt. 467 e ss. c.c., e così pensare di poter succedere alla suocera in luogo del proprio coniuge defunto.
Trattasi di istituto giuridico che consente a determinati soggetti di succedere in luogo di altri qualora questi ultimi (c.d. rappresentati) non possano (perché premorti) o non vogliano (per rinunzia) succedere al de cuius originario.
L’indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli artt. 467 e 468 c.c. è tassativa, costituendo il risultato di una scelta operata discrezionalmente dal legislatore.
Proprio per tale ragione la Corte di Cass. ha in diverse occasioni precisato che non è data rappresentazione quando la persona a cui si intenda subentrare non è un discendente, un fratello o una sorella del de cuius, ma il coniuge di questi (così Cass. Sez. II civ. sent. n. 5977 del 30.05.1990; Cass. Sez. II civ. sent. n. 5508 del 05.04.2012).

Pertanto, non potendo la nuora succedere in luogo del proprio coniuge, figlio del de cuius, primi soggetti chiamati per legge alla successione della suocera sono i cugini, i quali si trovano nella posizione di parenti in quarto grado in linea collaterale, e dunque legittimati a succedere ex art. 572 c.c.



Domenico M. chiede
giovedì 21/05/2020 - Puglia
“A seguito della morte di Aldo,chiamati alla sua eredità diventano: Cosima (moglie di Aldo, da dopo che questi era rimasto vedovo della prima moglie, Donata) ed Anna (figlia di Aldo e di Donata). Ma Cosima (ultranovantenne) ed Anna (deceduta poco dopo la morte del padre Aldo) non provvedono ad accettare l'eredità di Aldo. Ed è passato quasi un anno dalla morte di Aldo. Ora, ad Anna hanno diritto di succedere i parenti di suo padre Aldo (i fratelli di quest'ultimo) ed anche i parenti (ed entro quale grado) di Donata (madre di Anna e prima moglie di Aldo) ?”
Consulenza legale i 27/05/2020
Con il quesito posto viene sostanzialmente richiesto di conoscere i principi giuridici sulla cui base individuare correttamente gli eredi di Anna, rimasta orfana della madre Donata e deceduta subito dopo la morte del padre Aldo, senza aver accettato l’eredità di quest’ultimo.
Intanto, in relazione a quest’ultimo aspetto (la mancata accettazione dell’eredità del padre), va precisato che trova applicazione l’art. 479 del c.c., norma che disciplina, appunto, la trasmissione del diritto di accettazione, disponendo che quel diritto di accettare entra nel patrimonio di Anna per essere trasmesso ai suoi eredi.

Per quanto concerne, invece, l’individuazione di coloro che, alla morte di Anna ed in assenza di alcuna manifestazione di volontà testamentaria da parte di quest’ultima, acquisiscono la posizione di chiamati all’eredità, occorre fare riferimento agli artt. 565 e ss. c.c., norme che disciplinano la successione legittima.

L’art. 565 del c.c. individua in generale le categorie di successibili, disponendo che, fatti salvi i casi di concorso, l’eredità si devolve in favore dei seguenti soggetti e nell’ordine ivi espressamente previsto:
  1. coniuge
  2. discendenti
  3. ascendenti
  4. collaterali
  5. altri parenti, fino al sesto grado
  6. lo Stato .

Nel caso di specie Anna non ha coniuge né discendenti né ascendenti, dunque vanno automaticamente escluse le prime tre categorie di successibili.
Occorre, dunque, passare alla categoria prevista alla superiore lett. d), ossia quella dei collaterali, tenendosi presente che si definiscono tali coloro che, pur avendo uno stipite comune, non discendono gli uni dagli altri (ne sono un esempio i fratelli ed i cugini, gli zii ed i nipoti).

I fratelli di Aldo non sono altro che zii di Anna, ossia suoi parenti in linea collaterale di terzo grado (il grado si conta risalendo da Anna al padre Aldo, al nonno – che non si conta – per poi ridiscendere allo zio, fratello di Aldo), e pertanto, nella qualità di collaterali, hanno diritto a succedere ad Anna.

Lo stesso discorso vale per i parenti della madre Donata, in quanto anche i fratelli e le sorelle di Donata, se ve ne sono, sono parenti in linea collaterale di terzo grado di Anna.
Per stabilire, poi, con esattezza chi ha diritto a succedere, trova applicazione l’art. 572 c.c., secondo cui la successione si apre (e, dunque, l’eredità viene devoluta) in favore del parenti o dei parenti prossimi, cioè di grado più vicino, senza distinzione di linea e, comunque, non oltre il sesto grado.
Ciò significa che, se anche Donata ha fratelli e sorelle in vita, l’eredità di Anna andrà divisa in parti eguali tra fratelli e sorelle sia di Aldo che di Donata.

Tutto quanto sopra detto vale, ovviamente, sulla base del presupposto che Anna non abbia o non abbia avuto figli né fratelli o sorelle, in quanto se li avesse avuti e anche se fossero deceduti prima di lei, avrebbero diritto a succedere, se ve ne sono, i discendenti dei figli e dei fratelli e delle sorelle per rappresentazione (artt. 467 e ss. c.c.).
Tra i fratelli e sorelle vanno anche inclusi gli unilaterali, cioè gli eventuali figli che Aldo potrebbe aver avuto con la seconda moglie Cosima, ai quali tuttavia andrà la metà della quota che conseguono i germani ex art. 570 del c.c..


Konstantina P. chiede
lunedì 07/01/2019 - Estero
“Di recente un cugino è morto in Italia.
Lasciò una nota scritta con la quale tutti i suoi beni furono dati a un suo amico.
Non ha lasciato moglie, né figli, né fratelli, né sorelle, né genitori, né nonni. Solo una zia, la sorella di sua madre, in Grecia, che è mia madre e 8 cugini, uno dalla parte di suo padre e 7 dalla parte di sua madre.
I parenti di cui sopra hanno diritto a una parte dei suoi beni come "successione necessaria" e quanto?”
Consulenza legale i 14/01/2019
Se, come pare di capire dal quesito, questo cugino ha fatto testamento scritto (e partendo dal presupposto che questo testamento sia valido e non impugnabile) in cui lascia tutto ad un amico, quest’ultimo sarà il suo unico e legittimo erede.
Non avendo il testatore, infatti, in vita alcuno tra i parenti ai quali la legge riserva obbligatoriamente una quota del patrimonio (la cosiddetta “quota di legittima”) – ovvero coniuge, figli o genitori – egli poteva disporre dell’intero patrimonio a suo piacimento.

Se, per qualche ragione, il testamento fosse invece invalidabile (ad esempio perché mancante dei requisiti formali oppure perché viziato nella sostanza), allora l’eredità andrebbe tutta alla zia (dando per scontato che questa sia l’unica zia e non ve ne siano altri: il quesito non è chiarissimo sul punto), salvo rinuncia di quest’ultima.

La rinuncia – ai sensi dell’art. 522 c.c. – determina, infatti, nel caso di specie (in cui non c’è nessun erede di pari grado che possa concorrere con lei) la “devoluzione” dell’eredità a coloro cui spetterebbe quest’ultima nel caso la zia venisse a mancare.
In buona sostanza, se la zia rinunciasse all’eredità, non concorrendo con lei altri fratelli o sorelle (quindi zii/zie del defunto), erediterebbero solamente i figli di lei (cugini del defunto da parte di mamma), in parti uguali.
Nulla, invece, spetterebbe agli altri cugini da parte di mamma né all’unico cugino da parte di papà.


Marta M. chiede
venerdì 01/09/2017 - Veneto
“Oggetto:quota parte ereditaria. Buongiorno,vorremmo cortesemente sapere se ai figli di primo letto spetta la stessa quota parte ereditaria dei figli di secondo letto, di seguito specifico la situazione nel dettaglio. Maria Bianchi sposa in prime nozze Antonio Rossi dal quale ha due figli, Carlo e Giancarlo. Carlo a sua volta ha 5 figli (di cui oggi solo 2 in vita Matteo e Loretta) e Giancarlo a sua volta ha 4 figli ( di cui oggi solo 3 invita Alberta, Marco, Mario) . Il Sig. Antonio Rossi muore e la moglie Maria Bianchi sposa il fratello di Antonio, Giuseppe Rossi. Dal secondo matrimonio con Giuseppe nascono 4 figli Alberto, Renzo, Linda e Sara. Alberto ha 2 figlie (Michela e Cristina), Renzo ha 3 figli (Adriano,Giovanna e Nicola), Linda non ha figli e Sara ha un unico figlio, Simone. Simone è il de cuius deceduto che non ha lasciato prole, né genitori, né nonni, né fratelli o sorelle o loro discendenti. I parenti più prossimi in vita sono come sopra descritto i cugini di Simone: Matteo, Loretta, Alberta, Marco e Mario che sono nati dal primo matrimonio della nonna di Simone . Poi i cugini Michela, Cristina, Adriano, Giovanna e Nicola che sono nati dal secondo matrimonio della nonna di Simone, quindi quest'ultimo gruppo di cugini hanno stesso nonno e stessa nonna, mentre con gli altri cugini del primo gruppo la nonna è la stessa ma il nonno è diverso. La domanda è come sopra descritto la seguente in merito alla successione di Simone: i cugini discendenti dal primo matrimonio hanno diritto alla stessa quota parte ereditaria dei cugini del secondo matrimonio? Grazie, rimaniamo in attesa di cortese riscontro.”
Consulenza legale i 06/09/2017
Gentile Cliente,
nel caso da lei sottoposto, trova applicazione l'art. 572 c.c., il quale stabilisce che se un soggetto muore senza lasciare figli, ascendenti, fratelli o loro discendenti, la successione si apre in favore degli altri parenti più prossimi, entro il sesto grado di parentela e "senza distinzione di linea".


La disposizione, dunque, non distingue tra parenti bilaterali (nel caso di specie, i cugini che hanno in comune entrambi i nonni) o unilaterali (i cugini che hanno in comune solo la nonna).

Nel caso da lei sottoposto, tuttavia, non è specificato se gli zii del de cuius (vale a dire, Carlo, Giancarlo, Alberto, Renzo, Linda e Sara) siano ancora in vita.

Deve precisarsi, infatti, che, nel caso in cui gli zii (unilaterali e bilaterali) fossero ancora in vita, sarebbero proprio questi i parenti più prossimi del de cuius, i quali succederebbero, dunque, nel patrimonio ereditario in parti uguali tra loro, trattandosi di parenti di pari grado.

Nel caso, invece, in cui gli zii del defunto non fossero in vita, l'eredità del de cuius si devolverebbe, in parti uguali, ai figli di questi (i cugini, unilaterali e bilaterali, da lei citati), essendo considerati dalla legge parenti di pari grado.


MICHELE D. M. chiede
mercoledì 13/07/2016 - Sardegna
“Muore la signora "zeta" adottata nel 1960 all'età di anni 8 con decreto della corte di appello di Napoli, senza marito e figli. L'eredità della signora "Zeta" a chi và: ai parenti dei genitori naturali o ai parenti del genitore adottante, tenuto conto che l'adottata aveva acquisito anche il cognome del genitore adottante.”
Consulenza legale i 20/07/2016
Nel quesito si chiede se i parenti biologici dell'adottato minorenne vantino ancora diritti successori nei confronti del figlio.

Oggi, il nostro ordinamento contempla due categorie di adozione, quella legittimante e quella non legittimante.
La prima, che può aversi nei confronti di minori stranieri o italiani, comporta la recisione totale dei rapporti con la famiglia biologica d'origine, e la conseguente perdita dei diritti successori.
L’adozione non legittimante è quella che si ha in "casi particolari" (attualmente disciplinata dall’art. 44 della legge n. 184/83): il minore acquista in questo caso, lo stato di figlio adottivo dell’adottante, ma al tempo stesso egli conserva i diritti/doveri nei confronti della famiglia biologica (anche se i genitori naturali perdono la potestà genitoriale sul figlio).

La vicenda in esame, tuttavia, considera un'adozione avvenuta sicuramente prima del 1967.
Il codice civile del 1865 riconosceva la possibilità per le persone maggiori degli anni diciotto di essere adottati, ma nulla si prevedeva per i minori.
Nel 1942, con l'emanazione del codice civile, venne introdotta per la prima volta l’adozione anche per i minorenni, tuttavia lo scopo era solo quello di regolare alcune finalità patrimoniali.
Fino al 1967 l'adozione di minori prevedeva che l’adottato conservasse lo status di figlio con i genitori biologici e dunque avesse diritto alla loro eredità (e viceversa), mentre per le adozioni di minori intervenute successivamente a tale data, l’adottato non ha alcun diritto in tal senso, poiché il legislatore, con legge n. 431/1967, ha stabilito che sia interrotto definitivamente ogni legame giuridico tra l’adottato e la famiglia d’origine.

In realtà, il codice civile del 1942 regolava anche l'istituto della affiliazione, concessa in alcuni casi (ad esempio, l’affiliazione da parte del marito del figlio della moglie; l'affiliazione di bambini anche non parenti da parte di uomini sposati, pater familias, che altro non erano che forme di adozione mascherate; etc.), e che non recideva il legame del bambino con la famiglia d'origine (in particolare, quanto ai diritti successori).

Per rispondere al quesito, quindi, (sia che la signora Zeta sia stata "adottata", sia che sia stata eventualmente "affiliata"), sembra potersi dire che, in base alle leggi vigenti prima del 1967 - per le quali il figlio "adottato" non perdeva davvero i legami giuridici, e quindi successori, con i genitori naturali - l'eredità della signora Zeta dovrebbe essere corrisposta ai suoi genitori biologici (o ai suoi parenti, se questi sono premorti).

Comunque, va sottolineato che, nel caso che ci occupa, vale quanto sancito dall’art. 300 c.c., che recita: “L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l’adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge”.
Ciò significa che, in caso di adozione, oltre all’assunzione del cognome dell’adottante da parte dell’adottato, si instaura un vero e proprio legame civilistico solamente tra questi ultimi due, ma non tra l’adottato ed i parenti dell’adottante.
Va escluso, pertanto, che i parenti dell'adottante possano, nel caso di specie, ereditare dall'adottata, signora Zeta.

Mauro R. chiede
venerdì 12/06/2015 - Piemonte
“Buongiorno, ho ricevuto due settimane fa una lettera del curatore dell'eredità giacente di un mio lontano parente (mio padre era figlio della zia materna del de cuius) invitandomi all'accettazione dell'eredita', in allegato copia nomina curatore e certificato di stato di famiglia anagrafico di mio padre - morto nel 1997. Consapevole dell'albero genealogico familiare ho incontrato giorni dopo il curatore (che ovviamente ne ignorava una gran parte e ho fornito tutte le informazioni sulla mia famiglia includendo un fratello di mio padre, unico ancora in vita e malato quasi terminale, cardiopatico e con molte probabilità di essere dichiarato incapace di intendere e di volere in presenza di un notaio) e due cugini ognuno figlio dei fratelli di mio padre. Ciò mi ha fatto decadere come avente diritto in base alla Regola dell'esclusione per prossimità di grado e per non esserci istituto di rappresentazione nel mio caso. Ho fornito, su richiesta del curatore, l'indirizzo di mio zio e mio cugino.
Cosa succede ora se il mio zio non fosse in grado di accettare l'eredità? O morisse prima di poterla legalmente formalizzare? I tre cugini diventerebbero eredi in parti uguali, oppure tutto spetterebbe di diritto all'unico cugino figlio dello zio incapace e morente?”
Consulenza legale i 15/06/2015
Come correttamente affermato nel quesito, la presenza in vita di un cugino (parente di quarto grado) fa sì che la disciplina della successione legittima lo individui quale unico chiamato all'eredità del de cuius, in mancanza di coniuge e parenti più prossimi (art. 572 del c.c.).

Ai fini della risposta alla domanda, il fatto cruciale della vicenda è che alla morte del de cuius il cugino fosse vivo: questo cugino è quindi formalmente l'unico chiamato all'eredità, ed ha acquisito il diritto di accettarla entro dieci anni.

Se egli in qualche modo (es. a mezzo di un tutore) riesce ad accettarla, nulla quaestio.

Tuttavia, se egli morisse prima di accettare - e senza aver rinunziato - si verificherebbe il fenomeno della trasmissione del diritto di accettazione ai suoi eredi (per quanto a noi noto, unico erede sarebbe figlio del cugino), ai sensi del primo comma dell'art. 479 del c.c.: "Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi".

Attenzione: si trasmette solo il diritto di accettare, in quanto esso entra a far parte del patrimonio del trasmittente e, al decesso di questo, è ricompreso tra i diritti sui quali si apre la successione. Quindi, il figlio del cugino deve accettare l'eredità del proprio padre se vuole accettare anche l'eredità del cugino del padre (può anche decidere di accettare la prima e rinunciare alla seconda).

L'unico caso in cui potrebbero ereditare i figli degli altri tre cugini premorti (compreso colui che ha fatto il quesito) sarebbe quello in cui il cugino - unico erede - morisse senza accettare e suo figlio rinunciasse alla sua eredità oppure accettasse l'eredità del padre e rinunciasse a quella del lontano parente.
A questo punto, chiamati all'eredità sarebbero i tre figli dei tre fratelli, cugini del de cuius, parenti di pari grado: ovviamente rimarrebbe escluso colui che ha già rinunziato all'eredità del lontano parente.

Sergio M. G. chiede
lunedì 02/02/2015 - Lombardia
“Quesito: È da ritenersi valido in toto, o nullo in parte un testamento olografo che cita:
"In caso di mia morte tutto andrà a mia moglie (ed elenca tutti i beni).
In caso di mia morte e della morte di mia moglie tutto andrà a.......... (ed elenca quali beni a chi)".
Il testatore è defunto 1 mese prima della moglie. La moglie non ha lasciato testamento. Non avevano ascendenti né discendenti. Io sono un erede legittimo della moglie, essendo cugino di primo grado (come altri 4). Non ci sono parenti di grado più prossimo.”
Consulenza legale i 04/02/2015
Il testamento è l'atto mortis causa (cioè, i cui effetti sono ricollegati alla morte di una persona) revocabile, con cui l'ordinamento attribuisce ad un soggetto, detto testatore, il potere di disporre unilateralmente di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Di regola, al testatore sono imposti dalla legge alcuni limiti, tra cui:
- divieto di ledere le quote di legittima che spettano ai soggetti legittimari (ascendenti, discendenti e coniugi, artt. 536 ss. c.c.);
- divieto di testamento congiuntivo, che si ha nell'ipotesi in cui due persone redigano un unico testamento che disponga delle sostanze di entrambi a vantaggio di un terzo;
- divieto di testamento reciproco, nel quale il beneficiario delle disposizioni testamentarie è uno dei due soggetti stipulanti e l'istituzione è fatta a condizione di essere a propria volta avvantaggiati nel testamento del soggetto designato come erede o legatario.

E' invece ammessa e valida la disposizione testamentaria con la quale il testatore provvede alla sostituzione dell'erede istituito, per il caso che questi non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato: si parla in questo caso di sostituzione ordinaria, disciplinata dall'art. 688 del c.c.. E' altresì previsto dall'art. 689 del c.c. che possano sostituirsi più persone ad una sola. La ratio dell'istituto è quella di assicurare al testatore che il suo patrimonio venga devoluto comunque ad una persona di sua scelta, senza che operino le norme sulla successione legittima.
Uno dei casi in cui l'erede istituito non può accettare è, all'evidenza, quello in cui sia premorto al testatore.

Quindi, un testamento dal tenore simile a quello riportato può dirsi valido (salve eventuali cause di invalidità di altra natura, dipendenti da altri aspetti non esposti nel quesito).

Appare pertanto corretto che la moglie sia divenuta erede universale del marito che è morto prima di lei, seppure a distanza brevissima dalla sua stessa morte.
A questo punto possono darsi due ipotesi:
- se ella avesse accettato l'eredità prima della propria morte, sarebbe divenuta titolare di tutto il patrimonio del marito, che si sarebbe confuso con il suo: successivamente, i suoi successori legittimi avrebbero ereditato direttamente da lei i beni dell'uomo, unitamente a quelli già di sua proprietà;
- se, invece, la signora non avesse avuto il tempo di accettare l'eredità, il diritto di accettare si sarebbe trasmesso ai suoi eredi legittimi: questi, quindi, avrebbero ereditato sia i beni di proprietà della donna, sia il diritto di accettare i beni compresi nell'eredità del marito.
I quattro cugini dovranno dividere l'eredità della donna in parti uguali.

Sergio M. G. chiede
giovedì 01/01/2015 - Lombardia
“E' morta mia cugina senza fratelli o sorelle,zii o altri parenti. Siamo in 5 cugini parenti di 4 grado. Il quesito: hanno diritto I figli degli altri cugini di 4 grado premorti?”
Consulenza legale i 07/01/2015
I figli (discendenti) del cugino premorto non succedono per rappresentazione in luogo del loro ascendente. L'istituto della rappresentazione opera esclusivamente a favore dei discendenti di colui che sia figlio o fratello del de cuius, non cugino ("La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto", art. 468 del c.c.).

Pertanto, si dovrà seguire la disciplina della successione legittima dei parenti (art. 572 del c.c.), secondo la quale, se una persona muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, non oltre il sesto grado, senza distinzione di linea. I parenti più vicini escludono quelli di grado più lontano.

Nel caso di specie, essendo ancora in vita cinque cugini della defunta, suoi parenti di quarto grado, essi erediteranno in parti uguali escludendo i parenti più lontani, quali sono i figli del cugino premorto (parenti di quinto grado).

Andrea M. chiede
mercoledì 13/11/2013 - Lombardia
“Buongiorno.
Muore mio zio, vedovo senza prole ne ascendenti.
Aveva tre fratelli. Uno ancora vivente con un figlio. Il secondo premorto senza figli.
Il terzo premorto con un figlio anche esso già premorto ma con due figlie viventi che sono quindi pronipoti di mio zio morto.
Come si divide in % l'eredità fra il fratello vivente e le due pronipoti ? Grazie mille”
Consulenza legale i 12/12/2013
Le pronipoti succedono al prozio in virtù del diritto di rappresentazione (art. 467 del c.c.), in quanto discendenti in linea retta di un fratello del defunto. La rappresentazione opera all'infinito (art. 469 del c.c.), e quindi anche i figli dei figli di colui che aveva diritto a succedere subentrano se i loro ascendenti sono premorti.
Nel caso di specie, l'eredità si sarebbe dovuta dividere in tre parti, ma uno dei tre fratelli è deceduto senza lasciare prole. Quindi, si può dire che egli non sia nemmeno "chiamato" all'eredità.
L'eredità va pertanto suddivisa in due parti uguali, di cui una metà spetta al fratello vivente e l'altra metà alle due pronipoti, che succedono nella quota del nonno.

Michela B. chiede
giovedì 05/09/2013 - Liguria
“Buonasera,
è morta una cugina prima di mio padre, senza genitori, figli, fratelli e sorelle e nessun altro ascendente, gli unici vivi sono i parenti di 5° grado ossia gli otto figli dei 4 cugini in prima, tutti deceduti prima del de cuius. In che modo ereditano gli otto cugini rimasti? per stirpe o per capo?”
Consulenza legale i 09/09/2013
I parenti fino al sesto grado, ai sensi dell'art. 572 del c.c. sono chiamati alla successione senza distinzione di linea. Il codice civile ci dice che il parente prossimo esclude gli altri, quindi l'unica situazione che può verificarsi è che vi siano più coeredi del medesimo grado, come nel caso di specie, in cui sono in vita otto figli dei quattro cugini del de cuius (parenti di quinto grado). A parità di grado l'eredità va suddivisa per capi e non per stirpi: ciò significa che l'eredità verrà divisa in otto parti uguali. Tale principio è pacificamente ammesso in dottrina, atteso anche il dato letterale del codice civile, che esplicitamente dice che la successione avviene "senza distinzione di linea".

Antonio chiede
venerdì 09/08/2013 - Emilia-Romagna
“Tizio e Caia sono regolarmente coniugati e non separati legalmente. Tizio muore.
Caia rimane vedova. Dopo un certo lasso di tempo Sempronio, che non ha coniuge e figli, fratello di Tizio, muore anch'egli.
Caia può invocare il diritto a partecipare all'eredità lasciata da Sempronio, che però ha altri fratelli e nipoti?
Grazie”
Consulenza legale i 12/08/2013
Il nostro ordinamento attribuisce a ciascun soggetto la possibilità di disporre dei propri beni per il momento in cui avrà cessato di vivere mediante un apposito atto, il testamento. In mancanza di testamento è la legge che dispone a quali soggetti devono essere devoluti i beni del defunto, aprendosi così la successione legittima, in base alla quale sono chiamati all’eredità i discendenti, il coniuge, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle entro il sesto grado di parentela, in base al principio che il più prossimo esclude il più lontano. Oltre il sesto grado di parentela, l’eredità viene devoluta allo Stato.
E’ bene precisare che secondo il nostro ordinamento sussistono diritti successori solo ed esclusivamente tra parenti, dove la parentela viene intesa quale vincolo di sangue tra discendenti gli uni dagli altri o da uno stesso capostipite o quale vincolo che si instaura con il matrimonio tra persone non consanguinee, in forma diretta, ad esempio tra gli sposi, o indiretta, tra gli affini. La successione legittima si basa proprio sul presupposto che tra le parti vi sia un vincolo di consanguineità, mentre l’affinità è soltanto un riflesso della parentela, ovvero quel rapporto che si instaura tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Ciò posto risulta quindi semplice desumere la soluzione al quesito proposto: Caia risulta la cognata del defunto Sempronio e, pertanto, è legata al fratello del marito con vincolo di c.d. mera affinità. Di conseguenza, non rientra tra i soggetti a cui la legge riserva diritti successori, poiché gli affini di qualunque grado (cognati, genero, nuora, suoceri ecc.) risultano esclusi dall’eredità legittima. Quest’ultima andrà infatti divisa tra gli altri fratelli e nipoti di Sempronio.

Ersilia chiede
domenica 18/11/2012 - Lombardia
“buongiorno
mio marito, orfano di genitori e figlio unico, ha ereditato beni prima del nostro matrimonio, in caso di sua morte, non avendo noi figli e avendo lui in vita solo zii da parte dei suoi genitori, come viene ripartita l'eredita, rientrano anche gli zii nella successione?”
Consulenza legale i 18/11/2012

La vocazione legittima opera quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le categorie di chiamati sono: il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e infine lo Stato, secondo l'ordine fissato dalla legge (art. 565 del c.c. e ss.).

A colui che muore senza figli, nè fratelli o sorelle o loro discendenti e senza ascendenti, al coniuge spetta l'intera eredità. Gli zii del defunto, quindi, alla luce delle regole sulla vocazione legittima, non avranno diritto all'eredità.


Stefano chiede
venerdì 09/11/2012 - Emilia-Romagna
“Salve, volevo porre il mio caso a vostra gentile analisi:
deceduto cugino di 1° grado di mio padre premorto (figlio di sorella del padre di mio padre), era figlio unico, genitori entrambi premorti, senza figli, subentrano quindi come eredi i cugini. Gli eredi legittimi del cugino di 1° grado premorto del de cuius, (che siamo io e mia madre) non hanno anch'essi diritto ad una quota di eredità ? Per quale strano motivo una volta deceduto il cugino di 1° grado non possono più subentrare i discendenti dello stesso?”
Consulenza legale i 13/11/2012

Si deve purtroppo confermare che nel caso proposto gli eredi legittimi del cugino premorto non succedono per rappresentazione in luogo del loro ascendente/coniuge.
Innanzitutto, l'istituto della rappresentazione non opera certamente a favore del coniuge, ma solo dei discendenti di colui che non può o non vuole divenire erede: ciò risulta chiaramente dalla lettura della norma, "La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente" (art. 467 del c.c., primo comma).
Inoltre, il diritto di rappresentazione sussiste esclusivamente in capo ai discendenti di colui che sia figlio o fratello del de cuius, non cugino. Anche questo aspetto risulta chiaramente dal dettato del codice civile, "La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto" (art. 468 del c.c.).

E' bene precisare che, se non fossero in vita parenti più prossimi del de cuius (gli altri suoi cugini), i discendenti del cugino premorto (non il suo coniuge), sarebbero chiamati all'eredità in qualità di parenti di quinto grado (art. 572 del c.c.).

I limiti stabiliti in tema di rappresentazione costituiscono una scelta non sindacabile del legislatore. La dottrina ha dapprima ravvisato la ratio della norma in questione nella protezione della famiglia legittima e, più precisamente, della stirpe legittima del de cuius. Si è poi dato conto di un progressivo spostamento della tutela dalla famiglia del defunto a quella del mancato successore: tuttavia, la giurisprudenza non ha mai ritenuto che fosse venuto meno il carattere eccezionale della rappresentazione nel sistema successorio: "Questa opera infatti in deroga ai principi generali sull'ordine dei successibili, anteponendo nelle ipotesi di cui agli artt. 467 e 468 c.c., i discendenti del chiamato, che non voglia o non possa accettare, a quegli che sarebbero stati - altrimenti - chiamati in linea ulteriore. Ed è evidente che il margine di estensibilità di una tale deroga, che esprime una valutazione squisitamente discrezionale del legislatore, non può essere divaricato senza impingere in quella discrezionalità. Il che neppure al Giudice delle leggi è consentito, dovendo anche i più sofisticati strumenti decisori a sua disposizione (sentenze additive, manipolative, etc.) rispettare la nota linea di confine che separa la funzione sindacatoria della Corte Costituzionale da quella propriamente normativa riservata al Parlamento" (Cass. 3051/1994).


Maria chiede
sabato 27/10/2012 - Piemonte
“Muore una zia che non ha più marito, non ha mai avuto figli, né sorelle o fratelli perché sono tutti morti,

rimangono a questa donna solo 9 nipoti che sono figli di due sorelle morte:
- 2 figli di una sorella (morta)
- 7 figli dell'altra sorella (morta anch'essa).

Non essendoci un testamento, questi 9 nipoti come ereditano?
Tutti in parti uguali oppure si divide l'eredità in due parti: 50 % ai due figli di una sorella e l'altro 50 % ai sette figli dell'altra sorella?

Vi ringrazio.”
Consulenza legale i 29/10/2012

Nella successione legittima la legge disciplina in maniera completa il sistema successorio, prevedendo diverse categorie di successibili fino al sesto grado di parentela.

Quando chi muore non lascia prole, né genitori, né altri ascendenti , la successione si apre in favore dei fratelli e delle sorelle. Se anche questi sono premorti, verranno alla successione i discendenti di questi ultimi, in virtù del diritto di rappresentazione ex art. 467 del c.c., in base al quale i discendenti legittimi o naturali subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l'eredità. E' bene precisare, inoltre, che la rappresentazione ha luogo all'infinito e la divisione dell'asse ereditario va fatta per stirpi.

Pertanto, nel caso di specie, la successione si apre in favore dei nipoti della defunta, discendenti delle due sorelle premorte, dividendo in due parti l'eredità, ovvero il 50 % andrà ai due figli di una sorella e l'altro 50 % ai sette figli dell'altra sorella.


Vanda C. chiede
mercoledì 23/05/2012 - Lazio
“salve, gentilmente volevo una risposta al seguente quesito: come sono le quote per una successione in cui il de cuius lascia:
coniuge senza figli
1 sorella
3 nipoti (figli di un'altra sorella pre-morta.
grazie”
Consulenza legale i 26/05/2012

Ai sensi dell'art. 582 del c.c. al coniuge saranno devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri.

Pertanto, nel caso prospettato al coniuge andranno i due terzi dell'eredità, mentre il restante terzo dovrà essere suddiviso in due quote tra la sorella rimasta in vita e la sorella premorta, la cui quota dovrà essere suddivisa tra i suoi tre figli. Infatti, in virtù dell'istituto della rappresentazione,ai sensi dell'[[467 cc e ss]], alla sorella del de cuius che non possa o non voglia accettare l'eredità, subentreranno i suoi discendenti (nel caso tre), i quali succederanno direttamente al de cuius.


FABRIZIO C. chiede
giovedì 17/05/2012 - Lazio
“muore un fratello senza lasciare prole,nè genitori, nè fratelli o sorelle viventi. Lascia 3 nipoti figli di un fratello premorto, e 1 nipote figlio di un altro fratello premorto . Le quote di eredità vengono ripartite tra i fratelli e poi tra nipoti?”
Consulenza legale i 18/05/2012

Nel caso prospettato viene in rilievo l'istituto della rappresentazione disciplinato all'[[467 e ss cc]], in virtù del quale i discendenti legittimi o naturali del fratello (o sorella) o del figlio del de cuius, subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente che non possa o non voglia accettare l'eredità.

Nella rappresentazione la divisione dell'eredità si fa per stirpi, intendendo per stirpe il gruppo di discendenti di ciascun chiamato.

Pertanto, nel caso posto all'attenzione l'eredità andrà divisa prima in due parti perché due erano i fratelli premorti del de cuius e, successivamente, la quota spettante a ciascuno dei due fratelli premorti verrà suddivisa tra i discendenti di ciascuno di questi, tre da un lato e uno dall'altro.


Vale chiede
martedì 15/05/2012 - Liguria
“salve... Se dovesse mai mancare mio zio nonché mio padrino dal battesimo (fratello di mio padre defunto da un anno) erediterei qualcosa x legge da mio zio? Grazie”
Consulenza legale i 16/05/2012

Ai sensi dell'art. 570 del c.c. a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

Nel caso in cui uno dei fratelli non possa o non voglia accettare l'eredità, in virtù dell'istituto della rappresentazione disciplinato all'[[467 e ss cc]], i discendenti legittimi o naturali succederanno in luogo e nel grado del loro ascendente.

Pertanto, nel caso prospettato, se lo zio non ha discendenti o genitori e non dispone diversamente con apposito testamento, l'eredità verrà devoluta al fratello premorto, al quale succederà il figlio in base all'istituto della rappresentazione di cui sopra.


Massimo chiede
sabato 12/05/2012 - Sicilia
“Buongiorno.
Vorrei sapere se a mio cognato (la cui moglie, mia sorella, è premorta) spetta la quota di legittima stabilita dalla legge.
Grazie”
Consulenza legale i 13/05/2012

Il nostro ordinamento prevede che i discendenti legittimi e naturali, il coniuge, e - qualora manchino discendenti legittimi o naturali - anche gli ascendenti, nel momento in cui si apre la successione acquistano diritto a una quota parte del patrimonio del de cuius.

Il coniuge superstite, se unico legittimario, ha diritto alla metà del patrimonio ereditario. La quota uxoria si riduce nel caso di concorso con i figli e precisamente: ad un terzo in caso di concorso con un solo figlio, ad un quarto nel caso di concorso con più figli. La quota riservata al coniuge rimane, invece, sempre pari alla metà nel caso di concorso con gli ascendenti legittimi.


Piera P. chiede
martedì 08/05/2012 - Sardegna
“Salve, gentilmente chiedo una risposta al seguente quesito:
se chi muore senza lasciare figli, nè coniuge, nè genitori, nè fratelli o sorelle, nè testamento, lascia una zia vivente(sorella della madre o del padre)e dei cugini, figli di altri zii materni o paterni deceduti prima del de cuius, a chi spetta l'eredità? Possono i cugini rivendicare il diritto di rappresentazione in luogo dei loro genitori?
Grazie.”
Consulenza legale i 08/05/2012

Nella successione legittima, il nostro ordinamento prevede un sistema completo di categorie di successibili che vanno dai più stretti congiunti fino allo Stato. Regola cardine è quella dell'esclusione per prossimità di grado, in base alla quale il più prossimo esclude tutti gli altri.

Ai sensi dell'art. 572 del c.c. se taluno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si pare in favore del parente o dei parenti più prossimi, senza distinzione di linea. La norma specifica inoltre che la successione non ha luogo oltre il sesto grado.

Nel caso prospettato la successione si apre in favore dell'unica zia vivente, parente di terzo grado del de cuius ai sensi dell'art. 76 del c.c.. I cugini invece risultano parenti di quarto grado, e pertanto sono esclusi dalla successione per la presenza della zia in quanto parente più prossima del defunto.

Il diritto di rappresentazione non trova applicazione in questo caso perché ai sensi dell'art. 467 del c.c. e ss. tale istituto opera solamente quando il chiamato sia figlio o fratello del de cuius, in favore dei suoi discendenti legittimi o naturali, che succedono nel luogo e nel grado del loro ascendente quando questo non possa o non voglia accettare l'eredità. Essendo i cugini discendenti degli zii del de cuius non potrà trovare applicazione il diritto di rappresentazione. Pertanto l'eredità andrà devoluta alla zia del defunto, parente più prossima che esclude tutti gli altri.


Gennaro chiede
domenica 06/05/2012 - Campania

“Gennaro domenica 6/05/2012
Buon giorno al nonno materno muore la prima moglie da cui nasce mia madre unica figlia.
Il nonno si risposa ed ha tre figli con quest'altra moglie.
Successivamente dà la proprietà della prima moglie a mia madre senza nessun vincolo.
Muore il nonno e dividono la proprietà in quattro parti uguali.
Muore l'altra moglie ed i tre figli si dividono la proprietà.
Fin qua tutto ok, muore uno dei tre figli che non è sposato ed ha delle proprietà e dei risparmi alle poste intestate a lui ed una sorella.
Vorrei sapere a mia madre cosa spetta dall'eredità del fratellastro per la legge, ma considerato fratello a tutti gli effetti.
In attesa di una Vostra gradita risposta ringrazio.
Gennaro”

Consulenza legale i 06/05/2012

Ai sensi dell'art. 570 del c.c. a colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. La norma precisa poi al secondo comma che i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani, ovvero la c.d. quota di fatto.

Nel caso posto all'attenzione, secondo la legge (indipendentemente dai rapporti affettivi che possono intercorrere tra i fratelli e le sorelle unilaterali) la sorella unilaterale avrà diritto alla metà della quota che in concreto andrà agli altri fratelli germani del de cuius.


Rita C. chiede
sabato 05/05/2012 - Lazio

“riferimento quesito 5491
Chiedevo seguente chiarimento
il de cuius ha lasciato moglie in comunione di beni e due nipoti del fratello premorto. In base all'art. 583 vedo che i discendenti del fratello possono succedere in rappresentazione. Cosa significa? allora non è vero che la moglie eredita tutta la parte del marito.
Se ereditano anche le figlie del fratello quale è la proporzione dell'eredità spettante alla moglie e quale quella spettante eventualmente alle nipoti?
Se ci sono altri articoli al riguardo potete citarli?
Grazie”

Consulenza legale i 06/05/2012

In merito al chiarimento richiesto si precisa quanto segue.

La norma rilevante nel caso posto all'attenzione non è l'art. 583 del c.c. bensì l'art. 582 del c.c. che disciplina il concorso tra il coniuge superstite e i fratelli o sorelle del de cuius.

In base alle regole della successione legittima, se con il coniuge succedono uno o più fratelli del de cuius l'eredità si devolve 2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli.

Se il fratello del de cuius risulta premorto, subentreranno nel luogo e nel grado del loro ascendente i suoi discendenti legittimi o naturali in virtù dell'istituto della rappresentazione disciplinato all'[[467 e ss cc]].

Pertanto, nel caso concreto alla moglie superstite andranno i 2/3 dell'eredità del marito defunto e alle due nipoti (e non pronipoti) del de cuius, figlie del fratello premorto, andrà il restante terzo dell'eredità.


Rita C. chiede
lunedì 30/04/2012 - Lazio
“salve,
muore il marito e lascia la moglie ma senza nè figli nè fratelli nè genitori.
Due figlie del fratello morto reclamano parte dell'eredità ma il de cuius non ha lasciato testamento.
Hanno diritto all'eredità anche se la moglie è in vita ed eventualmente in che proporzione? (sono considerate pronipoti in quanto figlie dell'unico fratello deceduto?)
Può citarmi anche gli articoli a cui si fa riferimento?
Grazie”
Consulenza legale i 02/05/2012

L'art. 583 del c.c. dispone che in mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

Pertanto, nel caso prospettato, sarà il coniuge superstite l'unico soggetto a vantare diritti a carico dell'eredità del de cuius. Nessun diritto spetterà invece ai discendenti del fratello premorto del de cuius.


Carlo chiede
domenica 29/04/2012 - Veneto
“Non sono sposato.
Ho due nipoti figli distinti dei miei due fratelli (un figlio a testa)
Uno dei due nipoti è stato adottato nel 2005.
1) È vero che in caso di morte dei miei fratelli e successiva mia morte e in mancanza di mio testamento eredita solo il nipote figlio naturale di un mio fratello, mentre l'altro no?
2) In caso di morte di un fratello con figlio adottato e successivo mio decesso, il figlio (cioè mio nipote "adottato") gode della mia stessa eredità, o il fratello rimasto in vita ha diritto a tutta l'eredità? (sempre in mancanza di mio testamento).
==
Mi sembra che, nonostante le recenti leggi sulle adozioni, l'adottato abbia solo diritti nei confronti dell'eredità dei genitori e non dei nonni o zii.
Il che starebbe a significare che è necessario testamento scritto di nonni o zii anche a suo favore per avere godere della stessa eredità del cugino.
Cordiali saluti
Carlo”
Consulenza legale i 29/04/2012

L'art. 567 del c.c. prevede una completa equiparazione dei figli legittimati ed adottivi ai figli legittimi. Viene altresì disposto che i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti. Questa è la regola per la c.d. "adozione ordinaria". Tuttavia, va precisato che il sistema delle adozioni ha subito una radicale riforma con l'entrata in vigore della l. 184/1983 che ha distinto l'adozione di minorenni, che comporta l'acquisto da parte dell'adottato dello stato di figlio legittimo dell'adottante, rispetto all'adozione dei maggiorenni.

Da tale assetto normativo discende che per i minori adottati ai sensi della nuova disciplina, lo status di figlio legittimo non è più limitato ai soli parenti in linea retta, estendendosi anche ai parenti in linea collaterale. Ai sensi dell'art. 27 l. 184/1983 " per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali acquista e trasmette il cognome". Ne consegue che il disposto dell'art. 567 c.c., secondo il quale i figli adottivi sono estranei ai parenti dell'adottante, va inteso correttamente applicabile ai soli casi di adozione ordinaria del maggiorenne o del minore in casi particolari.

Dal punto di vista successorio, però, va detto che i diritti ereditari spettanti all'adottato sono limitati alla successione del solo adottante, in virtù del principio generale per cui l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, nè tra l'adottato e i parenti dell'adottante. In tali casi, qualora i parenti dell'adottante volessero lasciare parte del patrimonio all'adottato, dovrebbero redigere testamento da cui far risultare tale loro volontà.


Corte G. chiede
venerdì 27/04/2012 - Friuli-Venezia
“Mia zia è morta all'età di 87 anni era nubile, non aveva figli, non ci sono in vita fratelli e sorelle essendo tutti deceduti, ma soltanto 9 nipoti e due figli di nipoti prematuramente scomparsi. Questi ultimi hanno diritto ad una quota di eredità? Ringraziando in anticipo porgo distinti saluti
corte giovanni”
Consulenza legale i 27/04/2012

Nella successione legittima, la legge ha previsto un sistema completo di categorie di successibili che vanno dai parenti più stretti fino allo stato. In tale ambito vige la regola dell'esclusione per prossimità di grado, che incontra però un limite nel diritto di rappresentazione.

In virtù di tale istituto, i discendenti legittimi o naturali del figlio o fratello del de cuius che non possa o non voglia accettare l'eredità, possono subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente ([[467 cc e ss]]), succedendo direttamente al de cuius.

Inoltre, ai sensi dell'art. 469 del c.c. la rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti ed il loro numero in ciascuna stirpe.

Fatte dunque queste dovute premesse, nel caso prospettato gli unici parenti più prossimi della defunta erano i fratelli e le sorelle tutti premorti. Sussistono quindi i presupposti per l'applicazione del diritto di rappresentazione, in virtù del quale potranno succedere alla defunta sia i nipoti che i pronipoti poiché la rappresentazione opera all'infinito.

È opportuno ricordare che la divisione va fatta per stirpi e pertanto l'eredità andrà suddivisa prima per il numero dei fratelli e delle sorelle premorti e poi dovrà suddividersi tra i nipoti la quota che sarebbe spettata a ciascun genitore. Ai pronipoti spetterà infine la quota che sarebbe spettata a sua volta al loro genitore (nipoti premorti della defunta zia).


Edoardo chiede
venerdì 27/04/2012 - Sardegna
“Recentemente è deceduta una sorella nubile di mio padre anche lui già deceduto.
Mio padre ha lasciato mia madre e quattro figli.
Una sorella del de cuius ha lasciato 6 figli.
Un altro figlio della sorella è deceduto lasciando anch'egli la moglie e quattro figli.
In assenza di testamento chi viene considerato erede? I 4 figli e la vedova del del fratello?
I 6 figli della sorella deceduta, la vedova e i 4 figli del figlio deceduto?
Grazie infinite.
Edoardo”
Consulenza legale i 27/04/2012

In assenza di testamento si apre la successione legittima. In tale ambito, la legge ha previsto un sistema completo di categorie di successibili che vanno dai parenti più stretti fino allo stato. Regola cardine è quella dell'esclusione per prossimità di grado, che incontra però un limite nel diritto di rappresentazione.

In virtù di tale istituto, i discendenti legittimi o naturali del figlio o fratello del de cuius che non possa o non voglia accettare l'eredità, possono subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente (art. 467 del c.c. e ss.), succedendo direttamente al de cuius.

Inoltre, ai sensi dell'art. 469 del c.c. la rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti ed il loro numero in ciascuna stirpe.

Fatte dunque queste dovute premesse, nel caso prospettato gli unici parenti più prossimi della defunta erano il fratello e la sorella entrambi premorti. Sussistono quindi i presupposti per l'applicazione del diritto di rappresentazione, in virtù del quale potranno succedere alla defunta sia i 4 figli del fratello premorto che i 6 figli della sorella anche lei premorta. Inoltre, poiché la rappresentazione opera all'infinito, essendo uno di questi 6 discendenti premorto, potranno succedere anche i suoi 4 discendenti.

E' opportuno ricordare che la divisione va fatta per stirpi e pertanto l'eredità andrà suddivisa prima per tra il fratello e la sorella premorti e poi dovrà suddividersi tra i nipoti la quota che sarebbe spettata a ciascun genitore. Ai pronipoti spetterà infine la quota che sarebbe spettata a sua volta al loro genitore (nipote premorto della defunta zia).

La moglie del fratello premorto e la moglie del nipote della sorella della defunta invece non avranno alcun diritto successorio in quanto la rappresentazione opera solo ed esclusivamente in favore dei discendenti del chiamato (fratello o figlio del de cuius) che non possa o non voglia accettare l'eredità.


Edoardo chiede
venerdì 27/04/2012 - Sardegna

“Recentemente è deceduta una sorella nubile di mio padre anche lui deceduto.
Mio padre ha lasciato mia madre e quattro figli
Una sorella del de cuius ha lasciato 6 figli.
Un altro figlio della sorella è deceduto anche lui lasciando la moglie e quattro figli.
In assenza di testamento chi eredita? I 4 figli e la vedova del del fratello.
I 6 figli della sorella deceduta e la vedova e i 4 figli del figlio deceduto.
Grazie infinite
Edoardo Murgia”

Consulenza legale i 29/04/2012

Ai sensi dell'art. 570 del c.c., mancando discendenti legittimi e naturali, i fratelli hanno sempre titolo per la successione legittima. Per la successione dei fratelli si potrebbe anche parlare di collaterali privilegiati, nel senso che, ammettendosi nei loro confronti la rappresentazione, non si applica a danno dei loro discendenti la regola che il prossimo esclude i remoti.

Di conseguenza, se i tre fratelli della defunta sono premorti ad essa, in virtù dell'istituto della rappresentazione verranno alla successione i loro discendenti. Pertanto, l'eredità dovrà essere suddivisa prima in tre quote uguali ciascuna spettante ai tre fratelli della defunta. Poi, la quota spettante a ciascun fratello premorto si dovrà suddividere tra i suoi discendenti che succedono al loro ascendente per rappresentazione. I coniugi dei fratelli premorti non avranno, invece, alcun diritto ereditario sui beni della defunta.


Giovanni C. chiede
giovedì 26/04/2012 - Friuli-Venezia

“ad una mia zia defunta è arrivato un rimborso con vaglia della Banca d'Italia dall'Azienda dell'Entrate. chi ha diritto alla sua riscossione se la stessa era nubile,non aveva figli, tutti i suoi fratelli (10)sono deceduti. Siamo rimasti in 10 cugini e due figli di cugini(deceduti). domanda: quest'ultimi hanno diritto ad una quota parte del rimborso?
In attesa di una Vostra gradita risposta, porgo distinti saluti
Trieste 26 aprile 2012”

Consulenza legale i 26/04/2012

Nella successione legittima vige la regola dell'esclusione per prossimità di grado, in base alla quale il parente più prossimo esclude tutti gli altri.

Se taluno muore senza lasciare prole, nè genitori nè altri ascendenti, nè fratelli o sorelle, la successione si apre nei confronti del parente o dei parenti più prossimi, senza distinzione di linea.

Pertanto, nel caso prospettato i dieci cugini della defunta saranno i parenti più prossimi che potranno vantare diritti successori ed escluderanno tutti gli altri in base alla predetta regola dell'esclusione per grado.


Filippo chiede
martedì 24/04/2012 - Sicilia
“Buona sera.
Recentemente è mancata una mia cugina di nome Maria intorno agli 80 anni.
Non lascia genitori, nè fratelli nè sorelle (figlia unica), nè marito (morto prima della madre di lei), nè figli.
Dagli atti risulta che Maria sia l'unica proprietaria di un immobile, ricevuto in eredità alla morte della madre (periodo in cui il marito di Maria era già deceduto a causa di un incidente stradale).
Leggendo l'art. 572 c.c. dovrebbero succederle gli zii (se ho capito bene), che però sono morti lasciando prole (cugini di Maria).
1) l'eredità, in questo caso specifico, spetta agli zii (premorti) oppure ai cugini di Maria (sia di lato paterno che materno)? Come vengono calcolate le rispettive quote?
2) i parenti del marito (cugini di lui), morto prima che Maria ricevesse in eredità l'immobile dalla madre, possono vantare diritti successori?
Grazie in anticipo per la Vostra cortese risposta.”
Consulenza legale i 25/04/2012

Nella successione legittima, la legge prevede un sistema completo di categorie di successibili che vanno dal parente più vicino fino allo Stato. Vige la regola dell'esclusione per prossimità di grado, in virtù della quale il parente più prossimo esclude tuti gli altri.

In tale ambito, nel caso in cui taluno muoia senza lasciare prole, nè genitori o altri ascendenti, nè fratelli o sorelle, la successione si apre in favore dei parenti più prossimi, senza distinzione di linea (art. 572 del c.c.).

Nel caso posto all'attenzione, i parenti più prossimi risultano i cugini della defunta, parenti di quarto grado ai sensi dell'art. 76 del c.c.. Saranno loro gli unici a vantare diritti a carico dell'eredità.

Diversamente, i parenti del marito della defunta, tra l'altro premorto, non potranno vantare alcun diritto a carico dell'eredità in quanto questi risultano legati alla defunta dal vincolo dell'affinità, ovvero un riflesso della parentela. La legge, infatti, stabilisce che tra gli affini non esistano diritti successori.


Alberto chiede
sabato 21/04/2012 - Lombardia
“Recentemente è mancato mio zio. Non ci sono altri parenti vivi tranne sua sorella (mia madre). Un terzo fratello - che ha avuto 4 figli dei quali, però, non abbiamo traccia da anni - è deceduto nel '91. In assenza di testamento, eredita solo mia madre o anche i figli del terzo fratello?
In alcuni siti sembra di capire che, essendo mia madre la parente più prossima, i nipoti siano esclusi, ma in altri siti sembra di capire il contrario. Mi potreste aiutare?
Grazie infinite,

Alberto”
Consulenza legale i 21/04/2012

In assenza di testamento si apre la c.d. successione legittima, che viene regolata dal principio dell'esclusione per prossimità di grado, ovvero il parente più prossimo esclude tutti gli altri.

Se taluno muore senza lasciare prole o genitori o altri ascendenti, la successione si apre in favore dei fratelli o delle sorelle.

Inoltre, in virtù dell'istituto della rappresentazione ai sensi dell'art. 467 del c.c., i discendenti legittimi o naturali del fratello o figlio del defunto succedono nel luogo e nel grado del loro ascendente che non voglia o non possa accettare l'eredità. Pertanto nei confronti di tali discendenti, non opera la regola dell'esclusione per prossimità di grado, vigendo il loro diritto di succedere per rappresentazione.

Detto questo, nel caso di specie l'eredità verrà suddivisa tra la sorella del defunto ed i 4 discendenti del fratello premorto, in virtù dell'istituto della rappresentazione.


Davide chiede
giovedì 19/04/2012 - Toscana
“mia moglie è morta prima di accettare l.eredita del padre e sono vivi madre e sorella..io sono sposato con la comunione dei beni..mi spetta una quota di eredità che spettava a lei...”
Consulenza legale i 20/04/2012

Se il chiamato all'eredità muore senza aver accettato, il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi, venendo a fare parte del suo asse ereditario. Si verifica in questi casi la c.d. trasmissione del diritto di accettazione ai sensi dell'art. 479 del c.c..


Lina chiede
mercoledì 18/04/2012 - Lombardia
“Buongiorno,
qualche giorno fa è mancata mia nonna materna, vedova. Mia nonna ha 3 figlie: mia mamma, e le mie 2 zie che non hanno coniuge né figli. Mia mamma ha due figli: me e mio fratello. Io, a mia volta ho 2 figli e mio fratello 1 figlio dalla prima moglie (ora separati) e 2 figli dall'attuale compagna.
Le mie 2 zie e mia mamma vorrebbero fare rinuncia e fare donazione a me e mio fratello SOLO della casa di mia nonna. È possibile o devono rinunciare a tutti gli altri beni che mia nonna lascia in eredità? Inoltre, in caso di rinuncia da parte di zie e mamma, entrano in gioco anche i miei figli e quelli di mio fratello nell'eredità, e se sì, in che misura?”
Consulenza legale i 19/04/2012

Ai sensi dell'[[519]] la rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni. Ancora, la norma disciplina che la rinuncia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme sopra indicate.

La rinuncia all'eredità è considerata negozio puro, ed è pertanto nulla se fatta sotto condizione, a termine o solo per parte.

Nel caso prospettato, le tre figlie della defunta non potrebbero rinunciare solamente alla casa dell'anziana nonna, in quanto tale rinuncia sarebbe nulla.

Qualora la madre decidesse di rinunciare alla sua quota ereditaria in favore dei figli e parimenti le due zie in favore degli stessi due nipoti, compirebbero una rinuncia traslativa che ha l'effetto di una accettazione tacita dell'eredità.

Nel caso in cui si realizzasse una siffatta rinuncia non avrebbero diritto alcuno a carico dell'eredità i discendenti di coloro a favore dei quali viene effettuata la rinuncia.


Carlo M. chiede
domenica 15/04/2012 - Umbria

“Buon giorno,
vorrei porre un quesito. E' morto mio cugino, senza lasciare eredi ascendenti o discendenti e non ha fatto testamento. Aveva però una sorella non germana deceduta tre anni fa, la quale ha avuto due figli, che sono viventi. Questi ultimi, prevalgono sui cugini (assieme a me siamo 10), oppure no? Grazie per la risposta.”

Consulenza legale i 16/04/2012

Nell'ipotesi in cui il defunto muoia senza lasciare testamento si applicano le disposizioni di legge relative alla successione legittima, regolate dal principio in base al quale il più prossimo esclude gli altri successibili.

Nel caso prospettato, il defunto aveva una sorella unilaterale premorta, lasciando due figli, tutt'ora viventi. Questi possono succedere nel luogo e nel grado della sorella, anche se unilaterale, in virtù del diritto di rappresentazione di cui agli artt. 467-468 del c.c. che permette ai discendenti delle sorelle (o dei fratelli) del defunto, che non possano o non vogliano accettare l'eredità, di subentrare nella posizione del loro ascendente.

Di conseguenza, i successibili più prossimi saranno i figli della sorella premorta del defunto, escludendo tutti gli altri.


Antonio chiede
venerdì 13/04/2012 - Sicilia
“Muore senza testamento un signore che non ha genitori, né coniuge, né figli, né fratelli, né sorelle. Sia da parte materna che paterna vi sono in vita 7 cugini, mentre 5 sono i cugini deceduti, tutti con figli viventi. Le chiedo: In questo caso si applica l'art.572 del c.c. che esclude dall'eredità i figli dei cugini deceduti, facendo sì che l'eredità venga divisa fra i soli 7 cugini viventi, oppure subentrano nella divisione dell'asse ereditario anche i figli dei cugini deceduti? Grazie”
Consulenza legale i 18/04/2012

Ai sensi dell'art. 572 del c.c. se taluno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti più prossimi, senza distinzione di linea, fino al sesto grado. Questo in virtù della regola in base alla quale il più prossimo esclude gli altri successibili.

Nel caso di specie, il defunto lascia 7 cugini viventi e saranno questi gli unici ad essere chiamati all'eredità, in quanto parenti più prossimi.

I figli dei 5 cugini premorti non potranno vantare alcun diritto a carico dell'eredità, in quanto vige la regola dell'esclusione per prossimità di grado. Non si applica in questo caso l'istituto della rappresentazione poiché, ai sensi dell'[[467]], tale istituto opera solo a favore dei discendenti dei fratelli o figli del defunto.


Grazia chiede
mercoledì 11/04/2012 - Toscana
“Muore un cugino di 2 grado senza lasciare eredi diretti cioè senza coniuge, senza figli, senza fratelli e sorelle, senza genitori.
In vita ha tuttavia fatto un testamento nel quale ha devoluto il suo patrimonio ad una cugina (di 2° grado) In questo gli altri cugini possono intraprendere un'azione per riconoscimento del diritto ad una quota oppure no?
Grazia”
Consulenza legale i 15/04/2012

Ai sensi dell'art.587 c.c. il testamento è l'atto con cui un soggetto può disporre delle proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Con tale istituto il nostro ordinamento riconosce assoluta prevalenza alla volontà del testatore, in virtù del fatto che l'autonomia testamentaria costituisce un supremo rispetto alla personalità del soggetto.

Unico limite alla libertà testamentaria è rappresentato dal rispetto della c.d. quota legittima, e cioè una quota ereditaria riservata ad una determinata categoria di successibili denominati legittimari. Sono tali il coniuge, i discendenti sia legittimi che naturali ed in mancanza di questi ultimi gli ascendenti legittimi, unici soggetti ai quali la legge riconosce il diritto ad ottenere una quota ereditaria.

Nel caso di specie il defunto non aveva alcun legittimario, pertanto poteva disporre liberamente delle sue sostanze. Così ha fatto nominando erede testamentaria la cugina. Agli altri cugini la legge non riconosce alcun diritto a carico dell'eredità.

Quanto poco sopra detto è valido nei limiti in cui il testamento redatto dal defunto rispetti i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.


Hector chiede
lunedì 09/04/2012 - Piemonte
“Muore senza aver fatto testamento un mio prozio, che è vedovo, senza figli, senza ascendenti. Aveva due sorelle (premorte): una con un figlio e l'altra con una figlia (premorta) che ha a sua un figlio maggiorenne. Quest'ultimo ha diritto ad una quota di eredità (ad esempio con la rappresentazione)?
Grazie.”
Consulenza legale i 22/04/2012

Nel caso in cui taluno muoia senza lasciare testamento, si apre la successione legittima in cui vige la regola dell'esclusione per prossimità di grado, ovvero il parente più prossimo esclude tutti gli altri.

In tale ambito, ai sensi dell'art. 570 del c.c. a chi muore senza lasciare prole, nè genitori o altri ascendenti, succedono i fratelli o sorelle in parti uguali.

Inoltre, occorre precisare che nel caso in cui i fratelli o le sorelle, quali primi chiamati all'eredità, non possano o non vogliano accettare, subentreranno nel luogo e nel grado del loro ascendente i discendenti legittimi o naturali in virtù dell'istituto della rappresentazione di cui all'[[467e ss cc]], che opera all'infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti ed il loro numero in ciascuna stirpe.

Nel caso prospettato, pertanto, il pronipote avrà diritto ad una quota ereditaria in quanto è subentrato nel luogo e nel grado della sua ascendente.


Davide chiede
venerdì 06/04/2012 - Toscana

“Buonasera, una risposta per cortesia : muore mio nonno, proprietario di beni e immobili, lascia in vita mia nonna , 3 figli , ed inoltre ci sono io nipote unico da parte di un altro suo figlio morto prematuramente già da tempo. Come verranno suddivise le parti ? Godo degli stessi diritti che avrebbe avuto il mio defunto padre ? Ringrazio anticipatamente della risposta.”

Consulenza legale i 18/04/2012

Nella successione legittima la legge determina un sistema completo di categorie di successibili, che vanno dai più stretti congiunti allo Stato. Eredi per eccellenza sono i discendenti legittimi e i naturali, i quali escludono tutti gli altri parenti. Essi concorrono solo con il coniuge del defunto.

Il concorso del coniuge con i figli è disciplinato dall'art. 581 del c.c., nel quale viene disposto che quando assieme al coniuge concorrano figli legittimi o naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

Nel caso in cui uno dei figli del defunto sia premorto, saranno chiamati alla successione i discendenti del premorto in virtù dell'istituto della rappresentazione disciplinato dall'art. 467 del c.c. che permetterà loro di subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente.

Nel caso prospettato, il defunto ha lasciato il coniuge e quattro figli, uno dei quali premorto. Di conseguenza, in base a quanto sopra affermato, al coniuge spetterà 1/3 dell'eredità, mentre i restanti 2/3 dovranno essere divisi tra i tre figli e il discendente del figlio premorto che succede per rappresentazione. A ciascun figlio e al discendente del figlio premorto spetterà 1/6 dell'eredità.


Angelica T. chiede
venerdì 06/04/2012 - Emilia-Romagna
“Salve, avrei un quesito. È deceduto mio zio senza lasciare nè moglie nè figli nè genitori in vita; sono deceduti anche un fratello e una sorella. Gli eredi sono un nipote, figlio del fratello, e tre nipoti, figlie della sorella. È obbligatorio procedere col diritto di rappresentanza e fare la divisione per stirpi e non per capi? Esistono sentenze dove si è proceduto altrimenti? Grazie”
Consulenza legale i 23/04/2012

Nella successione legittima, a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti succedono i fratelli o le sorelle in parti uguali (art. 570 del c.c.).

Se i fratelli o le sorelle del de cuius siano premorti trova applicazione l'istituto della rappresentazione ai sensi dell'[[467cc] e ss, in virtù del quale se il chiamato all'eredità non vuole o non può accettare, il beneficio passa ai suoi discendenti legittimi e naturali soltanto nell'ipotesi in cui il chiamato stesso sia discendente o fratello/sorella del de cuius. Con tale istituto, i discendenti possono subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente, e pertanto succedono direttamente al de cuius.

Nel caso prospettato, il de cuius aveva un fratello e una sorella che sono premorti. Il fratello ha lasciato un figlio e la sorella tre figlie. Pertanto, troverà applicazione l'istituto della rappresentazione, e la divisione dell'eredità andrà fatta per stirpi e non per capi, intendendo con l'espressione stirpi il gruppo di discendenti di ciascun chiamato.

In conclusione, l'eredità andrà divisa in due parti, perché due erano i fratelli premorti; una spetterà al figlio del fratello premorto (1/2) e l'altra andrà divisa tra le tre figlie della sorella premorta (a ciascuna 1/6).


Giuseppe chiede
venerdì 06/04/2012 - Lombardia
“Una parente di mia moglie è deceduta. Gli unici eredi sono 3 cugini di 4° grado(i tre sono fratelli). Uno dei tre cugini è il papà di mia moglie ed è morto precedentemente. Mia moglie (parente di 5°grado) ha diritto a partecipare all'eredità? Se sì, in che percentuale?
Può mia moglie rappresentare il padre deceduto?
Grazie e cordiali saluti”
Consulenza legale i 23/04/2012

Nella successione legittima, la legge determina un sistema di categorie di successibili, che vanno dai più stretti congiunti fino allo Stato. Regola cardine è quella dell'esclusione per prossimità di grado, in base alla quale il parente più prossimo esclude tutti gli altri.

In tale ambito, ai sensi dell'art. 572 del c.c., se taluno muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, nè fratelli o sorelle, la successione si apre a favore del parente o dei parenti più prossimi, senza distinzione di linea.

Infatti, l'istituto della rappresentazione previsto agli art. 467 del c.c. e ss si applica solo nel caso in cui il chiamato all'eredità sia figlio o fratello del de cuius, il quale non vuole o non può accettare, in favore dei discendenti legittimi e naturali, i quali possono subentrare nel luogo e nel grado del loro scendente, e pertanto, succedono direttamente al de cuius.

Nel caso prospettato pertanto l'eredità andrà divisa solamente tra i cugini rimasti in vita, non potendo applicarsi l'istituto della rappresentazione difettandone i presupposti, in quanto il parente premorto del de cuius era suo cugino e non suo fratello o suo figlio, e i suoi discendenti non avranno alcun diritto successorio per la regola dell'esclusione per prossimità di grado di cui sopra.


Gianni F. chiede
martedì 03/04/2012 - Puglia
“Buonasera. Meno di un mese fa mia zia è deceduta senza legittimari, cioè senza figli, coniuge o ascendenti ancora in vita. Prima di morire ha voluto fare testamento presso un notaio in cui ha nominato me unico erede di tutti i suoi beni. Ora, detto testamento può essere impugnato dagli altri nipoti (figli delle sorelle defunte) per rivendicare la parte spettante loro di eredità o no?

Grazie per la risposta.”
Consulenza legale i 04/04/2012

Fra tutti i successibili, gli unici eredi che possono legittimamente impugnare il testamento per violazione dei propri diritti sono i legittimari. Solo questi ultimi, godendo di una quota di eredità loro riservata per legge, possono impugnare il testamento per violazione di legittima.

Tutti gli altri eredi possono impugnare il testamento esclusivamente per cause di nullità formale (mancanza dei requisiti di forma, testamento estorto, ecc.). Diversamente, il testamento rilasciato dal de cuius è pienamente valido ed efficace in tutto il suo contenuto, nè è necessaria alcuna spiegazione o giustificazione delle disposizioni in esso presenti. Invero, se il testamento possiede tutti i requisiti di forma e di sostanza, ed è stato rilasciato liberamente dal testatore, deve ritenersi valido ed efficace, e nulla possono opporre gli eredi non legittimari.


Franco chiede
martedì 03/04/2012 - Molise

“Buongiorno, vorrei porvi un quesito.
Una zia di mio padre è morta. Ora, tal zia non aveva ascendenti di ogni genere, e soprattutto non aveva figli. Gli unici parenti a lei prossimi sono i nipoti tra cui rientra anche mio padre. Prima di morire la zia ha richiesto un notaio affinché potesse fare testamento pubblico ed ha reso erede universale di tutti i suoi beni solo mio padre. Ora, la procedure è stata corretta o anche gli altri nipoti hanno diritto a parti dell'eredità e quindi potrebbero impugnare il testamento?

Grazie.”

Consulenza legale i 05/04/2012

Gli unici eredi, tra tutti i successibili, che possono impugnare un testamento per violazione dei propri diritti sono i c.d. legittimari che, elencati nell'art. 536 del c.c. (tra cui non rientrano i nipoti) godono di una quota di eredità riservata loro per legge.

Se il testamento possiede tutti i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge, e non sussistono i presupposti per un'impugnazione per cause di nullità (testamento estorto, mancanza dei requisiti formali) ed è stato liberamente rilasciato dal testatore, dovrà considerarsi pienamente valido ed efficace, e nulla potranno opporre gli eredi non legittimari.


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