Testi per approfondire questo articolo

La successione necessaria

Collana: Trattato dir. civ. Cons. naz. notariato
Pagine: 432
Data di pubblicazione: ottobre 2009
Prezzo: 60,00 -10% 54,00 €

Si analizza la disciplina della legittima e la sua incidenza nel sistema successorio, attraverso la disamina della categoria dei legittimari e degli strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento a difesa delle ragioni di questi ultimi. L'esegesi delle disposizioni normative conduce ad affermare che il principio dell'intangibilità della quota di riserva viene garantito non solo attraverso una tutela quantitativa della quota stessa, ma anche attraverso una tutela qualitativa, da... (continua)

Successioni mortis causa nella famiglia legittima e naturale

Editore: CEDAM
Collana: Biblioteca del diritto di famiglia
Data di pubblicazione: luglio 2012
Prezzo: 42,00 -10% 37,80 €

Attualmente, in Italia, la successione resta un fenomeno strettamente legato alla famiglia, poiché il codice detta le regole della successione necessaria (per le quali, come si è detto, buona parte del patrimonio deve essere destinato ai familiari) e perché, in assenza di manifestazione di volontà da parte del titolare di beni (testamento), alla sua morte gli stessi passano automaticamente ai familiari (successione legittima). Il dettato legislativo non... (continua)

Le successioni
[volume 4] La successione legittima e necessaria

Collana: Trattato di diritto civile
Pagine: 320
Data di pubblicazione: ottobre 2009
Prezzo: 38,00 -10% 34,20 €

L’opera, che apre la sezione del Trattato legato alla successione, analizza in modo estremamente approfondito e completo uno degli istituti classici del diritto privato, la successione legittima, al fine di offrire un quadro aggiornato e completo della materia. Il volume, frutto dell’esperienza professionale e didattica degli Autori, fornisce una lettura teorico-pratica della normativa contenuta nel codice, senza trascurare l’analisi della casistica più... (continua)

La successione necessaria

Collana: Nuova giurisprudenza dir. civile e comm.
Pagine: 528
Data di pubblicazione: aprile 2012
Prezzo: 50,00 -10% 45,00 €

L’opera analizza tutta la disciplina in tema di successione necessaria, esaminando le questioni legate ai soggetti di tale istituto (il coniuge, i figli e gli ascendenti) e quelle inerenti alla reintegrazione dei diritti dei legittimatari.

Il volume, frutto dell’esperienza professionale e didattica dell’Autore, fornisce una lettura teorico-pratica della normativa contenuta nel codice, senza trascurare l’analisi di quella speciale e della casistica più... (continua)


Art. precedente Art. successivo

Articolo 572

Codice Civile

Successione di altri parenti

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Dispositivo dell'art. 572 Codice Civile

Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea [74] (1).
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado [77] (2).

Note

(1) Si tratta di una terza categoria di chiamati, i parenti collaterali [v. 75], cioè gli zii e i cugini. Non si distingue tra parenti unilaterali [v. 570] o bilaterali.
Il meccanismo non opera in caso di adozione ordinaria [v. Libro I, Titolo VIII], che non fa sorgere vincoli di parentela tra adottato e adottante.

(2) Dopo le pronunce della Corte cost., ultimi nell'ordine di successione sono i fratelli naturali (che subentrano prima dello Stato) [v. 565 nota ].


Quesiti degli utenti che hanno ricevuto risposta dalla redazione di Brocardi.it

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it. Trattasi di quesiti per cui è stato richiesto il servizio di risposta a pagamento o che presentano particolare interesse giuridico in ragione del quale la redazione ha ritenuto di rispondere gratuitamente.

Quesito numero 1374
giancarlo diotallevi, martedì 2 novembre 2010, chiede:
se muore una zia senza lasciare prole,nè genitori,nè altri ascendenti,nè fratelli o sorelle ma solo 6 nipoti, figli di due fratelli a loro volta deceduti ma con le vedove tuttora in vita , a favore di chi si apre la sucessione e come viene ripartita?
Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°1374:

Il sistema successorio nel nostro ordinamento è previsto in modo completo; non manca mai un successore, perché se non vi aspirano parenti entro il sesto grado, la successione si deferisce allo Stato. In mancanza di testamento, eredi per eccellenza sono i discendenti legittimi e naturali il cui stato sia legalmente accertato.

Se mancano discendenti succedono i genitori o gli ascendenti legittimi. I genitori o gli ascendenti concorrono con il coniuge superstite concorrono e con i fratelli del de cuius.

L'art. 572 del c.c. prevede che se chi muore non lascia prole, né genitori o ulteriori ascendenti, né fratelli o loro discendenti, succedono gli altri parenti fino al sesto grado. Nel caso prospettato vige la regola per la quale i diritti dei discendenti dei fratelli sono sottratti alla regola dell'esclusione per prossimità di grado, in quanto nei loro confronti è ammessa la rappresentazione (sono quindi collaterali privilegiati). Nel caso di specie la successione si aprirà a favore dei 6 nipoti ai sensi dell'art. 468 del c.c. Fra pari grado la divisione avverrà in parti uguali, senza distinzione di linea.


Quesito numero 1597
Vittoria, venerdì 19 novembre 2010, chiede:

Riferendomi all'art. 572 della successione: è morta una mia cugina senza né fratelli né genitori. Esistono 20 cugini, 14 dalla parte materna e 6 dalla parte paterna. 5 cugini dalla parte paterna hanno fatto rinuncia, inoltre 3 cugini aventi diritto all'eredità nel frattempo sono morti. Come verrà distribuita l'eredità? E le spese di successione?
Grazie.


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°1597:

La successione e le spese della stessa verranno divise in parti uguali tra i 12 cugini rimasti (dai venti vanno tolti coloro che hanno rinunciato all'eredità e quelli premorti in quanto nei loro confronti non si applica l'istituto della rappresentazione). Essendo essi parenti di quarto grado e non essendoci parenti di grado più vicino al de cuius, saranno loro a ad avere diritto alla successione, così come previsto dall'art. 572 del c.c..


Quesito numero 1994
Alessandro, lunedì 3 gennaio 2011, chiede:

La moglie eredita 2/3 dell'intera proprietà dal marito premorto. Ora la moglie muore, è senza figli, né ascendenti, ed i parenti a lei più vicini, sono dei figli di cugini. Esistono però nipoti diretti del marito premorto. I nipoti posso vantare qualche diritto? A chi va l'eredità in assenza del testamento?


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°1994:

I nipoti del marito premorto non possono vantare alcun diritto in capo alla successione della moglie. In questo caso vige la regola di cui all'art. 572 del c.c., la quale prevede che se chi muore non lascia prole, nè genitori o ulteriori ascendenti, nè fratelli o loro discendenti, succedono gli altri parenti fino al sesto grado.
Di conseguenza, essendo i figli di cugini parenti di quinto grado, saranno loro ad avere diritto alla successione del de cuis.


Quesito numero 1995
graziella, lunedì 3 gennaio 2011, chiede:

Mio marito ha una zia vedova da diversi anni, questa zia non ha nè genitori, nè fratelli e sorelle e nemmeno figli. Mio marito è l'unico nipote in vita ed è figlio di una sorella anche lei deceduta. La mia domanda è: subentrano nell'eredità anche i nipoti dello zio (marito della zia in questione) deceduto molti anni fa?


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°1995:

I nipoti del marito (figli di suoi fratelli) sono per la moglie affini, e non parenti. Poiché gli affini sono esclusi, per scelta legislativa, dalla successione legittima, essi non potranno rivendicare alcun diritto sull'eredità della "zia", a meno che questa non li abbia chiamati all'eredità mediante testamento.


Quesito numero 2191
Franco, martedì 25 gennaio 2011, chiede:

Se muore una zia senza lasciare nè testamento, nè prole, nè genitori, nè altri ascendenti, ma ha solo un fratello e 10 nipoti (di cui 7 di altri fratelli ormai deceduti), a chi spetterà l'eredità?
Dato che il fratello della zia è ancora in vita, con quali proporzioni viene divisa eventualmente l'eredità con i nipoti?
E i figli dei nipoti subentrano anche loro nell'eredità? Se si, in che proporzione?


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°2191:

L'eredità andrà divisa in parti uguali tra i fratelli, sia in vita che deceduti. Nella quota spettante ai fratelli premorti subentreranno i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, ai sensi dell'art. 467 del c.c. e ss.

I figli dei nipoti non hanno diritto all'eredità della zia del loro ascendente poiché, come parenti di quinto grado, sono esclusi dalla presenza dei fratelli.


Quesito numero 2567
ottavia palumbo, venerdì 25 febbraio 2011, chiede:

E' morta da poco una cugina di mia madre, che non lasciato nè marito nè figli, ne fratelli nè sorelle, ma solo tre cugine, mia madre appunto, e due sorelle figlie di uno zia materna della defunta.
A mia madre andrà il 50% dell'eredità ed alle sorelle l'altro 50% o verrà spartita in parti uguali?
Grazie.


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°2567:

Tra parenti di pari grado la divisione avviene in parti uguali, senza distinzione di linea.
Le tre cugine riceveranno ciascuna un terzo dell'eredità.


Quesito numero 2687
Massimo, martedì 8 marzo 2011, chiede:

Muore un signore che non lascia nè moglie, nè figli, nè fratelli, nè sorelle, ma solo cugini e figli di cugini. In particolare, da parte materna rimane una sola cugina figlia dell'unica sorella della madre del de cuius; da parte paterna rimangono sette cugini figli di un fratello e di quattro sorelle del padre. Sono, altresì, in vita le due figlie di una cugina deceduta e la moglie ed i due figli di un altro cugino anch'esso deceduto.

Come verrà divisa l'eredità?

Fra gli otto cugini in parti uguali senza distinzione di linea oppure in sei parti in quanto figli di sei zii?

E gli eredi dei cugini deceduti (compreso il coniuge di un cugino deceduto) concorrono?

Ringraziando invio i migliori saluti.


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°2687:

Semplificando, in questo caso il de cuius ha lasciato i discendenti dei fratelli e delle sorelle dei propri genitori, ovverosia i suoi cugini. Si applica la regola secondo cui i parenti più vicini escludono quelli di grado più lontano. Più precisamente saranno i figli dei sei zii che parteciperanno alla divisione dell’eredità, in parti uguali, mentre restano esclusi dall'ordine della successione legittima i figli dei cugini in conseguenza dell’esistenza in vita di altri eredi legittimi di grado poziore, anche perché l’istituto della rappresentazione ex art. 467 del c.c. è operante solo a favore dei discendenti o dei fratelli/sorelle del de cuius.


Quesito numero 2770
Roberta, lunedì 14 marzo 2011, chiede:
è deceduto un fratello che era proprietario di un immobile, non ha ne moglie ne figli, in vita sono la madre e 4 fratelli. Come viene suddivisa l'eredità.
Grazie

Quesito numero 2825
azzurra, giovedì 17 marzo 2011, chiede:
Se un defunto era nello stesso stato di famiglia dei genitori e non ha ne moglie ne figli ma in vita ha madre e 4 fratelli, come viene divisa l'eredità?
Grazie

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°2825:

Salvo che il de cuius abbia disposto delle sue sostanze con testamento, alla sua morte si apre una successione legittima che vede applicato l’art. 571 del c.c. che regola il concorso dei genitori (o uno soltanto di essi) con fratelli e sorelle germani (figli degli stessi genitori) del defunto. Tutti sono ammessi alla successione del de cuius per capi, e la quota in cui succede il genitore non deve essere minore della metà del patrimonio.

Se vi sono fratelli o sorelle unilaterali, ciascuno consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani, salva in ogni caso la quota della metà a favore del genitore.

Quindi alla madre spetterà la metà, mentre, l’altra metà sarà suddivisa tra i 4 fratelli.


Quesito numero 2939
paolo, mercoledì 23 marzo 2011, chiede:
E'morto un cugino di mia madre, non ha lasciato testamento,non ha ne moglie ne figli ne fratelli,c'e' solo una zia in vita ,sorella del padre del defunto,e 14 cugini figli di fratelli e sorelle del padre del defunto.A chi va l'eredita'? Grazie
Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°2939:

Se chi muore non lascia prole, nè genitori o ulteriori ascendenti, nè fratelli o loro discendenti, succedono gli altri parenti fino al sesto grado. Vale la regola che i parenti più prossimi escludono quelli più lontani. Nel caso di specie, in virtù di tale regola, succederà solo la zia vivente, sorella del defunto, e resteranno esclusi i cugini, figli di altri fratelli e sorelle del defunto.


Quesito numero 2952
Celeste, giovedì 24 marzo 2011, chiede:
Un defunto lascia un immobile, tutti gli eredi sono in accordo a venderlo ad un dato prezzo ma soltanto uno si oppone. Come viene risolto il problema se un erede continua ad opporsi ad ogni occasione di vendita dell'immobile?
Grazie

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°2952:

Gli eredi possono sempre chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria (art. 713 del c.c.): se essa ha ad oggetto un immobile non divisibile, tale bene dovrebbe essere preferibilmente compreso nella porzione di uno o più coeredi. Naturalmente, l'attribuzione è subordinata al consenso dell'interessato, perché impone dei conguagli nei confronti degli altri eredi: pertanto, se nessuno è a ciò disposto, si fa luogo a vendita all'incanto (art. 720 del c.c.). Si ritiene che la volontà congiunta dei condividenti sia sovrana e possa stabilire di vendere a trattativa privata in deroga all'art. 720 c.c.

Nel caso di specie, manca una volontà unitaria dei coeredi. Pertanto, ai sensi dell'art. 721 del c.c., poiché i condividenti non sono d'accordo sulle condizioni di vendita dell'immobile indivisibile (i.e. il prezzo), queste modalità dovranno essere stabilite dall'autorità giudiziaria.


Quesito numero 2974
sara, venerdì 25 marzo 2011, chiede:
è morto un mio cugino. I suoi genitori sono anche essi defunti. Da parte del cugino defunto non c'è conige nè figli. Da parte del genitore paterno non ci sono fratelli nè sorelle. Da parte del genitore materno ci sono 2 sorelle viventi e altri 6 fratelli defunti. Ci sono inoltre 11 nipoti. Una zia vivente ha 2 figli mentre l'altra è nubile e non ha figli. Si chiede se i nipoti hanno diritto all'eredità.
Grazie

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°2974:

Se chi muore non lascia prole, nè genitori o ulteriori ascendenti, nè fratelli o loro discendenti, succedono gli altri parenti fino al sesto grado. Vale la regola che i parenti più prossimi escludono quelli più lontani. Nel caso di specie, in virtù di tale regola, succederanno solo le zie viventi, sorelle del defunto, e resteranno esclusi i cugini, figli di altri fratelli e sorelle del defunto.


Quesito numero 3707
Tiziana, sabato 7 maggio 2011, chiede:

Muore senza testamento una signora che non ha nè genitori, nè coniuge, nè figli,nè fratelli, nè sorelle superstiti. Ci sono in vita solo 5 figli (4 femmine ed 1 maschio) di fratelli e sorelle premorti e 1 figlia (morta) di un fratello premorto della de cuius, che ha 2 figli. Questi ultimi 2 figli rientrano nell'asse ereditario della signora defunta? O vi sono regole che stabiliscono una differenza nei diritti di successione per stirpe o per capi?


Quesito numero 4447
Giovanni, martedì 26 luglio 2011, chiede:
Muore Carmelo nel 2008, non ha fratelli o sorelle viventi (un fratello è morto senza moglie e figli nel 1997.
I genitori di Carmelo sono deceduti prima.
I nonni di Carmelo sono deceduti prima.
esiste viva una zia sorella del padre e decine di zii e zie deceduti prima di Carmelo.
esistono una miriade di cugini di parte materna e paterna alcuni vivi e altri deceduti con figli.
Il mio quesito è: dove mi devo fermare? Alla zia vivente, o ai cugini figli di zii e zie deceduti e se questi anche deceduti ai loro discendenti ?
Le quote vanno ripartite in testa agli zii o divise sulla base degli eredi ?
Grazie

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°4447:

Nelle successioni legittime, se chi muore non lascia prole, nè genitori o ulteriori ascendenti, nè fratelli o loro discendenti, succedono gli altri parenti fino al sesto grado. Qui vale la regola che il più vicino esclude gli altri. Nel caso prospettato, quindi, essendo la zia sorella del padre l'unico parente di terzo grado (i cugini viventi sono invece parenti di quarto grado e nei loro confronti non si applica il diritto di rappresentazione), la successione nel patrimonio del de cuius avverrà esclusivamente in capo ad essa.


Quesito numero 4897
Elza, martedì 24 gennaio 2012, chiede:
Muore senza testamento Riccardo,un signore che non ha genitori,nè coniuge,nè figli,nè fratelli,nè sorelle.
Aveva uno zio (il fratello della mamma), sposato con due figli, deceduto dieci giorni dopo di lui. Io sono la moglie (vedova) del fratello del padre di Riccardo ed ho un figlio. Vorrei sapere se mi spetta una parte dell'eredità.
Grazie

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°4897:

Se chi muore senza testamento non lascia prole, nè genitori o ulteriori ascendenti, nè fratelli o loro discendenti, succedono gli altri parenti fino al sesto grado. Gli zii sono parenti di terzo grado, di conseguenza sarà lo zio materno del de cuius ad aver diritto al conseguimento dell'eredità. Se il chiamato all'eredità (in questo caso lo zio fratello della mamma) muore senza avere accettato l'eredità, il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi, venendo a far parte del suo asse (trasmissione del diritto di accettazione).

La moglie del fratello (premorto) del padre del de cuius, o i suoi figli, non avranno diritto all'eredità o a parte di essa in quanto in tal caso non è applicabile l'istituto della rappresentazione (il quale è una devoluzione della chiamata rivolta ai figli e ai discendenti del primo istituito che non può o non vuole succedere), il quale richiede, per la sua attuazione, che il primo chiamato sia figlio o fratello del de cuis.


Quesito numero 5032
duilio curti, giovedì 1 marzo 2012, chiede:

Muore la cugina di mio padre senza eredi legittimi a parte due cugine vive. La de cuius aveva fatto testamento a favore di mio padre che però è morto prima della cugina. Chi eredita? Il testamento è valido ed ereditano i successori di mio padre? O il testamento non è valido ?


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5032:

Quando, pur in presenza di un testamento, per qualsiasi ragione la vocazione diretta non può avere efficacia per il tutto o per una parte dell'asse, si provvede secondo i veri criteri di devoluzione:

- si ha riguardo, di preferenza, alla sostituzione, con la quale il testatore provvede a sostituire la persona del chiamato nell'ipotesi che l'istituito non possa venire alla successione;

- in secondo luogo viene la rappresentazione. Essa si attua solo quando ne sussistano i presupposti, nel senso che se il chiamato all'eredità non può accettare, il beneficio passa ai suoi discendenti solo nell'ipotesi che il chiamato stesso fosse discendente o fratello del testatore (cosa da escludere nel caso di specie in quanto il chiamato era cugino della defunta);

- si avrà, poi, eventualmente, l'accrescimento: questo si applica quando sono chiamati insieme più eredi ed uno di questi non possa o non voglia succedere. In questo caso va mantenuta la destinazione tra le persone designate dal testatore. Venendo a diminuire il numero delle persone che concorrono, le porzioni aumenteranno come conseguenza della espansione del diritto dei chiamati.

- Se mancano i presupposti dell'accrescimento, la quota dell'erede va devoluta secondo le regole della successione legittima.

Nel caso di specie, qualora il testatore non avesse disposto una sostituzione e mancassero, come pare, i presupposti per l'applicazione dell'accrescimento, l'eredità dovrà essere devoluta secondo le regole della successione legittima in parti uguali a favore delle due cugine vive della defunta, non potendo, applicarsi l'istituto della rappresentazione.



Tag: Successione ereditaria, Accrescimento, Rappresentazione
Quesito numero 5144
valentina, giovedì 29 marzo 2012, chiede:

Ho una zia vedova senza prole, io sono la figlia di una sua sorella ancora in vita, al momento in vita c'è anche un suo fratello anch'egli senza prole e altri 5 nipoti, mia zia vuole fare testamento a mio favore. Volevo sapere se una volta deceduta la zia gli altri eredi possono entrare ugualmente nell'eredità.
Grazie


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5144:

Ai sensi dell'art. 587 del c.c. il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Il testamento è l'unico atto dato alle persone fisiche per una efficace esplicazione della volontà in ordine alla successione dei propri diritti. Il riconoscimento dell'autonomia testamentaria costituisce un supremo rispetto alla personalità del soggetto.
La libertà di disporre da parte del testatore trova come unico limite la c.d. "quota di legittima", riservata solo ad alcune categorie di successibili, che sono appunto i legittimari.
Il nostro codice prevede un elenco tassativo di legittimari, i quali sono: i discendenti legittimi e naturali, il coniuge, e , qualora manchino discendenti legittimi e naturali, anche gli ascendenti legittimi. Questi soggetti, al momento dell'apertura della successione, acquistano il diritto ad una quota parte del patrimonio del de cuius.
Il limite di rispetto, cui è sottoposto colui che abbia dei legittimari, è soltanto quello di non ledere quantitativamente l'ammontare della quota riservata. Tale limite viene meno, come nel caso posto all'attenzione, quando non vi siano legittimari. In tal caso varrà la volontà espressa in testamento dal de cuius e l'eredità sarà, dunque, devoluta solo nei confronti della nipote chiamata all'eredità stessa.



Tag: Legittimari, pubblicazione testamento
Quesito numero 5180
Franco, martedì 3 aprile 2012, chiede:

Buongiorno, vorrei porvi un quesito.
Una zia di mio padre è morta. Ora, tal zia non aveva ascendenti di ogni genere, e soprattutto non aveva figli. Gli unici parenti a lei prossimi sono i nipoti tra cui rientra anche mio padre. Prima di morire la zia ha richiesto un notaio affinchè potesse fare testamento pubblico ed ha reso erede universale di tutti i suoi beni solo mio padre. Ora, la procedure è stata corretta o anche gli altri nipoti hanno diritto a parti dell'eredità e quindi potrebbero impugnare il testamento?

Grazie.


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5180:

Gli unici eredi, tra tutti i successibili, che possono impugnare un testamento per violazione dei propri diritti sono i c.d. legittimari che, elencati nell'art. 536 del c.c. (tra cui non rientrano i nipoti) godono di una quota di eredità riservata loro per legge.

Se il testamento possiede tutti i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge, e non sussistono i presupposti per un'impugnazione per cause di nullità (testamento estorto, mancanza dei requisiti formali) ed è stato liberamente rilasciato dal testatore, dovrà considerarsi pienamente valido ed efficace, e nulla potranno opporre gli eredi non legittimari.



Tag: impugnazione difetto veridicità, pubblicazione testamento
Quesito numero 5187
Gianni F., martedì 3 aprile 2012, chiede:
Buonasera. Meno di un mese fa mia zia è deceduta senza legittimari, cioè senza figli, coniuge o ascendenti ancora in vita. Prima di morire ha voluto fare testamento presso un notaio in cui ha nominato me unico erede di tutti i suoi beni. Ora, detto testamento può essere impugnato dagli altri nipoti (figli delle sorelle defunte) per rivendicare la parte spettante loro di eredità o no?

Grazie per la risposta.

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5187:

Fra tutti i successibili, gli unici eredi che possono legittimamente impugnare il testamento per violazione dei propri diritti sono i legittimari. Solo questi ultimi, godendo di una quota di eredità loro riservata per legge, possono impugnare il testamento per violazione di legittima.

Tutti gli altri eredi possono impugnare il testamento esclusivamente per cause di nullità formale (mancanza dei requisiti di forma, testamento estorto, ecc.). Diversamente, il testamento rilasciato dal de cuius è pienamente valido ed efficace in tutto il suo contenuto, nè è necessaria alcuna spiegazione o giustificazione delle disposizioni in esso presenti. Invero, se il testamento possiede tutti i requisiti di forma e di sostanza, ed è stato rilasciato liberamente dal testatore, deve ritenersi valido ed efficace, e nulla possono opporre gli eredi non legittimari.



Tag: impugnazione difetto veridicità, pubblicazione testamento
Quesito numero 5218
Davide, venerdì 6 aprile 2012, chiede:

Buonasera, una risposta per cortesia : muore mio nonno, proprietario di beni e immobili, lascia in vita mia nonna , 3 figli , ed inoltre ci sono io nipote unico da parte di un altro suo figlio morto prematuramente già da tempo. Come verranno suddivise le parti ? Godo degli stessi diritti che avrebbe avuto il mio defunto padre ? Ringrazio anticipatamente della risposta.


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5218:

Nella successione legittima la legge determina un sistema completo di categorie di successibili, che vanno dai più stretti congiunti allo Stato. Eredi per eccellenza sono i discendenti legittimi e i naturali, i quali escludono tutti gli altri parenti. Essi concorrono solo con il coniuge del defunto.

Il concorso del coniuge con i figli è disciplinato dall'art. 581 del c.c., nel quale viene disposto che quando assieme al coniuge concorrano figli legittimi o naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

Nel caso in cui uno dei figli del defunto sia premorto, saranno chiamati alla successione i discendenti del premorto in virtù dell'istituto della rappresentazione disciplinato dall'art. 467 del c.c. che permetterà loro di subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente.

Nel caso prospettato, il defunto ha lasciato il coniuge e quattro figli, uno dei quali premorto. Di conseguenza, in base a quanto sopra affermato, al coniuge spetterà 1/3 dell'eredità, mentre i restanti 2/3 dovranno essere divisi tra i tre figli e il discendente del figlio premorto che succede per rappresentazione. A ciascun figlio e al discendente del figlio premorto spetterà 1/6 dell'eredità.



Tag: Successione legittima, Rappresentazione, concorso coniuge figli
Quesito numero 5234
Hector, lunedì 9 aprile 2012, chiede:
Muore senza aver fatto testamento un mio prozio, che è vedovo, senza figli, senza ascendenti. Aveva due sorelle (premorte): una con un figlio e l'altra con una figlia (premorta) che ha a sua un figlio maggiorenne. Quest'ultimo ha diritto ad una quota di eredità (ad esempio con la rappresentazione)?
Grazie.

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5234:

Nel caso in cui taluno muoia senza lasciare testamento, si apre la successione legittima in cui vige la regola dell'esclusione per prossimità di grado, ovvero il parente più prossimo esclude tutti gli altri.

In tale ambito, ai sensi dell'art. 570 del c.c. a chi muore senza lasciare prole, nè genitori o altri ascendenti, succedono i fratelli o sorelle in parti uguali.

Inoltre, occorre precisare che nel caso in cui i fratelli o le sorelle, quali primi chiamati all'eredità, non possano o non vogliano accettare, subentreranno nel luogo e nel grado del loro ascendente i discendenti legittimi o naturali in virtù dell'istituto della rappresentazione di cui all'[[467e ss cc]], che opera all'infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti ed il loro numero in ciascuna stirpe.

Nel caso prospettato, pertanto, il pronipote avrà diritto ad una quota ereditaria in quanto è subentrato nel luogo e nel grado della sua ascendente.



Tag: Successione legittima, successione dei fratelli e sorelle, diritto di rappresentazione
Quesito numero 5260
grazia, mercoledì 11 aprile 2012, chiede:
Muore un cugino di 2 grado senza lasciare eredi diretti cioe' senza coniuge, senza figli, senza fratelli e sorelle, senza genitori.
In vita ha tuttavia fatto un testamento nel quale ha devoluto il suo patrimonio ad una cugina (di 2° grado) In questo gli altri cugini possono intraprendere un'azione per riconoscimento del diritto ad una quota oppure no?
Grazia

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5260:

Ai sensi dell'art.587 c.c. il testamento è l'atto con cui un soggetto può disporre delle proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Con tale istituto il nostro ordinamento riconosce assoluta prevalenza alla volontà del testatore, in virtù del fatto che l'autonomia testamentaria costituisce un supremo rispetto alla personalità del soggetto.

Unico limite alla libertà testamentaria è rappresentato dal rispetto della c.d. quota legittima, e cioè una quota ereditaria riservata ad una determinata categoria di successibili denominati legittimari. Sono tali il coniuge, i discendenti sia legittimi che naturali ed in mancanza di questi ultimi gli ascendenti legittimi, unici soggetti ai quali la legge riconosce il diritto ad ottenere una quota ereditaria.

Nel caso di specie il defunto non aveva alcun legittimario, pertanto poteva disporre liberamente delle sue sostanze. Così ha fatto nominando erede testamentaria la cugina. Agli altri cugini la legge non riconosce alcun diritto a carico dell'eredità.

Quanto poco sopra detto è valido nei limiti in cui il testamento redatto dal defunto rispetti i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.



Tag: Legittimari, pubblicazione testamento
Quesito numero 5279
Antonio, venerdì 13 aprile 2012, chiede:
Muore senza testamento un signore che non ha genitori,nè coniuge,nè figli,nè fratelli,nè sorelle. Sia da parte materna che paterna vi sono in vita 7 cugini, mentre 5 sono i cugini deceduti, tutti con figli viventi. Le chiedo: In questo caso si applica l'art.572 del c.c. che esclude dall'eredità i figli dei cugini deceduti, facendo sì che l'eradita' venga divisa fra i soli 7 cugini viventi, oppure subentrano nella divisione dell'asse ereditario anche i figli dei cugini deceduti? Grazie
Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5279:

Ai sensi dell'art. 572 del c.c. se taluno muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti più prossimi, senza distinzione di linea, fino al sesto grado. Questo in virtù della regola in base alla quale il più prossimo esclude gli altri successibili.

Nel caso di specie, il defunto lascia 7 cugini viventi e saranno questi gli unici ad essere chiamati all'eredità, in quanto parenti più prossimi.

I figli dei 5 cugini premorti non potranno vantare alcun diritto a carico dell'eredità, in quanto vige la regola dell'esclusione per prossimità di grado. Non si applica in questo caso l'istituto della rappresentazione poichè, ai sensi dell'[[467]], tale istituto opera solo a favore dei discendenti dei fratelli o figli del defunto.



Tag: Successione legittima, successione di altri parenti
Quesito numero 5300
Carlo M, domenica 15 aprile 2012, chiede:

Buon giorno,
vorrei porre un quesito. E' morto mio cugino, senza lasciare eredi ascendenti o discendenti e non ha fatto testamento. Aveva però una sorella non germana deceduta tre anni fa, la quale ha avuto due figli, che sono viventi. Questi ultimi, prevalgono sui cugini (assieme a me siamo 10), oppure no? Grazie per la risposta.


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5300:

Nell'ipotesi in cui il defunto muoia senza lasciare testamento si applicano le disposizioni di legge relative alla successione legittima, regolate dal principio in base al quale il più prossimo esclude gli altri successibili.

Nel caso prospettato, il defunto aveva una sorella unilaterale premorta, lasciando due figli, tutt'ora viventi. Questi possono succedere nel luogo e nel grado della sorella, anche se unilaterale, in virtù del diritto di rappresentazione di cui agli artt. 467-468 del c.c. che permette ai discendenti delle sorelle (o dei fratelli) del defunto, che non possano o non vogliano accettare l'eredità, di subentrare nella posizione del loro ascendente.

Di conseguenza, i successibili più prossimi saranno i figli della sorella premorta del defunto, escludendo tutti gli altri.



Tag: Successione legittima, Rappresentazione, sorelle unilaterali
Quesito numero 5329
Lina, mercoledì 18 aprile 2012, chiede:
Buongiorno,
qualche giorno fa è mancata mia nonna materna, vedova. Mia nonna ha 3 figlie: mia mamma, e le mie 2 zie che non hanno coniuge né figli. Mia mamma ha due figli: me e mio fratello. Io, a mia volta ho 2 figli e mio fratello 1 figlio dalla prima moglie (ora separati) e 2 figli dall'attuale compagna.
Le mie 2 zie e mia mamma vorrebbero fare rinuncia e fare donazione a me e mio fratello SOLO della casa di mia nonna. E' possibile o devono rinunciare a tutti gli altri beni che mia nonna lascia in eredità? Inoltre, in caso di rinuncia da parte di zie e mamma, entrano in gioco anche i miei figli e quelli di mio fratello nell'eredità, e se sì, in che misura?

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5329:

Ai sensi dell'[[519]] la rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni. Ancora, la norma disciplina che la rinuncia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finchè, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme sopra indicate.

La rinuncia all'eredità è considerata negozio puro, ed è pertanto nulla se fatta sotto condizione, a termine o solo per parte.

Nel caso prospettato, le tre figlie della defunta non potrebbero rinunciare solamente alla casa dell'anziana nonna, in quanto tale rinuncia sarebbe nulla.

Qualora la madre decidesse di rinunciare alla sua quota ereditaria in favore dei figli e parimenti le due zie in favore degli stessi due nipoti, compirebbero una rinuncia traslativa che ha l'effetto di una accettazione tacita dell'eredità.

Nel caso in cui si realizzasse una siffatta rinuncia non avrebbero diritto alcuno a carico dell'eredità i discendenti di coloro a favore dei quali viene effettuata la rinuncia.



Tag: Rinuncia eredità
Quesito numero 5356
Davide, giovedì 19 aprile 2012, chiede:
mia moglie è morta prima di accettare l.eredita del padre e sono vivi madre e sorella..io sono sposato con la comunione dei beni..mi spetta una quota di eredità che spettava a lei...
Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5356:

Se il chiamato all'eredità muore senza aver accettato, il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi, venendo a fare parte del suo asse ereditario. Si verifica in questi casi la c.d. trasmissione del diritto di accettazione ai sensi dell'art. 479 del c.c..



Tag: trasmissione del diritto di accettazione
Quesito numero 5372
Alberto, sabato 21 aprile 2012, chiede:
Recentemente è mancato mio zio. Non ci sono altri parenti vivi tranne sua sorella (mia madre). Un terzo fratello - che ha avuto 4 figli dei quali, però, non abbiamo traccia da anni - è deceduto nel '91. In assenza di testamento, eredita solo mia madre o anche i figli del terzo fratello?
In alcuni siti sembra di capire che, essendo mia madre la parente più prossima, i nipoti siano esclusi, ma in altri siti sembra di capire il contrario. Mi potreste aiutare?
Grazie infinite,

Alberto

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5372:

In assenza di testamento si apre la c.d. successione legittima, che viene regolata dal principio dell'esclusione per prossimità di grado, ovvero il parente più prossimo esclude tutti gli altri.

Se taluno muore senza lasciare prole o genitori o altri ascendenti, la successione si apre in favore dei fratelli o delle sorelle.

Inoltre, in virtù dell'istituto della rappresentazione ai sensi dell'art. 467 del c.c., i discendenti legittimi o naturali del fratello o figlio del defunto succedono nel luogo e nel grado del loro ascendente che non voglia o non possa accettare l'eredità. Pertanto nei confronti di tali discendenti, non opera la regola dell'esclusione per prossimità di grado, vigendo il loro diritto di succedere per rappresentazione.

Detto questo, nel caso di specie l'eredità verrà suddivisa tra la sorella del defunto ed i 4 discendenti del fratello premorto, in virtù dell'istituto della rappresentazione.



Tag: Successione legittima, successione dei fratelli e sorelle, diritto di rappresentazione
Quesito numero 5422
Filippo, martedì 24 aprile 2012, chiede:
Buona sera.
Recentemente è mancata una mia cugina di nome Maria intorno agli 80 anni.
Non lascia genitori, nè fratelli nè sorelle (figlia unica), nè marito (morto prima della madre di lei), nè figli.
Dagli atti risulta che Maria sia l'unica proprietaria di un immobile, ricevuto in eredità alla morte della madre (periodo in cui il marito di Maria era già deceduto a causa di un incidente stradale).
Leggendo l'art. 572 c.c. dovrebbero succederle gli zii (se ho capito bene), che però sono morti lasciando prole (cugini di Maria).
1) l'eredità, in questo caso specifico, spetta agli zii (premorti) oppure ai cugini di Maria (sia di lato paterno che materno)? Come vengono calcolate le rispettive quote?
2) i parenti del marito (cugini di lui), morto prima che Maria ricevesse in eredità l'immobile dalla madre, possono vantare diritti successori?
Grazie in anticipo per la Vostra cortese risposta.

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5422:

Nella successione legittima, la legge prevede un sistema completo di categorie di successibili che vanno dal parente più vicino fino allo Stato. Vige la regola dell'esclusione per prossimità di grado, in virtù della quale il parente più prossimo esclude tuti gli altri.

In tale ambito, nel caso in cui taluno muoia senza lasciare prole, nè genitori o altri ascendenti, nè fratelli o sorelle, la successione si apre in favore dei parenti più prossimi, senza distinzione di linea (art. 572 del c.c.).

Nel caso posto all'attenzione, i parenti più prossimi risultano i cugini della defunta, parenti di quarto grado ai sensi dell'art. 76 del c.c.. Saranno loro gli unici a vantare diritti a carico dell'eredità.

Diversamente, i parenti del marito della defunta, tra l'altro premorto, non potranno vantare alcun diritto a carico dell'eredità in quanto questi risultano legati alla defunta dal vincolo dell'affinità, ovvero un riflesso della parentela. La legge, infatti, stabilisce che tra gli affini non esistano diritti successori.



Tag: Successione legittima, successione di altri parenti
Quesito numero 5438
Giovanni Corte, giovedì 26 aprile 2012, chiede:

ad una mia zia defunta è arrivato un rimborso con vaglia della Banca d'Italia dall'Azienda dell'Entrate. chi ha diritto alla sua riscossione se la stessa era nubile,non aveva figli, tutti i suoi fratelli (10)sono deceduti. Siamo rimasti in 10 cugini e due figli di cugini(deceduti). domanda: quest'ultimi hanno diritto ad una quota parte del rimborso?
In attesa di una Vostra gradita risposta, porgo distinti saluti
Trieste 26 aprile 2012


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5438:

Nella successione legittima vige la regola dell'esclusione per prossimità di grado, in base alla quale il parente più prossimo esclude tutti gli altri.

Se taluno muore senza lasciare prole, nè genitori nè altri ascendenti, nè fratelli o sorelle, la successione si apre nei confronti del parente o dei parenti più prossimi, senza distinzione di linea.

Pertanto, nel caso prospettato i dieci cugini della defunta saranno i parenti più prossimi che potranno vantare diritti successori ed escluderanno tutti gli altri in base alla predetta regola dell'esclusione per grado.



Tag: Successione legittima, successione di altri parenti
Quesito numero 5454
Edoardo, venerdì 27 aprile 2012, chiede:

Recentemente è deceduta una sorella nubile di mio padre anche lui deceduto.
Mio padre ha lasciato mia madre e quattro figli
Una sorella del de cuius ha lasciato 6 figli.
Un altro figlio della sorella è deceduto anche lui lasciando la moglie e quattro figli.
In assenza di testamento chi eredita? I 4 figli e la vedova del del fratello.
I 6 figli della sorella deceduta e la vedova e i 4 figli del figlio deceduto.
Grazie infinite
Edoardo Murgia


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5454:

Ai sensi dell'art. 570 del c.c., mancando discendenti legittimi e naturali, i fratelli hanno sempre titolo per la successione legittima. Per la successione dei fratelli si potrebbe anche parlare di collaterali privilegiati, nel senso che, ammettendosi nei loro confronti la rappresentazione, non si applica a danno dei loro discendenti la regola che il prossimo esclude i remoti.

Di conseguenza, se i tre fratelli della defunta sono premorti ad essa, in virtù dell'istituto della rappresentazione verranno alla successione i loro discendenti. Pertanto, l'eredità dovrà essere suddivisa prima in tre quote uguali ciascuna spettante ai tre fratelli della defunta. Poi, la quota spettante a ciascun fratello premorto si dovrà suddividere tra i suoi discendenti che succedono al loro ascendente per rappresentazione. I coniugi dei fratelli premorti non avranno, invece, alcun diritto ereditario sui beni della defunta.



Tag: successione dei fratelli, diritto di rappresentazione
Quesito numero 5461
corte giovanni, venerdì 27 aprile 2012, chiede:
Mia zia è morta all'età di 87 anni era nubile, non aveva figli, non ci sono in vita fratelli e sorelle essendo tutti deceduti, ma soltanto 9 nipoti e due figli di nipoti prematuramente scomparsi. Questi ultimi hanno diritto ad una quota di eredità? Ringraziando in anticipo porgo distinti saluti
corte giovanni

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5461:

Nella successione legittima, la legge ha previsto un sistema completo di categorie di successibili che vanno dai parenti più stretti fino allo stato. In tale ambito vige la regola dell'esclusione per prossimità di grado, che incontra però un limite nel diritto di rappresentazione.

In virtù di tale istituto, i discendenti legittimi o naturali del figlio o fratello del de cuius che non possa o non voglia accettare l'eredità, possono subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente ([[467 cc e ss]]), succedendo direttamente al de cuius.

Inoltre, ai sensi dell'art. 469 del c.c. la rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti ed il loro numero in ciascuna stirpe.

Fatte dunque queste dovute premesse, nel caso prospettato gli unici parenti più prossimi della defunta erano i fratelli e le sorelle tutti premorti. Sussistono quindi i presupposti per l'applicazione del diritto di rappresentazione, in virtù del quale potranno succedere alla defunta sia i nipoti che i pronipoti poichè la rappresentazione opera all'infinito.

E' opportuno ricordare che la divisione va fatta per stirpi e pertanto l'eredità andrà suddivisa prima per il numero dei fratelli e delle sorelle premorti e poi dovrà suddividersi tra i nipoti la quota che sarebbe spettata a ciascun genitore. Ai pronipoti spetterà infine la quota che sarebbe spettata a sua volta al loro genitore (nipoti premorti della defunta zia).



Tag: Successione legittima, diritto di rappresentazione
Quesito numero 5474
Carlo, domenica 29 aprile 2012, chiede:
Non sono sposato.
Ho due nipoti figli distinti dei miei due fratelli (un figlio a testa)
Uno dei due nipoti è stato adottato nel 2005.
1) E' vero che in caso di morte dei miei fratelli e successiva mia morte e in mancanza di mio testamento eredita solo il nipote figlio naturale di un mio fratello, mentre l'altro no?
2) In caso di morte di un fratello con figlio adottato e successivo mio decesso, il figlio (cioè mio nipote "adottato") gode della mia stessa eredità, o il fratello rimasto in vita ha diritto a tutta l'eredità? (sempre in mnacanza di mio testamento).
==
Mi sembra che,nonostante le recenti leggi sulle adozioni, l'adottato abbia solo diritti nei confronti dell'eredità dei genitori e non dei nonni o zii.
Il che starebbe a significare che è necessario testamento scritto di nonni o zii anche a suo favore per avere godere della stessa eredità del cugino.
Cordiali saluti
Carlo

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5474:

L'art. 567 del c.c. prevede una completa equiparazione dei figli legittimati ed adottivi ai figli legittimi. Viene altresì disposto che i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti. Questa è la regola per la c.d. "adozione ordinaria". Tuttavia, va precisato che il sistema delle adozioni ha subito una radicale riforma con l'entrata in vigore della l. 184/1983 che ha distinto l'adozione di minorenni, che comporta l'acquisto da parte dell'adottato dello stato di figlio legittimo dell'adottante, rispetto all'adozione dei maggiorenni.

Da tale assetto normativo discende che per i minori adottati ai sensi della nuova disciplina, lo status di figlio legittimo non è più limitato ai soli parenti in linea retta, estendendosi anche ai parenti in linea collaterale. Ai sensi dell'art. 27 l. 184/1983 " per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali acquista e trasmette il cognome". Ne consegue che il disposto dell'art. 567 c.c., secondo il quale i figli adottivi sono estranei ai parenti dell'adottante, va inteso correttamente applicabile ai soli casi di adozione ordinaria del maggiorenne o del minore in casi particolari.

Dal punto di vista successorio, però, va detto che i diritti ereditari spettanti all'adottato sono limitati alla successione del solo adottante, in virtù del principio generale per cui l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, nè tra l'adottato e i parenti dell'adottante. In tali casi, qualora i parenti dell'adottante volessero lasciare parte del patrimonio all'adottato, dovrebbero redigere testamento da cui far risultare tale loro volontà.



Tag: Adozione, successione dell'adottato
Quesito numero 5491
rita carrozza, lunedì 30 aprile 2012, chiede:
salve,
muore il marito e lascia la moglie ma senza nè figli nè fratelli nè genitori.
Due figlie del fratello morto reclamano parte dell'eredità ma il de cuius non ha lasciato testamento.
Hanno diritto all'eredità anche se la moglie è in vita ed eventualmente in che proporzione? (sono considerate pronipoti in quanto figlie dell'unico fratello deceduto?)
Può citarmi anche gli articoli a cui si fa riferimento?
Grazie

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5491:

L'art. 583 del c.c. dispone che in mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

Pertanto, nel caso prospettato, sarà il coniuge superstite l'unico soggetto a vantare diritti a carico dell'eredità del de cuius. Nessun diritto spetterà invece ai discendenti del fratello premorto del de cuius.



Tag: Successione legittima, coniuge superstite
Quesito numero 5541
Rita Carrozza, sabato 5 maggio 2012, chiede:

riferimento quesito 5491
Chiedevo seguente chiarimento
il de cuius ha lasciato moglie in comunione di beni e due nipoti del fratello premorto. In base all'art. 583 vedo che i discendenti del fratello possono succedere in rappresentazione. Cosa significa? allora non è vero che la moglie eredita tutta la parte del marito.
Se ereditano anche le figlie del fratello quale è la proporzione dell'eredità spettante alla moglie e quale quella spettante eventualmente alle nipoti?
Se ci sono altri articoli al riguardo potete citarli?
Grazie


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5541:

In merito al chiarimento richiesto si precisa quanto segue.

La norma rilevante nel caso posto all'attenzione non è l'art. 583 del c.c. bensì l'art. 582 del c.c. che disciplina il concorso tra il coniuge superstite e i fratelli o sorelle del de cuius.

In base alle regole della successione legittima, se con il coniuge succedono uno o più fratelli del de cuius l'eredità si devolve 2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli.

Se il fratello del de cuius risulta premorto, subentreranno nel luogo e nel grado del loro ascendente i suoi discendenti legittimi o naturali in virtù dell'istituto della rappresentazione disciplinato all'[[467 e ss cc]].

Pertanto, nel caso concreto alla moglie superstite andranno i 2/3 dell'eredità del marito defunto e alle due nipoti (e non pronipoti) del de cuius, figlie del fratello premorto, andrà il restante terzo dell'eredità.



Tag: concorso coniuge fratelli premorti
Quesito numero 5556
Gennaro, domenica 6 maggio 2012, chiede:

Gennaro domenica 6/05/2012
Buon giorno al nonno materno muore la prima moglie da cui nasce mia madre unica figlia.
Il nonno si risposa ed ha tre figli con quest'altra moglie.
Successivamente dà la proprietà della prima moglie a mia madre senza nessun vincolo.
Muore il nonno e dividono la proprietà in quattro parti uguali.
Muore l'altra moglie ed i tre figli si dividono la proprietà.
Fin qua tutto ok, muore uno dei tre figli che non è sposato ed ha delle proprietà e dei risparmi alle poste intestate a lui ed una sorella.
Vorrei sapere a mia madre cosa spetta dall'eredità del fratellastro per la legge, ma considerato fratello a tutti gli effetti.
In attesa di una Vostra gradita risposta ringrazio.
Gennaro


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5556:

Ai sensi dell'art. 570 del c.c. a colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. La norma precisa poi al secondo comma che i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani, ovvero la c.d. quota di fatto.

Nel caso posto all'attenzione, secondo la legge (indipendentemente dai rapporti affettivi che possono intercorrere tra i fratelli e le sorelle unilaterali) la sorella unilaterale avrà diritto alla metà della quota che in concreto andrà agli altri fratelli germani del de cuius.



Tag: concorso tra germani e unilaterali
Quesito numero 5588
Piera Pulina, martedì 8 maggio 2012, chiede:
Salve, gentilmente chiedo una risposta al seguente quesito:
se chi muore senza lasciare figli, nè coniuge, nè genitori, nè fratelli o sorelle, nè testamento, lascia una zia vivente(sorella della madre o del padre)e dei cugini, figli di altri zii materni o paterni deceduti prima del de cuius, a chi spetta l'eredità? Possono i cugini rivendicare il diritto di rappresentazione in luogo dei loro genitori?
Grazie.

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5588:

Nella successione legittima, il nostro ordinamento prevede un sistema completo di categorie di successibili che vanno dai più stretti congiunti fino allo Stato. Regola cardine è quella dell'esclusione per prossimità di grado, in base alla quale il più prossimo esclude tutti gli altri.

Ai sensi dell'art. 572 del c.c. se taluno muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si pare in favore del parente o dei parenti più prossimi, senza distinzione di linea. La norma specifica inoltre che la successione non ha luogo oltre il sesto grado.

Nel caso prospettato la successione si apre in favore dell'unica zia vivente, parente di terzo grado del de cuis ai sensi dell'art. 76 del c.c.. I cugini invece risultano parenti di quarto grado, e pertanto sono esclusi dalla successione per la presenza della zia in quanto parente più prossima del defunto.

Il diritto di rappresentazione non trova applicazione in questo caso perchè ai sensi dell'[[467 cc e ss ]] tale istituto opera solamente quando il chiamato sia figlio o fratello del de cuius, in favore dei suoi discendenti legittimi o naturali, che succedono nel luogo e nel grado del loro ascendente quando questo non possa o non voglia accettare l'eredità. Essendo i cugini discendenti degli zii del de cuius non potrà trovare applicazione il diritto di rappresentazione. Pertanto l'eredità andrà devoluta alla zia del defunto, parente più prossima che esclude tutti gli altri.



Tag: successione di altri parenti
Quesito numero 5665
vale, martedì 15 maggio 2012, chiede:
salve... Se dovesse mai mancare mio zio nonchè mio padrino dal battesimo (fratello di mio padre defunto da un anno) erediterèi qualcosa x legge da mio zio? Grazie
Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5665:

Ai sensi dell'art. 570 del c.c. a colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

Nel caso in cui uno dei fratelli non possa o non voglia accettare l'eredità, in virtù dell'istituto della rappresentazione disciplinato all'[[467 e ss cc]], i discendenti legittimi o naturali succederanno in luogo e nel grado del loro ascendente.

Pertanto, nel caso prospettato, se lo zio non ha discendenti o genitori e non dispone diversamente con apposito testamento, l'eredità verrà devoluta al fratello premorto, al quale succederà il figlio in base all'istituto della rappresentazione di cui sopra.



Tag: diritto di rappresentazione
Quesito numero 5705
FABRIZIO cedrone, giovedì 17 maggio 2012, chiede:
muore un fratello senza lasciare prole,nè genitori, nè fratelli o sorelle viventi. Lascia 3 nipoti figli di un fratello premorto, e 1 nipote figlio di un altro fratello premorto . Le quote di eredità vengono ripartite tra i fratelli e poi tra nipoti?
Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5705:

Nel caso prospettato viene in rilievo l'istituto della rappresentazione disciplinato all'[[467 e ss cc]], in virtù del quale i discendenti legittimi o naturali del fratello (o sorella) o del figlio del de cuius, subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente che non possa o non voglia accettare l'eredità.

Nella rappresentazione la divisione dell'eredità si fa per stirpi, intendendo per stirpe il gruppo di discendenti di ciascun chiamato.

Pertanto, nel caso posto all'attenzione l'eredità andrà divisa prima in due parti perchè due erano i fratelli premorti del de cuius e, successivamente, la quota spettante a ciascuno dei due fratelli premorti verrà suddivisa tra i discendenti di ciascuno di questi, tre da un lato e uno dall'altro.



Tag: Successione legittima, diritto di rappresentazione, figli di fratelli premorti
Quesito numero 5771
vanda cardarelli, mercoledì 23 maggio 2012, chiede:
salve, gentilmente volevo una risposta al seguente quesito: come sono le quote per una successione in cui il de cuius lascia:
coniuge senza figli
1 sorella
3 nipoti (figli di un'altra sorella pre-morta.
grazie

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5771:

Ai sensi dell'art. 582 del c.c. al coniuge saranno devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri.

Pertanto, nel caso prospettato al coniuge andranno i due terzi dell'eredità, mentre il restante terzo dovrà essere suddiviso in due quote tra la sorella rimasta in vita e la sorella premorta, la cui quota dovrà essere suddivisa tra i suoi tre figli. Infatti, in virtù dell'istituto della rappresentazione,ai sensi dell'[[467 cc e ss]], alla sorella del de cuius che non possa o non voglia accettare l'eredità, subentreranno i suoi discendenti (nel caso tre), i quali succederanno direttamente al de cuius.



Tag: Successione legittima, concorso tra coniuge e sorelle
Quesito numero 6897
Maria, sabato 27 ottobre 2012, chiede:
Muore una zia che non ha più marito, non ha mai avuto figli, né sorelle o fratelli perchè sono tutti morti,

rimangono a questa donna solo 9 nipoti che sono figli di due sorelle morte:
- 2 figli di una sorella (morta)
- 7 figli dell'altra sorella (morta anch'essa).

Non essendoci un testamento, questi 9 nipoti come ereditano?
Tutti in parti uguali oppure si divide l'eredità in due parti: 50 % ai due figli di una sorella e l'altro 50 % ai sette figli dell'altra sorella?

Vi ringrazio.

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°6897:

Nella successione legittima la legge disciplina in maniera completa il sistema successorio, prevedendo diverse categorie di successibili fino al sesto grado di parentela.

Quando chi muore non lascia prole, né genitori, né altri ascendenti , la successione si apre in favore dei fratelli e delle sorelle. Se anche questi sono premorti, verranno alla successione i discendenti di questi ultimi, in virtù del diritto di rappresentazione ex art. 467 del c.c., in base al quale i discendenti legittimi o naturali subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l'eredità. E' bene precisare, inoltre, che la rappresentazione ha luogo all'infinito e la divisione dell'asse ereditario va fatta per stirpi.

Pertanto, nel caso di specie, la successione si apre in favore dei nipoti della defunta, discendenti delle due sorelle premorte, dividendo in due parti l'eredità, ovvero il 50 % andrà ai due figli di una sorella e l'altro 50 % ai sette figli dell'altra sorella.



Tag: successione di altri parenti, diritto di rappresentazione
Quesito numero 6985
Stefano, venerdì 9 novembre 2012, chiede:
Salve, volevo porre il mio caso a vostra gentile analisi:
deceduto cugino di 1° grado di mio padre premorto (figlio di sorella del padre di mio padre), era figlio unico, genitori entrambi premorti, senza figli, subentrano quindi come eredi i cugini. Gli eredi legittimi del cugino di 1° grado premorto del de cuius, (che siamo io e mia madre) non hanno anch'essi diritto ad una quota di eredità ? Per quale strano motivo una volta deceduto il cugino di 1° grado non possono più subentrare i discendenti dello stesso?

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°6985:

Si deve purtroppo confermare che nel caso proposto gli eredi legittimi del cugino premorto non succedono per rappresentazione in luogo del loro ascendente/coniuge.
Innanzitutto, l'istituto della rappresentazione non opera certamente a favore del coniuge, ma solo dei discendenti di colui che non può o non vuole divenire erede: ciò risulta chiaramente dalla lettura della norma, "La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente" (art. 467 del c.c., primo comma).
Inoltre, il diritto di rappresentazione sussiste esclusivamente in capo ai discendenti di colui che sia figlio o fratello del de cuius, non cugino. Anche questo aspetto risulta chiaramente dal dettato del codice civile, "La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto" (art. 468 del c.c.).

E' bene precisare che, se non fossero in vita parenti più prossimi del de cuius (gli altri suoi cugini), i discendenti del cugino premorto (non il suo coniuge), sarebbero chiamati all'eredità in qualità di parenti di quinto grado (art. 572 del c.c.).

I limiti stabiliti in tema di rappresentazione costituiscono una scelta non sindacabile del legislatore. La dottrina ha dapprima ravvisato la ratio della norma in questione nella protezione della famiglia legittima e, più precisamente, della stirpe legittima del de cuius. Si è poi dato conto di un progressivo spostamento della tutela dalla famiglia del defunto a quella del mancato successore: tuttavia, la giurisprudenza non ha mai ritenuto che fosse venuto meno il carattere eccezionale della rappresentazione nel sistema successorio: "Questa opera infatti in deroga ai principi generali sull'ordine dei successibili, anteponendo nelle ipotesi di cui agli artt. 467 e 468 c.c., i discendenti del chiamato, che non voglia o non possa accettare, a quegli che sarebbero stati - altrimenti - chiamati in linea ulteriore. Ed è evidente che il margine di estensibilità di una tale deroga, che esprime una valutazione squisitamente discrezionale del legislatore, non può essere divaricato senza impingere in quella discrezionalità. Il che neppure al Giudice delle leggi è consentito, dovendo anche i più sofisticati strumenti decisori a sua disposizione (sentenze additive, manipolative, etc.) rispettare la nota linea di confine che separa la funzione sindacatoria della Corte Costituzionale da quella propriamente normativa riservata al Parlamento" (Cass. 3051/1994).



Tag: Successione legittima, diritto di rappresentazione
Quesito numero 7064
ersilia, domenica 18 novembre 2012, chiede:
buongiorno
mio marito, orfano di genitori e figlio unico, ha ereditato beni prima del nostro matrimonio, in caso di sua morte, non avendo noi figli e avendo lui in vita solo zii da parte dei suoi genitori, come viene ripartita l'eredita, rientrano anche gli zii nella successione?

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°7064:

La vocazione legittima opera quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le categorie di chiamati sono: il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e infine lo Stato, secondo l'ordine fissato dalla legge (art. 565 del c.c. e ss.).

A colui che muore senza figli, nè fratelli o sorelle o loro discendenti e senza ascendenti, al coniuge spetta l'intera eredità. Gli zii del defunto, quindi, alla luce delle regole sulla vocazione legittima, non avranno diritto all'eredità.



Tag: Successione legittima
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