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Dispositivo dell'art. 1241 Codice Civile

Quando due persone (1) sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

Note

(1) Anche se la norma parla di «persone» ciò che rileva è che i crediti devono appartenere a due patrimoni diversi, anche se poi il titolare di essi sia un unico soggetto (es.: la compensazione opera anche tra colui che ha accettato un'eredità con beneficio d'inventario [v. 484] e il patrimonio ereditario [v. 1253]).


Ratio Legis

La compensazione risponde ad esigenze di economia degli atti giuridici (è inutile dar luogo a due adempimenti reciproci, quando entrambi possono essere evitati) e di garanzia (il creditore evita così il rischio di adempiere senza ricevere a sua volta l'adempimento).

Quesiti degli utenti

Quesito numero 5188
Giuseppe, martedì 3 aprile 2012 , chiede:
Devo ricevere dal condominio delle somme dovutemi per danni subiti al mio appartamento già deliberati ed approvati all'unanimità. Ho chiesto all'amministratore la compensazione in base all'art.1241 e1242 del c.c.delle spese condominiali.
E mi risposto che non è possibile.

Ringrazio per una eventuale risposta distinti saluti. Giuseppe

Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°5188 del mercoledì 4 aprile 2012 :

L'obbligo di partecipazione alle spese condominiali è stato ritenuto, da giurisprudenza prevalente, una obbligazione "propter rem", ossia un impegno che segue la cosa privata. L'accento è stato posto, infatti, sulla stretta connessione tra detto obbligo e la contitolarità del diritto di proprietà che ciascun condomino vanta sui beni comuni. Quanto dovuto a titolo di oneri condominiali non può essere compensato con eventuali somme dovute al singolo condomino per il ristoro di eventuali danni subiti dalla cosa comune alla proprietà individuale. Non si può compensare un credito dovuto a titolo di oneri condominiali attinenti alla gestione economica della "collettività" con un credito privato a titolo di risarcimento danni. Al condomino non rimane che corrispondere quanto dovuto a titolo di spese condominiali, ferma restando la possibilità di avviare un autonomo procedimento giudiziario per ottenere il risarcimento dei danni subiti.



Tag: Compensazione, condominio, ripartizione spese condominiali
Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.