È escluso dalla successione come indegno[306, 309]:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale (1);
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (2);
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile [con la morte] (3), con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa (4) in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
4) chi ha indotto con dolo [1439] o violenza [1434] la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata [684];
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (5).
(1) Ad esempio, sono cause di esclusione della punibilità (per le quali un soggetto pur avendo commesso un reato, non può essere punito) la legittima difesa (art. 52 c.p.) o lo stato di necessità (art. 54 c.p.). Si precisa che, in questa sede, l'espressione «cause di esclusione della punibilità» va intesa in senso lato, fino a ricomprendere, oltre alle circostanze in presenza delle quali si esclude l'irrogazione della pena, anche quelle in presenza delle quali è esclusa la stessa configurabilità del reato.
(2) Ad esempio, istigazione o aiuto al suicidio (art. 580, ultimo comma, c.p.).
(3) Il riferimento alla pena di morte deve ritenersi soppresso a seguito dell'abolizione della stessa sia per i delitti previsti dal codice penale (art. 1 d.lgs.lgt. 10-8-1944, n. 224) sia per quelli previsti da leggi speciali diverse dal codice penale militare di guerra (d.l. 22-1-1948, n. 21 e l. 13-10-1994, n. 589).
(4) Cioè, sostanzialmente e volutamente infondata.
(5) Ossia lo ha usato pur sapendo che era falso.
L'indegnità è da considerarsi una sanzione di tipo civilistico, nella quale incorre chiunque abbia tenuto uno dei comportamenti previsti dall'art. 463. Essa non impedisce, pertanto, l'acquisto dell'eredità, ma fa sì che, su domanda degli interessati, quest'ultimo venga posto nel nulla da una sentenza del giudice.
La sanzione in esame è stata prevista perché è ingiusto consentire l'acquisto dell'eredità ad una persona che ha compiuto a danno del defunto dei fatti particolarmente gravi.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
230Il criterio informatore dei progetto, che l'indegnità non determina una vera e propria incapacità, ostativa all'acquisto ereditario, ma è una causa di esclusione operativa in virtù della sentenza del giudice, secondo il principio per cui indignus potest capere sed non potest retinere, è state generalmente approvato.
Qualificata in questo senso la natura dell'istituto, sono sorte due questioni di carattere generale a proposito dell'art. 463 del c.c., che enumera i casi di indegnità.
231La prima questione si ricollega al criterio adottato dall'art. 6 n. 1 del progetto, di escludere l'indegnità di chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, quando ricorrono le cause di non punibilità previste dagli articoli 51, 52 e 54 del codice penale. E' stata suggerita, per la preoccupazione derivante dalla mancata menzione di altre ipotesi in cui l'indegnita sarebbe dovuta essere esclusa, l'introduzione di un articolo, di portata generale, nel quale fosse stabilito che la disposizione dell'art. 6 del progetto non deve trovare applicazione quando esiste una delle cause che escludono l'imputabilità o la punibilità, secondo le norme del codice penale, o quando si tratta di reato commesso in stato di eccesso di difesa o per causa di onore.
Per ciò che riguarda l'espresso richiamo all'esclusione dell'imputabilità, nel caso preveduto nel n. 1 dell'art. 6 del progetto, mi è sembrata superflua la modificazione proposta. Poiché infatti il progetto richiede la volontarietà del fatto, è indubbio che, quando è esclusa l'imputabilità, non può ammettersi indegnità dell'autore del fatto, perché, essendo questi incapace di intendere e di volere, viene meno il presupposto dell'indegnità e cioè la volontarietà del fatto lesivo.
D'altra parte, il richiamo generico delle norme contenute nel codice penale, per tutti i casi d'indegnità, altererebbe la configurazione giuridica dell'indegnità a succedere, la quale non deve essere considerata come una pena accessoria o un effetto penale della condanna, bensì come una sanzione civile, rimovibile dalla volontà dell'offeso, e fondata sul fatto della volontaria offesa alla personalità fisica e morale del de cuius. Ho preferito perciò, nella configurazione delle cause d'indegnità, considerare i1 fatto illecito che dà causa all'indegnità in sè e per sè, prescindendo dalla valutazione che ne fa il legislatore in sede penale per le diverse finalità repressive. Tuttavia, per venire incontro all'esigenza manifestatami, di formulare in modo più completo i richiami alla legge penale, ho adottato nel n. 1 dell'art. 463 del c.c. una dizione più generica, affermando che l'indegnità non sussiste quando ricorra una delle cause che escludono la punibilità.
Non ho infine accolto la proposta di escludere l'indegnità per i reati commessi per eccesso di difesa o per causa di onore. Se l'eccesso di difesa è colposo, non c'è indegnità; ma se è doloso, non vi è motivo di escluderla. Se il reato è stato commesso per causa di onore, è ovvio che, essendo a base dell'indegnità l'offesa volontaria al de cuius, questa sussiste anche se l'atto è stato determinato da apprezzabili motivi morali o sociali.
D'altra parte, se avessi dovuto seguire in tutto tale criterio, avrei dovuto escludere l'indegnità, non soltanto per le cause di onore, ma per tutti gli altri motivi che diminuiscono la responsabilità. Ciò mi è sembrato eccessivo e ho limitato la previsione alle cause che escludono la punibilità, in quanto, discriminato il fatto, l'iniuria viene eliminata o perde ogni carattere di gravità.
232L'altra questione, concernente il coordinamento fra l'istituto dell'indegnità e la legge penale, è sorta a proposito dell'art. 541 del c.p. che stabilisce la perdita dei diritti successorI a carico di chi sia stato condannato per taluni reati in danno della persona della cui successione si tratta.
E' stato perciò proposto di contemplare fra i casi d'indegnità anche quello di chi abbia riportato la condanna preyista nell'art. 541 predetto.
A ciò sono stato contrario, perché, pur essendovi una certa analogia negli effetti pratici tra l'indegnità sancita dalla legge civile e l'incapacità che consegue alla pena per i reati previsti nell'art. 541 del codice penale, la natura giuridica ne è del tutto diversa, in quanto che l'una può venire meno per volontà dell'offeso, l'altra è un effetto penale della condanna sul quale la volontà del privato non può influire; la prima importa incapacità a conservare l'acquisto ereditario, la seconda importa invece incapacità iniziale a ricevere.
Un coordinamento fra i due istituti non potrebbe attuarsi senza trasformare il fondamento e le caratteristiche essenziali dell'istituto dell'indegnità, e ciò, come ho precedentemente esposto, non mi è sembrato opportuno.
233Sempre a proposito dell'art. 6 del progetto, è stato proposto di sopprimere nel n. 3 la precisazione che l'accertamento della calunniosità della denunzia o della falsità della testimonianza fatte dal successibile in danno della persona della cui eredità si tratta debba aver luogo in giudizio penale.
Non ho creduto di dover accogliere questa proposta perché, essendo l'esistenza di questi reati intimamente connessa allo svolgimento di un processo penale, è molto più opportuno riservarne l'accertamento esclusivamente al giudice penale, dato che riuscirebbe estremamente difficile procedervi ín sede civile.
Non ho neppure accolto la proposta tendente a chiarire espressamente che l'esistenza di una causa di estinzione del reato non impedisce l'esercizio dell'azione civile per fari valere la causa d'indegnità. La norma mi è sembrata superflua, perché è ovvio che, eccetto i casi in cui la legge espressamente riserva al giudice penale l'accertamento del fatto, tale accertamento è possibile in sede civile, dato che l'indegnità deriva dal fatto in sè considerato e non in quanto esso sia suscettibile di repressione penale.
Nelle ipotesi del nn. 4 e 6 dello stesso articolo ho mantenuto le formule del progetto, che mi sono sembrate più precise.