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Articolo 688 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Casi di sostituzione ordinaria

Dispositivo dell'art. 688 Codice Civile

(1)Il testatore può sostituire all'erede istituito(2) [691 c.c.] altra persona per il caso che il primo non possa(3) o non voglia(4) accettare l'eredità [463, 467, 480, 519, 523 c.c.].

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà(5).

Note

(1) La sostituzione ordinaria consente di designare un altro erede per il caso in cui il primo non possa o non voglia accettare. Si ritiene si tratti di una doppia vocazione, una semplice e una condizionata (v. art. 1353 del c.c.).
(2) La sostituzione opera anche per i legati.
(3) Ossia in caso di:
- premorienza e commorienza (v. art. 4 del c.c);
- indegnità (v. art. 463 del c.c.);
- assenza (v. art. 49 del c.c.) e dichiarazione di morte presunta (v. art. 58 del c.c.);
- incapacità di ricevere per testamento (v. artt. 596 ss. del c.c.).
(4) Ossia in caso di:
- rinuncia all'eredità (v. art. 519 del c.c.);
- decadenza dal diritto di accettare l'eredità (v. art. 487 c. 3 del c.c.).
(5) Trattandosi di una presunzione relativa, è ammessa prova contraria.

Ratio Legis

La norma tutela la volontà testamentaria consentendo al testatore di scegliere un altro erede per il caso in cui il primo non possa o non voglia accettare l'eredità, evitando la vocazione legittima.
Il secondo comma ha la funzione di integrare e interpretare la volontà testamentaria, specie in considerazione della sua irripetibilità.

Brocardi

Nemo institutus, et sibi substitutus sine, causae mutatione, quicquam proficit
Substitutio quae nondum competit, extra bona nostra est

Spiegazione dell'art. 688 Codice Civile

Poiché la concezione teorica e la formulazione tecnica di questa fondamentale disposizione (come delle seguenti) aderiscono fedelmente, nella loro sostanza, alle corrispondenti norme della regolamentazione del vecchio codice del 1865, l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale fondatasi sul codice precedente conserva tutta la sua vitalità anche rispetto all'attuale codice, al vaglio di un'esperienza ormai quasi secolare. Basteranno qui, pertanto, pochi cenni riassuntivi, trattandosi di un istituto che ha già avuto e conserva il suo classico assetto.

La sostituzione ordinaria (o volgare) sopperisce all’innato istinto di ogni proprietario, specie se ha creato la propria fortuna col lavoro e l’ha posta a fondamento di una salda unità familiare, di disporne secondo il prudente apprezzamento della propria personalità, nel modo più integrale, anche dopo la morte, facendo prevalere, con opportune disposizioni alternative, la volontà testamentaria a quella della legge anche per il caso in cui l’erede istituito non potesse o non volesse accettare l’eredità. Si consegue, con ciò, anche lo scopo etico di assicurare in ogni ipotesi il trapasso, in un erede gradito e di fiducia, di quella universitas nella quale è destinata a trasfondersi, col compendio delle attività patrimoniali, la personalità giuridica del de cuius.

Si tratta, d’altra parte, di una costruzione che aderisce perfettamente ai principi, in quanto la vocazione testamentaria viene ad essere unica e diretta, concentrata in tutto nella persona dell’istituito o del sostituito che si considera a tutti gli effetti successore immediato del testatore, senza che rimanga traccia dell’indicazione alternativa delle altre persone chiamate e della loro partecipazione puramente potenziale al fenomeno successorio.
È una disposizione che si atteggia giuridicamente come una vocazione condizionale, vuoi che si consideri nel suo complesso come un negozio unico, vuoi che si distingua nelle sue strutture l'istituzione dalla sostituzione, considerando, forse più propriamente, come sottoposta a condizione sospensiva solo l’operatività di quest'ultima e l’istituzione in sé stessa come una chiamata semplice.

Da ricordare, in proposito, come un'autorevole corrente dottrinale abbia cercato di sottilizzare sulla natura di questa condizione, nel senso di vedervi la configurazione solo di una condicio juris o presupposto di legge, piuttosto che quella di uno degli accidentalia negotii, rimessi all'autonomia della volontà del testatore. La questione - che rivelava sotto il precedente codice un’importanza pratica in relazione alla contestata applicabilità dell’art. #853# - ha perso oggi gran parte della sua rilevanza, non essendo stata riprodotta la disposizione accennata. Certo è che la condizionalità della sostituzione vale ad inquadrare perfettamente l’istituto ed a legittimarne gli effetti alla stregua degli articoli 633 e seguenti del codice, per cui le condizioni sospensive o risolutive, purché lecite e non impossibili, sono consentite in materia successoria, non contrastando, a differenza del termine, col principio romanistico, tuttora vivo nel nostro ordinamento, semel heres semper heres. Qui si tratta poi, anche dal punto di vista etico, di una condizione manifestamente lecita ed ispirata ad una finalità degna di tutela, qual è quella di assicurare un erede ritenuto meritevole e degno di fiducia alla propria successione.

I casus impotentiae aut voluntatis ai quali può condizionarsi la sostituzione sono di facile individuazione ed ormai ben precisati attraverso una lunga elaborazione.
Sotto il primo aspetto (impotentiae) sta principalmente la mancata sopravvivenza del primo chiamato per premorienza o commorienza; lo stesso deve dirsi per l’assenza dichiarata, salvo l’eventuale applicabilità dell’art. 56 nel caso di ritorno dell’assente o di fornita prova della sua esistenza al momento dell’apertura della successione; lo stesso, infine, per l’incapacità successoria, dipendente dal non avvenuto concepimento al momento dell’apertura della successione, salvo che la sostituzione sia fatta a favore dei figli immediati di persona vivente, nel qual caso la disposizione sarebbe valida anche per la prole non concepita.
La prevalente dottrina (e la giurisprudenza) ritenevano già sotto il precedente codice applicabile la disposizione anche alle c.d. incapacità relative, e non vi è ragione di dubitarne, operandosi anche qui un’esclusione per legge dalla successione, salvo l’accertamento in fatto delle ipotesi contemplate, il che potrà portare la necessità di una dichiarazione giudiziale. Quanto all’indegnità, non operando essa ope legis ma per effetto di sentenza costitutiva che la pronunci accertandone le condizioni, l’applicabilità della disposizione resterà subordinata a tale intervento giudiziale, mentre intanto il sostituito dovrebbe essere immesso nell’eredità (potest capere), salvo l’obbligo di restituzione (non potest retinere).
Sotto il secondo aspetto (casus voluntatis) la condizione viene a verificarsi solo per rinuncia, la quale, com'è noto, opera retroattivamente, e quindi basterebbe a rendere operativa la sostituzione ancorché avvenuta successivamente.

Come già il precedente codice, così anche il nuovo si preoccupa di indicare la via da seguirsi nel caso in cui il testatore si sia riferito esplicitamente, nella disposizione, solo ad uno dei due casi (impotentiac aut voluntatis) atti a condizionare l’operatività della sostituzione. Trattandosi di materia in cui domina sovrana l’autonomia della volontà del testatore, il legislatore si è limitato a dedurre una presunzione juris da questo comportamento, potendosi logicamente pensare che l’omissione sia stata involontaria, ricorrendo nei due casi lo stesso fondamento giustificativo della sostituzione. La presunzione può peraltro essere vinta dalla prova contraria, comunque deducibile, purché idonea a dimostrare una diversa volontà (limitativa) del testatore.

Era pacifico, in dottrina e giurisprudenza, sotto il precedente codice - e non vi sarebbe ragione di opinare diversamente anche per l’attuale - che la sostituzione possa validamente operare, non solo in secondo grado, ma anche per gradi ulteriori, provvedendo anche per il caso in cui il sostituito non possa o non voglia a sua volta adire l’eredità, e così via. La serie più o meno numerosa delle sostituzioni, rigorosamente condizionate l’una all’altra, non toglie infatti che la vocazione venga ad essere sempre una sola e diretta, concentrata in quel sostituito (di qualunque grado) che adirà l’eredità verificandosi le precedenti condizioni di defezione degli altri chiamati poziori. La disposizione vale soltanto ad assicurare che la successione abbia un erede, in attuazione della volontà del testatore e con precedenza sulla successione legittima.

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CESARE G. chiede
venerdì 13/12/2019 - Lombardia
“Buongiorno,
in famiglia siamo rimasti solo io (figlio italiano adottato nel 1970) e mia madre adottiva.
Mio padre è morto nel 2017.
Non ho fratelli. I nonni sono tutti morti.
I due fratelli di mia madre sono morti entrambi, uno con tre figli ed uno con due figli, mentre le due sorelle di mio padre sono ancora in vita, una con due figli ed una con un figlio.
Nel caso venissimo a mancare o io o mia madre, anche senza testamento, ereditiamo uno tutti i beni dell'altro? oppure è necessario un testamento ovvero vi sono comunque quote legittime per qualche parente di cui sopra?
Mettiamo poi il caso che io e mia madre venissimo a mancare contemporaneamente (ad es. incidente aereo, automobilistico, ecc.) possiamo ora fare ognuno un testamento citando tale eventualità e nel caso disporre che i nostri rispettivi beni vadano a chi noi vogliamo?
Ed infine questo caso: nel mio testamento indico quale unica erede mia madre e lei nel suo indica me; in un incidente mia madre (oppure io) muore subito, mentre l'altro, che eredita, va in coma e muore qualche giorno dopo, senza avere ovviamente la possibilità di apportare modifiche al testamento. Possiamo già da ora nei nostri testamenti citare tale eventualità e quindi chi muore per ultimo, dopo avere ereditato da chi è morto per primo, destinare i propri beni ad un terzo, visto che chi dovrebbe ereditare invece è già morto qualche giorno prima?”
Consulenza legale i 22/12/2019
Il primo problema che occorre affrontare, prima di rispondere alle diverse domande che vengono poste, è quello di chiarire quali sono per il nostro ordinamento giuridico i c.d. legittimari, ossia quei soggetti in favore dei quali il legislatore ha voluto in ogni caso riservare una quota di eredità.

Per fare ciò occorre leggere l’art. 536 del c.c., in cui viene detto che le persone a favore delle quali deve essere per legge riservata una quota di eredità sono il coniuge, i figli e gli ascendenti.
L’art. 565 del c.c., invece, individua le categorie di successibili, ossia i soggetti in favore dei quali si devolve l’eredità nel caso in cui chi muore non abbia lasciato alcuna disposizione testamentaria con cui attribuire il proprio patrimonio.
Qui la categoria è più ampia, in quanto eredi legittimi saranno coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti e lo Stato, secondo le regole stabilite dalle norme successive all’art. 565 c.c. per il caso di concorso tra diverse categorie.

Chiariti questi principi essenziali, si tratta adesso di vedere come le norme in materia di successione andranno a regolare i diversi casi che vengono prospettati nel quesito.
La prima domanda che viene posta è cosa succede se viene a mancare la madre o l’unico figlio senza testamento.
La mancanza di testamento comporta l’apertura della successione legittima e, dunque, è tra i soggetti previsti dal predetto art. 565 c.c. che dovranno ricercarsi gli eredi.
Nel caso di morte della madre e sopravvivenza del figlio si aprirà la successione legittima in favore del solo figlio, disponendo l’art. 566 del c.c. che al padre ed alla made succedono i figli in parti eguali, e precisando il successivo art. 567 del c.c. che ai figli sono equiparati gli adottivi.
Nel caso di morte del figlio e sopravvivenza della madre si aprirà la successione legittima in favore della sola madre, e ciò secondo quanto disposto dall’art. 568 del c.c., ove è detto che a colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti (nessuno di tali soggetti è presente in questo caso), succedono il padre e la madre in egual misura o il genitore che sopravvive.

Con la seconda domanda si chiede se per garantire che madre e figlio si succedano l’un l’altro occorre redigere un testamento e se vi sono quote di riserva da garantire a qualche parente.
La risposta è negativa, nel senso che non occorre redigere alcun testamento.
E’ la stessa legge a volere che madre e figlio si succedano reciprocamente, secondo le norme che sono state sopra citate, né vi sono nel caso di specie categorie di legittimari, ossia categorie di soggetti in favore dei quali va in ogni caso garantita una fetta di eredità.
Si è detto, infatti, che i soggetti in favore dei quali va riservata una quota di eredità sono ex art. 536 c.c. soltanto il coniuge, i figli e gli ascendenti.

Con successiva domanda si ipotizza il caso di commorienza di madre e figlio e si chiede se è possibile prevedere tale ipotesi nel testamento di ciascuno, disponendo che in tal caso il proprio patrimonio vada a favore di chiunque, anche estraneo alla cerchia dei familiari.
La risposta è positiva.
Infatti, mentre in mancanza di testamento gli eredi verrebbero individuati tra le categorie previste dal sopra citato art. 565 c.c. (in questo caso i primi parenti sarebbero i figli dei fratelli della madre per rappresentazione di questi ultimi premorti), con il testamento, non essendovi legittimari da garantire sarà possibile disporre delle proprie sostanze in favore di chi si vuole.

L’ultimo caso che viene prospettato è quello che coinvolge gli istituti giuridici del testamento corrispettivo e della sostituzione ordinaria.
Si chiede, infatti, se è possibile che madre e figlio si designino reciprocamente come eredi nei rispettivi testamenti e contestualmente venga indicato altro soggetto a cui devolvere il patrimonio ereditario di entrambi per il caso in cui l’evento morte colpisca i testatori immediatamente di seguito.
Anche in questo caso la risposta è positiva.
Infatti, per quanto riguarda il caso di testamento reciproco, trattasi di istituto giuridico che trova il proprio riconoscimento indiretto all’art. 589 del c.c., dalla cui lettura si desume che due o più persone possono reciprocamente nominarsi eredi l’uno dell’altro purchè ciò venga fatto con atto separato, ossia redigendo due diversi testamenti (si parla in questo caso di c.d. testamento corrispettivo).
La norma vieta che ciò possa essere fatto utilizzando una sola scheda testamentaria, in quanto si vuole assicurare che il testamento possa essere sempre revocato da ciascuno dei testatori e per revocare il testamento congiuntivo o reciproco servirebbe il consenso dell’altro testatore.
Per completare la volontà testamentaria, poi, sarà possibile avvalersi dell’istituto giuridico della sostituzione ordinaria, espressamente previsto dall’art. 688 c.c., in cui viene detto che il testatore può sostituire all’erede istituito altra persona per il caso in cui il primo non possa o non voglia accettare l’eredità.
Volendo adesso esemplificare per cercare di capire meglio quest’ultimo meccanismo, si avrà che la madre Tizia nomina il figlio Caio suo erede universale e Caio, con separato testamento, nomina erede universale la madre Tizia.
Se Tizia muore e Caio, divenuto erede di Tizia, muore immediatamente dopo, senza poter disporre del suo patrimonio nel quale è confluito anche quello di Tizia, è chiaro che si aprirà la successione legittima e sarà la legge a individuare i successibili (nel caso di specie i parenti prossimi sarebbero sempre i figli dei fratelli premorti della madre).
Allo scopo proprio di evitare l’apertura della successione legittima, Caio potrà indicare nel suo testamento quale erede in sostituzione Sempronio, il quale riceverà l’eredità di Caio, compreso nel suo patrimonio, quale diritto a se stante, il diritto di accettare l’eredità di Tizia.
Questa la formula che si consiglia di utilizzare:
“Nomino mio figlio Tizio erede universale di tutto il mio patrimonio. Sostituisco al medesimo, nel caso che non voglia o non possa accettare la mia eredità, ….(indicare l’altro soggetto)”.


Franco G. chiede
mercoledì 19/12/2018 - Veneto
“Gentile Avvocato,
il mio quesito è semplice.
Tre fratelli e una sorella con tre figli; muore uno dei fratelli e non ha ne figli ne genitori.
Fa testamento e lascia eredi tutti, ma mette la clausola “se alla mia morte mia sorella è già deceduta la sua parte di eredità va ai fratelli e non ai figli”.
La domanda è: il testatore può decidere della eventuale legittima dei nipoti? Può il testamento essere in qualche modo impugnabile dai nipoti?
Grazie


Consulenza legale i 28/12/2018
Va preliminarmente chiarito il concetto della “legittima”.
Si tratta di una quota del patrimonio ereditario che, per legge, va riservata a determinate categorie di “successibili” (soggetti che partecipano alla successione): infatti viene chiamata, oltre che “quota di legittima”, anche “quota di riserva”.
Di questa quota il testatore (colui che redige testamento) non può disporre, mentre tutto il restante patrimonio ereditario del quale può disporre viene chiamato “quota disponibile”.
E’ opportuno anche chiarire che il concetto di legittima e l’obbligo legislativo di tenerne conto vengono in considerazione solamente in caso di successione testamentaria: solo nel caso in cui venga redatto un testamento, infatti, si pone il problema di tutelare determinate categorie di successibili i cui diritti successòri, altrimenti, sarebbero totalmente dipendenti dalla volontà discrezionale del testatore.
Nel caso in cui, al contrario, manchi il testamento, la legge predetermina già le quote ereditarie spettanti ai vari successibili, cosicché nessuno può essere pregiudicato.
Da ultimo, ricordiamo che le categorie cui spetta la quota di legittima (i cosiddetti “legittimari”) sono solo ed esclusivamente il coniuge, gli ascendenti (genitori) e i discendenti (figli).

Ciò premesso e chiarito, nel caso in esame c'è un testamento ma mancano i legittimari: colui che ha redatto le sue ultime volontà, infatti, non ha più i genitori, non ha figli ed è legittimo presumere che non abbia neppure il coniuge, anche se nel quesito ciò non è detto in modo esplicito.
Ebbene, in mancanza di legittimari egli potrà disporre dell’intero suo patrimonio come vorrà e non ci sarà alcuna questione di “legittima”, tantomeno dei nipoti, che non hanno alcun diritto ad una quota di riserva. Il fatto che essi siano esclusi dalla successione dello zio se la madre morirà non conferisce loro alcun diritto di impugnare il testamento.

La clausola inserita dal testatore (secondo la quale – se alla sua morte la sorella gli sarà premorta – la parte di eredità di quest’ultima andrà agli altri due fratelli) rientra nella tipica fattispecie della “sostituzione ordinaria” di cui all’art. 688 c.c..
Quest’ultima norma autorizza il testatore a sostituire all’erede istituito un altro soggetto nell’ipotesi in cui il primo non voglia (caso della rinuncia all’eredità) o non possa (caso di premorienza) accettare l’eredità.
Nel caso in esame l’erede istituito (unitamente agli altri) è la sorella e i “sostituti” sono gli altri due fratelli, per il caso in cui la prima non possa (a causa di premorienza) accettare l’eredità del terzo fratello defunto.

Concludendo, il contenuto del testamento è del tutto legittimo e non c’è alcun margine di impugnazione.