Si analizza la disciplina della legittima e la sua incidenza nel sistema successorio, attraverso la disamina della categoria dei legittimari e degli strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento a difesa delle ragioni di questi ultimi. L'esegesi delle disposizioni normative conduce ad affermare che il principio dell'intangibilità della quota di riserva viene garantito non solo attraverso una tutela quantitativa della quota stessa, ma anche attraverso una tutela qualitativa, da... (continua)
L’opera, che apre la sezione del Trattato legato alla successione, analizza in modo estremamente approfondito e completo uno degli istituti classici del diritto privato, la successione legittima, al fine di offrire un quadro aggiornato e completo della materia. Il volume, frutto dell’esperienza professionale e didattica degli Autori, fornisce una lettura teorico-pratica della normativa contenuta nel codice, senza trascurare l’analisi della casistica più... (continua)
Al padre ed alla madre succedono i figli legittimie naturali, in parti uguali (2).
Si applica il terzo comma dell'articolo 537 (3).
(2) I figli legittimi e naturali escludono tutti gli altri successibili, entrando in concorso soltanto con il coniuge [v. 581].
(3) Si tratta del diritto di commutazione [v. 537] che consente ai figli legittimi di formare con denaro e beni (non necessariamente ereditari) la quota spettante per legge ai figli naturali.
L'equiparazione disposta dalla legge tra figli naturali e legittimi testimonia l'importanza attribuita alla famiglia in quanto entità sociale, prima che giuridica. Temperamento a questo principio è il diritto di commutazione che, in armonia con l'art. 30 nella Costituzione, assicura tutela ai figli naturali compatibilmente ai diritti dei figli legittimi.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
273In correlazione alla nuova disciplina dell'istituto della successione per rappresentazione, regolato sistematicamente nella parte generale ed esteso a tutti i casi in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità, ho soppresso nell'art. 566 del c.c. (corrispondente all'art. 107 dei progetto definitivo), l'accenno ai discendenti dei figli legittimi e la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. Data l'estensione della rappresentazione al caso di rinunzia, è chiaro che, nella successione ab intestato, i discendenti dei figli legittimi non possono succedere in nessun caso per diritto proprio e quindi non ha senso la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. D'altro lato uno specifico richiamo alla rappresentazione sarebbe stato in questa sede superfluo, dato che la materia è interamente regolata dagli articoli 467, 468 e 469.
Per le stesse ragioni ho eliminato la menzione dei discendenti a proposito del figli adottivi (art. 567 del c.c.), dei fratelli e sorelle (art. 570 del c.c.), e il richiamo esplicito alla rappresentazione che era contenuto nel terzo comma dell'art. 112 del progetto definitivo.
274Era stato suggerito, a proposito dell'equiparazione dei figli legittimati ai legittimi, un coordinamento del secondo comma dell'art. 108 del progetto, che estendeva l'equiparazione ai figli legittimati per decreto reale dopo la morte del genitore, con le disposizioni in materia di legittimazione. Senonché il coordinamento è stato già fatto dal capoverso dell'art. 290 del c.c., secondo il quale, se il decreto reale interviene dopo la morte del genitore, gli effetti della legittimazione risalgono alla data della morte purché la domanda sia stata proposta non oltre un anno da quella data. Pertanto ho soppresso la norma del primo capoverso dell'art. 108, che sarebbe stata inutile di fronte alla disposizione del libro primo.