La rinunzia all'eredità nel procedimento successorio - La struttura della rinunzia all'ereditàSezione I: Perdita e acquisto del potereSezione II: Vicenda modificativo soggettiva del potereSezione III: Struttura dell'atto di rinunziaNatura dell'atto di rinunzia all'ereditàSezione I: Problemi di disciplina e principi di interpretazioneSezione II: Rinunzia all'eredità
(continua)Il volume costituisce uno studio organico sulle fattispecie dell'accettazione dell'eredit? pura e semplice, sull'accettazione dell'eredit? con beneficio di inventano e sulla rinunzia all'eredit? . I temi passati in rassegna nella monografia sono trattati in maniera lineare ed omogenea, tenendo presente la sistematica del codice civile, nonché le evoluzioni della dottrina e della giurisprudenza di settore. Gli istituti sviluppati nel corso dell'esposizione vengono esaminati nella... (continua)
L’Opera approfondisce tutte le tematiche in materia di rinuncia di eredità e di legato ed, in particolare, oltre all’esame dei principi generali, si sofferma sui soggetti legittimati alla rinunzia, gli effetti, la struttura e i diversi tipi dell’atto di rinunzia.
Il volume, aggiornato alla recente giurisprudenza di merito e di legittimità, risulta essere un fondamentale strumento sia per l’approfondimento della materia sia per la pratica... (continua)
Se taluno rinunzia (1), benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare (2) l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
(1) Il rimedio concesso dalla norma è applicabile solo nel caso in cui il chiamato all'eredità abbia effettuato un vero e proprio atto di rinunzia, non nel caso in cui abbia perso il diritto di accettare l'eredità per fatti di diversa natura (es.: prescrizione).
(2) Impropriamente l'articolo parla di accettazione, perché in realtà la qualifica di erede non sarà acquistata né dai creditori che agiscono, né da chi ha rinunziato. L'azione disposta a favore dei creditori non opera, infatti, un trasferimento dei beni ereditati dal soggetto che li ha acquistati al soggetto rinunziante: essa permette soltanto ai creditori del rinunziante di aggredire i beni ereditari per l'ammontare necessario ad estinguere i debiti. In conseguenza di ciò, l'erede (che ha accettato al posto del rinunziante), poiché non è tenuto a rispondere dei debiti altrui (in questo caso i debiti del chiamato che ha rinunziato), potrà rilasciare ai creditori del rinunziante i beni ereditari, oppure corrisponderne il valore.
In ogni caso avrà il diritto di richiedere al rinunziante la restituzione di ciò che ha pagato.
Fondamento della norma è garantire i creditori personali del chiamato rinunziante contro gli svantaggi derivanti loro dal mancato acquisto dei beni ereditari da parte del loro debitore. Il rimedio loro concesso non è né applicazione dell'azione revocatoria [v. 2901] (manca, infatti, un atto di disposizione del debitore) né dell'azione surrogatoria [v. 2900] (i creditori agiscono, infatti, esercitando un proprio diritto), ma ha natura del tutto peculiare.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
254Il progetto, nell'art. 66, aveva risoluto espressamente la questione agitatasi nell'interpretazione dell'art. 949 del codice del 1865, e cioè se l'impugnazione della rinunzia da parte dei creditori sia subordinata alla prova del consilium fraudis del rinunziante o se invece basti soltanto l'estremo del pregiudizio. E' stata in contrario proposta una disciplina dell'impugnazione secondo i principi generali in tema di revocatoria. Senonchè mi è sembrato preferibile tener fermo il criterio del progetto.
Se infatti si prescinde dal pregiudizio teorico della sistemazione di questo istituto negli schemi dell'azione revocatoria o della surrogatoria, si vedrà che praticamente il requisito della frode del rinunziante non opportuno che sia richiesto. Un'efficace tutela dei creditori anteriori alla rinunzia può e deve essere realizzata indipendentemente dall'animus del rinunziante e solo in base all'estremo obbiettivo del danno. Qui non si tratta di tutelare aspettative di terzi, chè altrimenti si dovrebbe richiedere la frode di coloro ai quali l'eredità è devoluta in luogo del rinunziante, il che invece è inconcepibile; non vi è quindi ragione alcuna, sotto il profilo pratico, di condizionare la tutela dei creditori, oltre che al danno, anche alla frode del rinunziante. Del resto l'esercizio del diritto dei creditori, previsto da questo articolo, importa non già il venire meno della rinunzia e tanto meno l'acquisto della qualità di erede da parte dei creditori, ma solo il potere di questi di aggredire i beni ereditari, che residuano dopo il pagamento dei creditori dell'eredità, per il soddisfacimento delle loro ragioni. Se, in base a questa disciplina, si concluderà che l'azione in parola non rientra negli schemi della surrogatoria o della pauliana, poco male. Quel che importa è che la disciplina sia adeguata alle esigenze pratiche e alla necessità di equa composizione degli interessi in conflitto.
Per evitare equivoci, ho soppresso nell'art. 524 del c.c. il riferimento alla dichiarazione d'inefficacia della rinunzia nei confronti dei creditori, che sarebbe stata puramente preliminare e avrebbe invece potuto far pensare a un richiamo delle norme sulla revocatoria. Ho, inoltre, nel nuovo testo eliminato il secondo comma, che ripeteva il n. 1 dell'art. 2652, e limitato nel tempo, assoggettandolo alla prescrizione di cinque anni, il diritto dei creditori a chiedere l'autorizzazione ad accettare l'eredità.
L'art. 524 del c.c. riguarda esclusivamente i creditori personali del chiamato rinunziante e non i creditori del de cuius. Ciò significa che il chiamato, il quale abbia rinunciato all'eredità, non risponderà mai dei debiti del de cuius: tutt'al più, i suoi creditori personali potranno farsi autorizzare ad accettare l'eredità in suo nome e luogo, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Quindi, la moglie e il figlio del de cuius, quando si aprirà la successione, potranno rinunciare all'eredità cui sono chiamati senza timore di dover rispondere personalmente dei debiti del defunto, poiché non si verificherà alcuna confusione tra i loro patrimoni.
La rinuncia, negozio solenne, si fa mediante dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione: la dichiarazione va inserita nel registro delle successioni.
Le conseguenze della confusione ereditaria possono essere altresì evitate mediante accettazione beneficiata dell'eredità (art. 484 del c.c.): l'erede, in questo modo, non perde ogni diritto ereditario, ma limita la sua responsabilità, poiché non risponde personalmente dei debiti ereditari e dell'obbligo di rispettare eventuali legati ed oneri oltre l'ammontare dell'utile ereditario (ad es., se questo è pari a zero, i creditori del de cuius non potranno soddisfarsi sui beni del di lui figlio o della moglie).
Vale la pena precisare che la rinuncia all'eredità deve essere fatta dopo l'apertura della successione (una rinuncia precedente violerebbe il divieto di patti successori) e non può seguire all'accettazione (semel heres semper heres).
Siamo 3 fratelli, uno dei quali ha alle spalle dei debiti con la ex moglie. Temiamo che questa possa obbligarlo ad accettare l'eredità di nostra madre, quando questa verrà a mancare, per far fronte ai suoi debiti. Cosa possiamo fare per evitare che ciò avvenga?
Grazie,
Se il timore è quello che il fratello sia costretto ad accettare una eredità, con il rischio di esporsi a richieste di denaro da parte della ex moglie, va evidenziato che:
- va sicuramente esclusa la validità di un patto precedente all'apertura della successione della madre, per violazione dell'art. 458 del c.c.. In altre parole, finché la madre è in vita, il figlio non può obbligarsi verso la ex moglie ad accettare una eredità relativa ad una successione non ancora aperta: l'eventuale patto sarebbe nullo;
- quando la madre verrà a mancare, il fratello chiamato alla successione potrà rinunziare all'eredità. Va ricordato, infatti, che l'accettazione, come tutti gli atti negoziali, deve essere un atto frutto di libertà. Se essa è viziata da violenza o dolo, sarà impugnabile nei 5 anni successivi al giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo (art. 482 del c.c.).
Va peraltro aggiunto che, a norma del art. 524 del c.c., i creditori danneggiati dalla rinuncia del debitore ad una eredità possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. La ex-moglie creditrice, pertanto, potrebbe agire in questo senso.
La migliore dottrina sostiene l'inammissibilità dell'azione surrogatoria ex art. 2900 del c.c. nel caso in cui il creditore voglia sostituirsi al debitore nell'esercizio di un diritto a carattere indisponibile e personale quale quello alla delazione ereditaria.
L'articolo in commento, che consente ai creditori di agire in via sostanzialmente surrogatoria solo laddove il debitore abbia previamente rinunziato all'eredità, ha carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale, in quanto consente in via del tutto eccezionale l'esercizio di un diritto personale del debitore.
Se, peraltro, accadesse quanto paventato (accettazione contestuale alla vendita del bene) si potrà sempre tutelare il proprio credito facendo ricorso all'azione revocatoria di cui all'art. 2901 del c.c..
mauro, mercoledì 5 gennaio 2011 , chiede:
Ho alle spalle dei debiti con la camera di commercio e l'INPS (all'incirca 30.000 €). Sono impossibilitato a pagarli in quanto prendo solo una pensione di invalidità di 250.00 € e sono senza lavoro.
La mia grande paura è che i miei debiti possano divenire eredità di mio figlio, oggi ventiduenne o di mia moglie (dal quale risulto solo separato). La mia domanda è questa: possono loro già adesso rinunciare all'eredità dei miei debiti in caso di mia morte? Quale procedura devono esattamente perseguire? Devono attuarla già adesso o dopo il mio decesso?
Colgo l'occasione, oltre che per ringraziare per l'attenzione prestatami, per porgere i miei più cordiali saluti.