L’Opera approfondisce tutte le tematiche in materia di rinuncia di eredità e di legato ed, in particolare, oltre all’esame dei principi generali, si sofferma sui soggetti legittimati alla rinunzia, gli effetti, la struttura e i diversi tipi dell’atto di rinunzia.
Il volume, aggiornato alla recente giurisprudenza di merito e di legittimità, risulta essere un fondamentale strumento sia per l’approfondimento della materia sia per la pratica... (continua)
La rinunzia all'eredità nel procedimento successorio - La struttura della rinunzia all'ereditàSezione I: Perdita e acquisto del potereSezione II: Vicenda modificativo soggettiva del potereSezione III: Struttura dell'atto di rinunziaNatura dell'atto di rinunzia all'ereditàSezione I: Problemi di disciplina e principi di interpretazioneSezione II: Rinunzia all'eredità
(continua)Il volume costituisce uno studio organico sulle fattispecie dell'accettazione dell'eredit? pura e semplice, sull'accettazione dell'eredit? con beneficio di inventano e sulla rinunzia all'eredit? . I temi passati in rassegna nella monografia sono trattati in maniera lineare ed omogenea, tenendo presente la sistematica del codice civile, nonché le evoluzioni della dottrina e della giurisprudenza di settore. Gli istituti sviluppati nel corso dell'esposizione vengono esaminati nella... (continua)
La rinunzia all'eredità (1) deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (2), e inserita nel registro delle successioni (3) (4).
La rinunzia fatta gratuitamente [478] a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente (5).
(1) La possibilità di rinunziare si ha fino a quando l'eredità non sia stata acquistata da altri, o si è perduto il diritto di accettarla [v. 470]. La rinunzia può farsi a partire dal momento dell'apertura della successione e non prima, in quanto contrasterebbe con il divieto dei patti successori [v. 458].
(2) La mancata osservanza di questa formalità fa sì che la rinunzia si consideri come mai avvenuta: il rinunziante ritorna così nella posizione di chiamato all'eredità.
(3) Comma così modificato ai sensi dell'art. 146, d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(4) Se non si osserva questa prescrizione, invece, la rinunzia rimane valida, ma l'atto non è utilizzabile nei confronti dei terzi (ossia non produce effetti nei loro riguardi).
(5) La previsione può riguardare l'ipotesi di rinunzia effettuata senza l'inserimento nel registro delle successioni: i soggetti beneficiari potranno così completare le formalità e goderne i vantaggi.
Il formalismo della rinunzia è giustificato dal fatto di voler indurre il chiamato a soffermarsi sull'importanza dell'atto che sta per compiere e, nel contempo, rappresenta una garanzia per i terzi che restano informati sulle sorti dell'eredità.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
253L'art. 519 del c.c., corrispondente all'art. 61 del progetto, che disciplina la forma della rinunzia è stato integrato con un capoverso, in cui si prevede la rinunzia contrattuale gratuita a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante. L'ipotesi è già stata implicitamente contemplata dall'art. 478 del c.c. per escludere che tale rinunzia importi accettazione. Senonchè mi è sembrato opportuno stabilire in questa sede che essa non ha effetto, neppure nei rapporti interni, finché non si sia provveduto, a cura di una delle parti, alla pubblicità stabilita nel primo comma dell'art. 519.
A seguito della rinuncia, che è un negozio giuridico di natura abdicativa, nelle successioni legittime troverà applicazione l’art. 522 del c.c., per cui in questo caso per diritto di accrescimento (anche se parte della dottrina nega possa qui parlarsene in senso tecnico, preferendo inquadrare il fenomeno come l'effetto di una ulteriore applicazione della norma sulla successione legittima, nella diversa fattispecie di concorso nascente in conseguenza di rinunzia), opererà ipso iure l'acquisto della quota del rinunziante da parte dei coeredi chiamati nello stesso grado, che avrebbero, altrimenti, concorso con lui, fatto salvo il diritto di rappresentazione (alle condizioni dell’art. 467 del c.c.) e il caso di entrambi i genitori che non vogliano/possano succedere, per cui agli ulteriori ascendenti spetta, secondo la regola dell’art. 569 del c.c., la quota che sarebbe spettata ad uno dei genitori in mancanza dell’altro (v. ultimo comma art. 571 del c.c.).
Nelle successioni testamentarie opera, invece, l’istituto dell’accrescimento tra coeredi disciplinato dall’art. 674 del c.c. e ss. a cui si rinvia per approfondimento (per certa dottrina, come accennato sopra, il "vero" accrescimento in senso tecnico è soltanto questo). Per l’operare dell’istituto sono necessarie le seguenti condizioni: tutti gli eredi devono essere stati chiamati con un unico medesimo testamento (c.d. conuiunctio verbis); le parti di ogni coerede non devono essere state determinate o devono essere state determinate in parti uguali (c.d. coniunctio re); non vi deve essere una diversa volontà del testatore, che escluda l'operare dell'accrescimento. Affinché la quota del rinunziante si accresca a quelle degli altri, non vi devono essere le condizioni per la sostituzione o la rappresentazione; di conseguenza quando il chiamato non può o non vuole accettare non si applica automaticamente l'accrescimento, ma si segue il seguente ordine di precedenza:
I. sostituzione,
II. rappresentazione,
III. accrescimento
Se nemmeno l'accrescimento sarà possibile si prospetterà la necessità di ricorrere alla successione legittima.
flavio, lunedì 4 aprile 2011 , chiede:
qual'è la procedura quando un figlio rinuncia all'eredità