Dispositivo dell'art. 468 Codice Civile

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (1). I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità [519] della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa (2) (3).

Note

(1) La legge elenca specificamente le varie categorie tra cui può esserci rappresentazione; possono subentrare come rappresentanti solo i discendenti legittimi e naturali dei figli (legittimi, legittimati, adottivi e naturali) nonché dei fratelli o delle sorelle del defunto.

(2) Con la rappresentazione il rappresentante, cioè la persona che prende il posto dell'istituito che non è in grado o non vuole accettare, subentra al posto di quest'ultimo come se fosse stato lui stesso istituito dal testatore. Per cui il rappresentante può anche rinunciare all'eredità dell'ascendente al posto del quale succede (se questi ovviamente è morto) ed accettare quella del defunto, ma dovrà avere la capacità di succedere e non essere stato dichiarato indegno nei suoi confronti.

(3) La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi (sent. n. 79/1969).


Ratio Legis

Il fondamento della rappresentazione si ritrova nell'esigenza di tutelare la volontà del defunto: si presume, infatti, che, se quest'ultimo ha voluto beneficiare un soggetto, di fronte all'impossibilità per questi di accettare l'eredità, avrebbe preferito avvantaggiare i discendenti di lui piuttosto che altre persone. Anche quest'istituto si ispira, peraltro, alla tendenza del legislatore di favorire le aspettative della famiglia del defunto, attribuendo il diritto di rappresentazione ai suoi più stretti familiari.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

235Questi principi sono enunziati nell' art. 467 del c.c. , art. 468 del c.c. e art. 469 del c.c. . Il primo di essi chiarisce il concetto di rappresentazione e ne fissa i limiti nel caso di successione testamentaria, affermando che la rappresentazione non ha luogo se il testatore ha fatto una sostituzione per il caso che l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità. A evitare il dubbio, del resto infondato, che i discendenti dell'istituito non possano reclamare la quota di riserva ,nel caso in cui sia stata disposta la sostituzione, ho posto un chiarimento a questo riguardo nell'art. 536. L'art. 468 precisa i soggetti tra i quali vi è rappresentazione e le condizioni nelle quali questa ha luogo. L'art. 469 infine contempla i casi in cui si ha la successione per rappresentazione e il modo in cui si effettua la divisione fra i rappresentanti. In correlazione ai mutamenti introdotti in questo capo, ho soppresso e modificato talune disposizioni del progetto che non erano più compatibili con i nuovi principii, come sarà di volta in volta avvertito.

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Quesiti degli utenti

Quesito numero 1436
nicola, venerdì 12 novembre 2010 , chiede:
il codice parla solo di discendenti, mentre nelle note si parla di discendenti legittimi e naturali dei figli e dei fratelli e sorelle del defunto.
c'è contraddizione,dal momento che i discendenti naturali non hanno piena parità?

Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°1436 del domenica 14 novembre 2010 :

La rappresentazione è una devoluzione della chiamata rivolta ai figli e ai discendenti (legittimi e naturali) del primo istituito che non può (scomparsa, assenza, morte presunta, premorienza, indegnità) o non vuole (rinunzia) succedere. L'istituto opera solo se il primo chiamato è figlio o fratello del de cuius e non esistono distinzioni tra figli naturali o figli legittimi, i quali sono pienamente parificati.


Quesito numero 2350
claudio, mercoledì 9 febbraio 2011 , chiede:

Buonasera, sono un uomo di 41 anni adottato nel 1979 con mio fratello con adozione speciale: ho quindi il cognome degli adottanti, dei quali è rimasta in vita mia madre. Ad aprile è venuto a mancare mio fratello. Stando all'articolo 304, sono io l'unico successore di mio fratello? Vi ringrazio per la cortesia prestatami.


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°2350 del venerdì 11 febbraio 2011 :

L' art. 304 del c.c. , tuttora vigente, si riferisce all'adozione di persone maggiorenni. Nel caso di specie, tuttavia, si tratta di adozione di minore speciale e quindi legittimante (nel caso di specie, l'adozione è avvenuta nel 1979, quando il soggetto non aveva ancora compiuto 18 anni), che è disciplinata dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983.

Poiché la legge 184 non richiama l'art. 304 c.c. se non per l'adozione non legittimante, l'adottante ha gli stessi diritti successori che spetterebbero al genitore, nei confronti dell'adottato che gli è premorto. Quindi, la madre adottante succede nella metà dell'asse ereditario dell'adottato, in concorrenza con il fratello sopravvissuto.


Quesito numero 3210
ANTONINO, giovedì 14 aprile 2011 , chiede:

 

Buongiorno vorrei delle delucidazioni sull'articolo 468 del codice civile riguardante gli eredi legittimi. Mio cugino paterno, morto 2 mesi fa, lascia una buona somma di denaro sul conto corrente, titoli vari ed un appartamento. Egli non era sposato, era figlio unico coi genitori morti. Aveva solamente una zia in vita (la sorella della mamma) e noi 10 cugini. Come avviene la divisione ereditaria?

Grazie di tutto


Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.