Testi per approfondire questo articolo

Le promesse unilaterali

Editore: CEDAM
Data di pubblicazione: aprile 2010
Prezzo: 40 -10%40 €

L'opera si propone di trattare in modo approfondito il tema delle promesse unilaterali.Come gli altri volumi del trattato il volume è suddiviso in due parti: la prima di contenuto teorico-espositivo, la seconde di contenuto pratico, contenente la trattazione di nove casi pratici che vengono affrontati, analizzati e risolti e che costituiscono un punto di riferimento per chiunque cerchi nel volume risposte concrete ed immediate.

(continua)
Commentario al codice civile. Artt. 1987-2042: Promesse unilaterali. Titoli di credito. Gestione di affari. Indebito. Arricchimento senza causa

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: giugno 2009
Prezzo: 130 -10%130 €

Le novità legislative e giurisprudenziali di questi ultimi anni, in una materia particolarmente complessa e che appare in continuo movimento, soprattutto per quanto concerne i titoli di credito (le nuove forme di ricchezza mobiliare), la ripetizione dell'indebito, l'arricchimento senza causa.
Come sempre, al testo di ogni articolo fa seguito nel volume un gioco di finestre iniziali, in cui si evidenzia qual è l'importanza di quella certa norma, anche nei suoi risvolti... (continua)


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Dispositivo dell'art. 1988 Codice Civile

La promessa di pagamentoo la ricognizione di un debito[969, 1309, 1870, 2720, 2944, 2966] dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare [2697] il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria [1325 n. 2, 2944] (1).

Note

(1) La prova contraria può essere data anche attraverso i testimoni [v. 2721 ss.], mentre è inapplicabile l'art. 2722.


Ratio Legis

La promessa di pagamento e la ricognizione del debito non costituiscono promesse unilaterali ai sensi dell'art. 1987, e dunque non sono fonti di obbligazioni (non hanno cioè efficacia obbligatoria). La loro efficacia è limitata al tema della prova del rapporto fondamentale che ne costituisce l'oggetto (il rapporto obbligatorio), producendo esse l'inversione dell'onere probatorio [v. 2697] circa l'esistenza dell'obbligazione sottostante (es.: la ricognizione di debito operata dal debitore esonera il creditore dal dimostrare l'esistenza del credito quando richiede l'esecuzione della prestazione; sarà il debitore, in tal caso, a dover dimostrare che la prestazione non è dovuta).
La norma non si riferisce alla promessa di pagamento e alla ricognizione di debito per il caso in cui esse siano titolate (facciano, cioè, riferimento al fondamento giustificativo del rapporto obbligatorio sottostante); in tale ipotesi, infatti, viene loro attribuito perlopiù carattere di confessione [v. 2730]. Per altro verso, una promessa di pagamento o una ricognizione di debito titolata consentono, con maggiore facilità, di dare la prova contraria dell'esistenza dell'obbligazione; il riferimento al titolo, infatti, restringe l'oggetto dell'eventuale prova contraria alla sussistenza del debito.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

782Nell'art. 1988 del c.c. sono riunite la promessa di pagamento e la ricognizione di debito in quanto appariscono come negozi unilaterali. La disposizione ha preso in esame l'ipotesi che l'una o l'altra non menzionino il rapporto fondamentale cui si ricollegano. L'art. 1988 attribuisce prima facie all'una ed all'altra virtù obbligatoria, nel senso che debitore può essere convenuto in base alla promessa ed alla ricognizione senza che sia necessario provare anche il rapporto fondamentale. Come si è detto (n. 615), spetterà al convenuto richiamarvisi o provarne la mancanza, traendo tutte le possibili difese.
Il caso meritava di essere considerato perchè è il solo di promessa unilaterale obbligatoria non titolata; e perciò conveniva mettere in evidenza, meglio di quanto non risultasse per la promessa di pagamento dall'art. 1325 del codice del 1865, che promessa di pagamento e ricognizione di debito non sono o non meritano di essere trattate soltanto come prove, ma soprattutto come negozi giuridici, regolandoli anche dal punto di vista processuale in riguardo alla loro astrattezza dal rapporto fondamentale, che rimane sempre astrattezza processuale e non materiale.

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