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Articolo 512 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Oggetto della separazione

Dispositivo dell'art. 512 Codice Civile

(1)La separazione dei beni del defunto(2) da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari(2) che l'hanno esercitata [514 c.c.] a preferenza dei creditori dell'erede [490 c.c.].

Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto(3).

La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede [490](4).

Note

(1) La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede è una tutela concessa ai creditori e ai legatari del de cuius per evitare a questi di dover concorrere con i creditori dell'erede per ottenere la soddisfazione del proprio credito. L'istituto ha caratteristiche simili all'ipoteca (è una garanzia reale) e al privilegio (è una qualificazione del credito), ma diversamente da entrambi non attribuisce alcun diritto di prelazione.
(2) La separazione riguarda il singolo bene e non l'intero asse ereditario.
Può essere separato qualsiasi bene e diritto facente parte del patrimonio ereditario, compresi i beni che formano oggetto di legato di specie (v. art. 513 del c.c.), i crediti del defunto verso l'erede puro e semplice, i diritti acquistati dal defunto sotto condizione sospensiva e quelli trasferiti sotto condizione risolutiva.
(3) Ad esempio l'ipoteca (v. art. 2808 del c.c.), il pegno (v. art. 2784 del c.c.), la fideiussione (v. art. 1936 del c.c.), etc...
(4) I creditori e legatari separatisti possono aggredire anche i beni dell'erede per soddisfare le proprie ragioni qualora l'erede abbia accettato puramente e semplicemente, sia decaduto dal beneficio di inventario o vi abbia rinunciato.

Ratio Legis

La ratio dell'istituto in esame va individuata secondo la dottrina prevalente nella garanzia riconosciuta al creditore di non vedere pregiudicate le proprie ragione a causa della morte del debitore.

Brocardi

Qui certant de damno vitando
Qui certant de lucro captando
Separatio bonorum

Spiegazione dell'art. 512 Codice Civile

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede è una tutela concessa ai creditori e ai legatari del de cuius per evitare che questi, nel soddisfare le proprie ragioni sui beni ereditari, siano danneggiati dal concorso con gli eredi personali dell'erede in conseguenza della confusione tra patrimonio ereditario e patrimonio del de cuius.

Se da un lato il beneficio di inventario tutela l'erede dal rischio di una damnosa heretitas, dall'altro la separazione dei beni garantisce i creditori ereditari da un patrimonio passivo dell'erede.
A differenza del beneficio di inventario la separazione dei beni non impedisce la fusione del patrimonio personale dell'erede con quello ereditario, ma evita che operi il principio della par condicio creditorum tra i creditori ereditari e i creditori personali dell'erede.
I creditori ereditari e i legatari avranno interesse a chiedere la separazione anche qualora l'erede abbia accettato con beneficio di inventario al fine di tutelare le proprie ragioni creditorie nell'ipotesi in cui l'erede decada dal beneficio.

Il dritto alla separazione dei beni è un diritto potestativo che spetta ai creditori ereditari e ai legatari beneficiari di legati obbligatori.
L'esercizio di detto diritto attribuisce ai separatisti un diritto reale di garanzia autonomo sui beni separati paragonabile al diritto di pegno sui beni mobili e di ipoteca sui beni immobili. Ed invero detto diritto, relativamente ai beni immobili, risulta dall'iscrizione sui relativi beni operata secondo la disciplina dell'iscrizione ipotecaria.

Quanto alla legittimazione attiva, essa, come sopra anticipato, spetta ai creditori ereditari e ai legatari di legati obbligatori, anche qualora sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva.
Il diritto di separazione spetta ai creditori e ai legatari anche nell'eventualità che gli stessi vantino ulteriori garanzie a tutela delle proprie ragioni creditorie.
La separazione non impedisce ai separatisti di soddisfarsi anche sui beni del patrimonio personale dell'erede qualora questi non abbia accettato con beneficio di inventario o ne sia decaduto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 512 Codice Civile

Cass. civ. n. 29252/2020

A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/03/2016).

Cass. civ. n. 2007/1971

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede. Gli effetti sostanziali della separazione si producono anche quando l'eredità sia stata accettata con beneficio d'inventario, poiché tale accettazione, sebbene operata essenzialmente in favore dell'erede, comporta la separazione dei patrimoni del defunto e dell'erede.

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