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Dispositivo dell'art. 1803 Codice Civile
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra (1) una cosa mobileo immobile, affinché se ne serva per un tempo (2) o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (3).
Il comodato è essenzialmente gratuito [1571] (4).
Note
(1) La persona che riceve la cosa in comodato diventa per effetto del contratto detentrice di questa [v. 1140]: quindi esercita un potere di fatto sulla cosa comodata senza l'intenzione (animus) di esercitare su questa gli stessi poteri del proprietario o del titolare di un diritto reale. Il comodatario, quale detentore, riconosce che un'altra persona sia possessore della cosa di cui ha la materiale disponibilità e che il suo potere sulla stessa dipende dalla preminente posizione altrui.
Il comodatario è però un detentore autonomo [v. 1140], cioè esercita un potere di fatto nell'interesse proprio, quindi può agire con l'azione di reintegrazione [v. 1168] anche nei confronti del comodante se questi lo privi arbitrariamente del possesso del bene dato in comodato.
(2) L'uso della cosa deve essere necessariamente concesso per un tempo determinato, ma esiste la possibilità che il contratto non preveda inizialmente una determinazione della durata; si parla, in questo caso, di comodato precario o ad nutum [v. 1810].
(3) Il comodatario deve restituire la eadem res, cioè la stessa cosa ricevuta: quindi oggetto del contratto possono essere solo cose inconsumabili e infungibili [v. Libro III, Titolo I].
Esiste anche il cosiddetto comodato ad pompam, cioè il comodato di cosa consumabile o fungibile: in questo caso il comodatario riceve la cosa a patto che questa non sia consumata, ma che sia usata per scopi diversi da quelli cui la cosa è destinata. Ad esempio, Tizio presta a Caio del danaro perché questi ne faccia mostra davanti ad amici.
(4) Qualora fosse previsto un compenso per il comodatario il contratto non sarebbe più qualificabile come comodato ma diverrebbe una locazione [v. 1571]. Si discute se la presenza di un modesto vantaggio per il comodatario faccia venir meno la gratuità del contratto. La giurisprudenza non offre una risposta univoca, sostenendo che occorre verificare caso per caso se il vantaggio sia da considerarsi come un corrispettivo, tale da alterare l'equilibrio economico e la causa del contratto.
Qualora il vantaggio per il comodatario non sia equiparabile ad un vero e proprio corrispettivo si ha un comodato modale.
Ratio Legis
Il contratto di comodato trova la sua giustificazione causale nella volontà di sopperire ad una necessità altrui, ed è normalmente una concessione di favore, da ricondurre al rapporto di fiducia e cortesia che esiste tra le parti.
Il comodato è quindi un contratto che rientra nella categoria di contratti caratterizzati dall'intuitus personae [v. 1655], cioè un contratto in cui assumono rilevanza le qualità personali dei contraenti.
Maria, domenica 30 gennaio 2011, chiede:
Con il comodato d'uso di un appartamento a chi competono le spese condominiali normalmente a carico della persona che prende in affitto? E quelle normalmente a carico del proprietario?