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Articolo 1803

Codice Civile

Nozione

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Dispositivo dell'art. 1803 Codice Civile

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra (1) una cosa mobileo immobile, affinché se ne serva per un tempo (2) o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (3).
Il comodato è essenzialmente gratuito [1571] (4).

Note

(1) La persona che riceve la cosa in comodato diventa per effetto del contratto detentrice di questa [v. 1140]: quindi esercita un potere di fatto sulla cosa comodata senza l'intenzione (animus) di esercitare su questa gli stessi poteri del proprietario o del titolare di un diritto reale. Il comodatario, quale detentore, riconosce che un'altra persona sia possessore della cosa di cui ha la materiale disponibilità e che il suo potere sulla stessa dipende dalla preminente posizione altrui.
Il comodatario è però un detentore autonomo [v. 1140], cioè esercita un potere di fatto nell'interesse proprio, quindi può agire con l'azione di reintegrazione [v. 1168] anche nei confronti del comodante se questi lo privi arbitrariamente del possesso del bene dato in comodato.

(2) L'uso della cosa deve essere necessariamente concesso per un tempo determinato, ma esiste la possibilità che il contratto non preveda inizialmente una determinazione della durata; si parla, in questo caso, di comodato precario o ad nutum [v. 1810].

(3) Il comodatario deve restituire la eadem res, cioè la stessa cosa ricevuta: quindi oggetto del contratto possono essere solo cose inconsumabili e infungibili [v. Libro III, Titolo I].
Esiste anche il cosiddetto comodato ad pompam, cioè il comodato di cosa consumabile o fungibile: in questo caso il comodatario riceve la cosa a patto che questa non sia consumata, ma che sia usata per scopi diversi da quelli cui la cosa è destinata. Ad esempio, Tizio presta a Caio del danaro perché questi ne faccia mostra davanti ad amici.

(4) Qualora fosse previsto un compenso per il comodatario il contratto non sarebbe più qualificabile come comodato ma diverrebbe una locazione [v. 1571]. Si discute se la presenza di un modesto vantaggio per il comodatario faccia venir meno la gratuità del contratto. La giurisprudenza non offre una risposta univoca, sostenendo che occorre verificare caso per caso se il vantaggio sia da considerarsi come un corrispettivo, tale da alterare l'equilibrio economico e la causa del contratto.
Qualora il vantaggio per il comodatario non sia equiparabile ad un vero e proprio corrispettivo si ha un comodato modale.


Ratio Legis

Il contratto di comodato trova la sua giustificazione causale nella volontà di sopperire ad una necessità altrui, ed è normalmente una concessione di favore, da ricondurre al rapporto di fiducia e cortesia che esiste tra le parti.
Il comodato è quindi un contratto che rientra nella categoria di contratti caratterizzati dall'intuitus personae [v. 1655], cioè un contratto in cui assumono rilevanza le qualità personali dei contraenti.

Quesiti degli utenti che hanno ricevuto risposta dalla redazione di Brocardi.it

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it. Trattasi di quesiti per cui è stato richiesto il servizio di risposta a pagamento o che presentano particolare interesse giuridico in ragione del quale la redazione ha ritenuto di rispondere gratuitamente.

Quesito numero 2247
Maria, domenica 30 gennaio 2011, chiede:
Con il comodato d'uso di un appartamento a chi competono le spese condominiali normalmente a carico della persona che prende in affitto? E quelle normalmente a carico del proprietario?
Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°2247:

Con riguardo al contratto di comodato avente ad oggetto la concessione in godimento di un appartamento ad uso abitazione, in punto regolamentazione dell’onere di ripartizione delle spese, è applicabile l’art. 1808 del c.c. Secondo questa norma, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, (ovverosia delle spese affrontate per la manutenzione ordinaria), avendo diritto, però, al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti.
Un ruolo rilevante ha la volontà delle parti che, derogando alle disposizioni normative, possono determinarsi diversamente circa l’attribuzione degli oneri riguardanti la fornitura elettrica/acqua/gas e le spese condominiali dell'immobile.
Si precisa, comunque, che il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione di un modus, posto a carico del comodatario, come il pagamento delle spese condominiali e la corresponsione di un canone di modesta entità al concedente.


Quesito numero 6962
Sonia, martedì 6 novembre 2012, chiede:
Salve,
vorrei sapere se ho qualche strumento di tutela nei confronti di colui che si era impegnato a consegnarmi un bene in comodato, poi non consegnatomi.
In particolare vorrei sapere se posso agire ex. art. 2930 c.c., avendo letto, a tal riguardo, posizioni contrastanti. Se infatti da un lato vi è chi sostiene che, essendo il contratto di comodato un contratto reale, io possa far valere solo una responsabilità precontrattuale, dall'altro, vi è chi sostiene che l'accordo intercorso tra me e colui che si era impegnato a consegnarmi la cosa in comodato sia comunque giuridicamente rilevante, rappresentando questo un'espressione della nostra autonomia contrattuale e non sussistendo preclusione al'interno dell'ordinamento affinchè le parti possano creare contratti consensuali atipici paralleli dei contratti reali tipici - c.d. contratti consensuali atipici -
Grazie per l'attenzione.

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°6962:

Per rispondere al quesito proposto è opportuno prendere in considerazione la definizione del contratto di comodato data dall'art. 1803 del c.c., in base al quale il comodato è "il contratto con cui una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta".

Secondo la dottrina tradizionale il comodato è un contratto reale, cioè un contratto che si perfeziona con la consegna della cosa, e tale caratteristica è giustificabile in quanto trattasi di un contratto essenzialmente gratuito. Infatti, non si può ritenere che la promessa di di concludere un contratto gratuito possa essere vincolante. Né è possibile sostenere che prima della consegna il comodatario possa essere in qualche modo obbligato a prendere in prestito una cosa di cui magari non ha alcun bisogno. Inoltre, parte della dottrina sostiene che la funzione della consegna sia quella di trasformare una relazione di cortesia in un rapporto giuridicamente rilevante.

Diversamente, secondo una dottrina minoritaria, sebbene il legislatore abbia senz'altro configurato il comodato come contratto reale, tuttavia le parti possono concludere un preliminare consensuale di comodato. Infatti, il comodato sarebbe senz'altro un contratto reale, ma non è precluso alle parti di stipulare un contratto preliminare. Infatti, sarebbe la stessa legge ad ammettere il preliminare di contratto reale, anche se ciò avviene espressamente per la sola ipotesi del contratto di mutuo ex art. 1822 del c.c..

Tuttavia, l'orientamento dottrinale prevalente sostiene che la teoria del preliminare di contratto reale, oppure del contratto consensuale atipico, se ha una base normativa (sia pure discutibile) per il mutuo, dove il legislatore disciplina espressamente la figura della promessa di mutuo, non ha alcuna giustificazione nel comodato. In questo caso, infatti, una promessa di dare a comodato, essendo gratuita, non troverebbe comunque tutela giuridica. Ancora, anche se si dovesse ammettere in termini generali la possibilità per gli interessati di dar vita a corrispondenti contratti consensuali (definitivi) c.d. atipici od anche a contratti preliminari consensuali di contratti reali, la soluzione dovrebbe essere in ogni caso negativa con riguardo al comodato, nel quale la consegna funge da strumento volto ad assicurare rilevanza giuridica all'intento delle parti e, per tale via, spontaneità e incoercibilità alle prestazioni di cortesia.

Pertanto, alla luce di quanto sostenuto dalla dottrina prevalente, l'ipotesi descritta non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 2930 del c.c. essendo il comodato un contratto reale, residuando quale unico rimedio il risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale.



Tag: Comodato, mancata consegna bene, responsabilità precontrattuale
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