La materia del possesso e della sua tutela presenta molti spunti significativi sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista processuale. Il manuale in esame pertanto si propone, da un lato, di esaminare la figura del possesso, analizzandone la nozione, la ratio, i presupposti, l'oggetto e la connessione ad altri istituti del diritto civile (es. detenzione, usucapione), dall'altro, di analizzare la tutela dello stesso, sia trattando dei caratteri generali delle azioni... (continua)
l volume decimo è il primo che apre la nuova edizione del celebre Trattato di diritto processuale civile. La nuova edizione del trattato, completamente rinnovata rispetto alla precedente, vedrà molti volumi, ciascuno dei quali affronta una fase specifica del processo, analizzando tutti gli istituti contenuti nel codice di procedura civile.
Il volume 10, nello specifico, affronta il procedimento di ingiunzione, il procedimento per convalida di sfratto ed i procedimenti... (continua)
Il volume illustra la disciplina dei procedimenti cautelari e possessori, soffermandosi, in particolare, sulle numerose novità apportate dagli interventi legislativi susseguitesi negli ultimi anni, tra le quali spicca la legge di riforma del processo civile n. 69 del 18 giugno 2009 (che, ad esempio, ha colmato la lacuna in tema di spese del procedimento in caso di concessione della misura cautelare ultrattiva). Il volume contiene tutti i modelli degli atti del nuovo procedimento.
(continua)Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa (1).
(1) Il possesso può essere esercitato anche attraverso altra persona, legata al possessore da un rapporto definito (si parla in tal caso di possesso mediato). Tale rapporto può trovare fondamento in un titolo che attribuisce a chi detiene la cosa un diritto personale di godimento [v. Libro III, Titolo II] su di essa (es.: conduttore).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
533Il codice del 1865, pur regolando il possesso sotto un titolo autonomo (a differenza del codice napoleonico, che del possesso trattava incidentalmente in tema di prescrizione), non conteneva un sistema organico di norme, ma dettava soltanto poche disposizioni frammentarie. L'istituto riceve nel nuovo codice una disciplina unitaria armonica, la quale si avvantaggia della ricca elaborazione scientifica della materia, per tanti aspetti ardua e delicata. L'impostazione fondamentale della nuova disciplina è data dalla determinazione legale del concetto di possesso e dall'abbandono di vecchie partizioni, come quella connessa con la categoria, tanto discussa e discutibile, del possesso così detto legittimo. Ponendo nettamente la distinzione tra possesso e detenzione, riceve il dovuto rilievo nella nozione del possesso ( art. 1140 del c.c. ) l'elemento psicologico, che il codice del 1865 accentuava particolarmente in tema di possesso legittimo. La detenzione si eleva al grado di possesso quando al potere di fatto si accompagna l'intenzione di esercitare sulla cosa il diritto di proprietà o un diritto reale minore. Per vero, allo stesso sistema così detto soggettivo o della volontà era ispirato il progetto della Commissione Reale, che definiva il possesso (art. 522) "il potere di fatto che alcuno ha sopra una cosa, con la volontà di avere per sè tale potere in modo corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale". Questa formulazione però non poneva forse sufficientemente in evidenza che l'elemento volitivo in tanto diviene rilevante per l'ordinamento giuridico in quanto si concreta e si manifesta in un comportamento esterno del possessore, il quale appunto vale a differenziare le varie specie di possesso (il possesso come proprietarie (dal possesso come usufruttuario, enfiteuta, ecc.). La nuova formula "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale" pone invece nel necessario rilievo l'elemento subiettivo e l'elemento obiettivo del possesso. Il primo è, costituito dall'intenzione di esercitare un diritto reale sulla cosa; il secondo dalla forma con cui, attuandosi il potere sulla cosa, l'intenzione si rende esternamente palese. Aggiunge il secondo comma dell'art. 1140 che si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona; ed è chiaro che quest'ultima, in quanto riconosce in altri il possesso della cosa su cui esercita il potere, è semplice detentore, se anche tale potere si atteggi esteriormente come esercizio di facoltà che costituiscono il contenuto di un diritto reale.
L'opera affronta il tema della difesa delle principali situazioni giuridiche connesse ai beni immobili, oggetto di controversie destinate a non trovare mai fine. Tenendo costantemente presente l'evoluzione giurisprudenziale, sia di legittimit? sia di merito, risulta di agevole consultazione e lettura grazie alla struttura in brevi paragrafi inframmezzati dalle parole delle stesse corti, testimonianze dell'iter interpretativo delle fattispecie. Uno strumento destinato al lettore pratico... (continua)
In questa prima parte della trattazione, dopo aver messo in luce il limite comune alle diverse impostazioni dottrinarie in tema di possesso (da Savigny ai nostri giorni), le quali tutte partono da categorie concettuali estranee alle concezioni dei giuristi romani, l'autore, da un canto ricostruisce su nuove basi il meccanismo acquisitivo dell'antico usus e il suo ampio ambito di operatività, dall'altro, in relazione alla tutela interdittale del possesso, individua la cerniera del... (continua)