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Articolo 1454

Codice Civile

Diffida ad adempiere

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Dispositivo dell'art. 1454 Codice Civile

Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto (1).

Note

(1) Decorso il termine previsto dalla diffida la risoluzione del contratto si verifica ope legis (o automatica o di diritto) per cui non è richiesta alcuna pronuncia del giudice. Si noti che la diffida ad adempiere presuppone un inadempimento grave [v. 1455] per cui, qualora quest'ultimo sia di scarsa importanza, il destinatario della diffida potrà agire in giudizio al fine di fare accertare con una sentenza che non sussistono i presupposti della risoluzione.


Ratio Legis

La diffida ad adempiere rappresenta un efficace strumento di tutela a favore della parte adempiente, perché con la «minaccia» della risoluzione del contratto l'altra parte è sollecitata ad adempiere.

Sentenze relative a questo articolo

Cass. n. 14877/2011

In caso di reiterazione di atti di diffida ad adempiere, il termine previsto dall'art. 1454 c.c. decorre dall'ultimo di essi, con la conseguenza che lo "spatium agendi" di quindici giorni, che necessariamente deve intercorrere tra il ricevi­mento della diffida e l'insorgenza della fattispecie risolutoria, deve essere rispettato a far data dal­l'ultima diffida.

Cass. n. 10687/2011

In tema di inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare con­tenente un termine, non rispettato alla scadenza, per la stipulazione del definitivo, l'esercizio del­l'azione di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dell'obbligo di concludere il medesimo, non presuppone necessariamente la natura essenziale di detto termine, né la previa intimazione di una diffida ad adempiere alla con­troparte, essendo sufficiente la sola condizione oggettiva dell'omessa stipulazione del negozio definitivo che determina di per sé l'interesse alla pronunzia costitutiva, a prescindere da un ina­dempimento imputabile alla controparte stessa.

Cass. sez. un. n. 14292/2010

Affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall'altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., è necessario che quel sog­getto sia munito di procura scritta del creditore, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma del contratto destinato a risolversi, atteso che, come si desume anche da­gli artt. 1324 e 1392 c.c., la diffida medesima, quale manifestazione di volontà che si sostanzia in un potere unilaterale incidente sulla sorte del rapporto contrattuale tanto da determinare la risoluzione "ipso jure" del vincolo sinallagmatico, ha natura negoziale.

Cass. n. 8250/2009

In materia di diffida ad adempiere, il giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni pre­visto dall'art. 1454 c.c. non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l'interesse del creditore all'adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l'attesa della prestazione; ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata - tutte le volte in cui l'obbligazione del debitore sia divenuta attuale già prima della diffida - non rispetto all'intera preparazione all'adempimento, ma soltanto ri­spetto al completamento di quella preparazione che si presume in gran parte compiuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che - essendo passata in giudicato una sentenza di cui all'art. 2932 c.c. che subordinava l'effetto traslativo della compravendita al pagamento del residuo prezzo - aveva ritenuto incongruo il termine di quindici giorni concesso al debitore, non considerando che la diffida ad adempiere era stata notificata dal creditore oltre quattro mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e che nel frattempo il debitore aveva il dovere di attivarsi nella preparazione dell'adempimento).

Cass. n. 23315/2007

In tema di contratti a prestazioni corri­spettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola ri­solutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioé, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la de­correnza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi; tale diffida è stabilita nell'interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime a priori nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e a posteriori nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454 c.c.

Cass. n. 3742/2006

La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento della controparte entro un certo termine, restando escluso che tale manifestazione possa sopraggiungere in un mo­mento successivo alla diffida.

Cass. n. 8910/1998

In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro il quale l'altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma citata è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mercé un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento. (Nella specie, il giudice di merito, rilevata l'assenza, in seno alla diffida intimata alla controparte dal promittente vendi­tore di un immobile, dell'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stipula notarile, aveva ritenuto l'inidoneità dell'atto a produrre gli effetti di risoluzione suoi propri. La Corte di legittimità, nel cassare la sentenza e nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha, ancora, aggiunto che, sebbene la scelta del notaio fosse stata già operata, in sede di stipula del preliminare, dal promissario acquirente, l'onere di contattare il notaio stesso gravava, comunque, su quest'ulti­mo, sì che nessun rilievo poteva annettersi alla circostanza dell'omessa indicazione, da parte del promittente venditore, di giorno, ora e luogo dello stipulando contratto definitivo).

Cass. n. 3566/1995

La diffida ad adempiere può essere fatta nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, non richiedendo la legge una forma par­ticolare, ed è sufficiente per la sua operatività che essa pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. (Nella specie la sentenza impugnata confermata dalla S.C. aveva ritenuto che l'invio di una lettera raccomandata costituisce mezzo ido­neo a diffidare ed a costituire in mora l'amministratore di un condominio).

Cass. n. 5979/1994

L'assegnazione da parte del creditore con la diffida ad adempiere di un termine inferiore a quello di giorni quindici stabilito dall'art. 1454 c.c. o comunque non congruo comporta l'impossibili­tà di utilizzare la diffida ai fini della risoluzione di diritto del contratto, ma non esclude la riammis­sione in termini della parte inadempiente.

Cass. n. 9085/1990

La regola secondo cui il termine concesso al debitore con la diffida ad adempiere, cui è stru­mentalmente collegata la risoluzione di diritto del contratto, non può essere inferiore a quindici giorni, non è assoluta, potendosi assegnare a nor­ma dell'art. 1454 comma secondo c.c., un termine inferiore ritenuto congruo per la natura del con­tratto e per gli usi. L'accertamento della congruità del termine costituisce un giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente da errori logici e giuridici.

Cass. n. 5017/1990

La risoluzione del contratto in difetto di una clausola risolutiva espressa, della quale la parte dichiari di avvalersi, può essere ottenuta, a norma dell'art. 1454 c.c. soltanto mediante intimazione ad adempiere in un congruo termine indicato come risolutorio; a tal fine la semplice dichiarazio­ne unilaterale della parte di ritenere il contratto ri­solto, configurandosi come mera pretesa che non consente all'altra parte l'attuazione del rapporto, deve considerarsi priva di effetti e quindi non pre­clusiva della successiva domanda di adempimen­to, alla quale è ostativa, a norma dell'art. 1453, secondo comma, c.c. solo la domanda giudiziale di risoluzione.

Cass. n. 4066/1990

La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento entro un certo termine. Non è pertanto sufficiente per produrre l'effetto risolutivo del rapporto costituito fra le parti, previsto dalla norma richiamata, la manife­stazione della generica intenzione «di agire in tut­te le sedi più opportune», senza specificare se si intenda ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto.

Cass. n. 4535/1987

La valutazione in ordine alla congruità del termine assegnato dal creditore al debitore con la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. va compiuta con esclusivo riferimento alla diffida stessa e al periodo in essa indicato, senza che possa avere ri­lievo il fatto che in precedenza vi siano state altre diffide rimaste infruttuose.

Cass. n. 3867/1985

La diffida ad adempiere, intimata a norma dell'art. 1454 c.c., ha l'effetto di rimettere in ter­mini il debitore fino alla data assegnata con la diffida medesima, con la conseguenza che il suo inadempimento può essere dedotto a sostegno di una successiva, domanda di risoluzione del con­tratto solo quando si sia protratto oltre quella data.

Cass. n. 542/1985

Il termine fissato nella diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. — il quale è diverso dal termine originario di adempimento e soggiace ad un'au­tonoma disciplina — non può essere inferiore a quello minimo di quindici giorni previsto, dalla norma citata, configurandosi, altrimenti, l'inidoneità della diffida alla produzione di effetti risolu­tivi del rapporto costituito, salvo che, per diversa pattuizione delle parti, per la natura del contratto o secondo gli, usi, risulti congruo un termine mi­nore. Non è, pertanto, giustificata l'assegnazione di un termine minore con riferimento a preceden­ti solleciti rivolti al debitore per l'adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto ma ad un comportamento omissivo del debitore.

Cass. n. 2089/1982

La diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., pur non richiedendo l'uso di formule sa­cramentali, esige comunque la manifestazione in modo inequivocabile della volontà dell'intimante, da un lato, di ottenere l'adempimento del con­tratto entro un certo termine e, dall'altro, di con­siderare risolto il contratto stesso come effetto dell'inutile decorrenza del termine.

Cass. n. 590/1982

La diffida ad adempiere, che non prefigga il preciso termine entro cui il contraente inadem­piente deve adempiere sotto pena di risoluzione del contratto, è in contrasto con il precetto del­l'art. 1454 c.c., in quanto determina nel diffidato una situazione di incertezza obiettiva, impedendogli di giudicare se il termine stesso sia congruo — come la legge prescrive — ed esaurendosi, in sostanza, nella pretesa che spetti soltanto al con­traente adempiente di giudicare ex post se la pre­stazione dell'altro contraente successiva alla diffi­da, ove si verifichi, ottemperi o meno alla diffida medesima quanto al termine di adempimento.

Cass. n. 132/1982

Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, la diffida ad adempiere costi­tuisce soltanto una facoltà, non un obbligo per la parte adempiente, ed ha lo scopo di provocare lo scioglimento di diritto del rapporto. La parte adempiente, infatti, può direttamente proporre la domanda, tendente alla risoluzione del rapporto, attraverso una pronunzia costitutiva del giudice, sulla base del solo fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza.

Cass. n. 3851/1978

La diffida ad adempiere, nella sua struttura logica e sistematica, è uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro inadem­piente per una celere risoluzione del contratto, affinché il contraente adempiente non resti vin­colato all'altro fino alla pronuncia del giudice e possa provvedere con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale.

Cass. n. 118/1976

La diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., presuppone l'inadempienza del diffida­to in ordine ad un'autonoma obbligazione con­trattuale, e richiede l'assegnazione di un congruo termine per l'adempimento dell'obbligazione me­desima; detta diffida, pertanto, non è ravvisabile in un atto intimato con esclusivo riferimento ad un'attività strumentale e preparatoria, rispetto alla realizzazione del risultato finale voluto dai contraenti, con la costituzione dell'obbligazione o comunque con l'assegnazione di un termine solo per l'inizio dell'esecuzione dell'obbligazione, ed a prescindere dall'epoca in cui l'esecuzione stessa debba essere completata.

Cass. n. 2210/1973

Poiché deve considerarsi inadempiente il contraente che, in pendenza del termine, abbia manifestato in modo certo ed inequivoco di non voler eseguire la sua obbligazione, nulla vieta che, in costanza di tale comportamento, l'altra parte possa avvalersi della diffida ad adempiere previ­sta dall'art. 1454 c.c. anche prima della scadenza pattuita, per conseguire quegli effetti risolutori che derivano dalla suddetta norma.

Quesiti degli utenti che hanno ricevuto risposta dalla redazione di Brocardi.it

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it. Trattasi di quesiti per cui è stato richiesto il servizio di risposta a pagamento o che presentano particolare interesse giuridico in ragione del quale la redazione ha ritenuto di rispondere gratuitamente.

Quesito numero 1726
marzio, giovedì 2 dicembre 2010, chiede:

Se un coniuge in comunione legale vende da solo un bene della comunione, il contratto è annullabile entro l'anno ex art 184.
Se la controparte è inadempiente e il coniuge contraente fa la diffida ad adempiere entro un termine successivamente scaduto, la successiva disponibilità dell'altro coniuge a convalidare il negozio originario produce qualche effetto sulla effettuata diffida rendendola proveniente da soggetto non unicamente legittimato?


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°1726:

La convalida ex art. 184 del c.c., comma 1, da parte del coniuge che non ha partecipato al negozio concluso dall’altro coniuge non ha effetti invalidanti sulla diffida inviata da quest’ultimo. Al contrario, rende la diffida legittima perché la vendita è valida e non più annullabile. Ciò perché l’istituto della convalida ha la finalità di sanare un atto invalido, cioè carente di un suo presupposto di validità al momento della sua stipulazione.
Essendo il terzo contraente inadempimente, i coniugi potranno esperire le azioni più opportune per vedere riconosciute le proprie pretese.


Quesito numero 4811
giulia, mercoledì 21 dicembre 2011, chiede:
Che rapporto c'è tra l'atto di costituzione in mora ex art.1219 e la diffida ex art.1454? Da come sono formulati i due articoli sembra che, intimando il debitore ad adempiere entro un certo termine, si tratti al tempo stesso sia di diffida che di costituzione in mora.
Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°4811:

La costituzione in mora è un sollecito che il creditore rivolge al debitore affinchè questi adempia la propria prestazione. Dalla costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire alcuni effetti a beneficio del creditore:
- l'inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale, se non diversamente pattuiti;
-l'interruzione del termine di prescrizione;
-l'obbligo in capo al debitore di risarcire l'eventuale danno
- nonchè il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.

Vi sono casi in cui in cui la costituzione in mora è automatica, come nelle ipotesi espressamente previste ex art. 1219 c.c. n. 1,2 e 3, cioè quando l'inadempimento deriva da un fatto illecito, quando la controparte ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione o quando è scaduto il termine in caso di prestazione da eseguire al domicilio del creditore.

La diffida ad adempiere, invece, richiede la volontà espressa di produrre l'effetto giuridico della risoluzione del contratto in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra parte. Il contraente adempiente intima all'altra parte di adempiere entro un determinato termine, oltrepassato il quale automaticamente il rapporto si scioglie in virtù della diffida inviata.


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