SOMMARIO
Il mutuo. La promessa di mutuo. Il mutuo condizionato. I contratti affini al mutuo - L'obbligazione degli interessi - L'obbligazione di restituzione - I modi di estinzione del mutuo diversi dalla scadenza del termine - Questioni processuali e tributarie - Il mutuo nel fallimento - Il mutuo di scopo - Indici: cronologico delle sentenze; analitico.
Parlare oggi di mutui, cioè della miccia che ha innescato l’esplosione dei mercati con i “subprime” statunitensi, è evocare ansie e profonde preoccupazioni nei contraenti di tali prestiti di lungo periodo e soprattutto fra coloro che hanno sottoscritto clausole che comportano l’indicizzazione dei tassi (Euribor) e quindi la lievitazione delle rate.
Questo testo fornisce un’utile e facile guida per orientarsi quando si intende sottoscrivere... (continua)
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Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.
Si è detto [v. 1813] che il mutuo è un contratto reale, si perfeziona cioè con la consegna della cosa. L'art. 1822 è quindi in aperto contrasto con quanto stabilito dall'art. 1813.
Il contrasto tra le due norme si spiega considerando che se il legislatore ha voluto rispettare la tradizione romanistica per cui il mutuo era un contratto reale, dall'altra la dottrina aveva aspramente contestato tale scelta, considerandola contrastante con il principio generale della libertà contrattuale.
Il legislatore, quindi, pur mantenendo la definizione tradizionale del mutuo, l'ha accompagnata con alcuni temperamenti, di cui l'art. 1822 è l'esempio più lampante [v. 1842].
L'articolo in esame e il suo rapporto con l'art. 1813 è oggetto di un attento dibattito in dottrina e giurisprudenza. L'opinione maggioritaria sostiene che l'art. 1822 disciplina un contratto preliminare di mutuo, con cui una parte si obbliga a prestare un futuro consenso e a consegnare la cosa oggetto della promessa di mutuo. L'obbligazione che scaturisce dalla promessa di mutuo non è però coercibile tramite l'azione prevista dall'art. 2932, in quanto la sentenza del giudice non potrebbe efficacemente sostituire la mancata consegna; unico rimedio per il promissario contro il promittente inadempiente rimane l'azione di risarcimento del danno ex art. 1218.