1. (1)In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.