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Articolo 25 undevicies Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 01/07/2025]

Delitti contro gli animali

Dispositivo dell'art. 25 undevicies Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. (1)In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 8, comma 1 della L. 6 giugno 2025, n. 82.

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