Le norme disciplinanti i delitti contro il sentimento per gli animali sono state introdotte dalla L. 189/2004, al fine di colmare le precedenti lacune normative in merito.
Gli articoli del codice penale introdotti no forniscono ad ogni modo una tutela esaustiva, dato che sopperisce la protezione indiretta di cui all'articolo 2 L. 189/2004, nella quale si vieta l'utilizzo di cani e gatti per la produzione di vestiario. Specularmente, ai sensi dell'articolo 19ter, le nuove disposizioni non si applicano “
ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione di animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”.
Infine, in sede di recepimento della Direttiva 2008/99/CE, il D. Lgs. N 121/2011 ha introdotto gli articoli
727 bis e
733 bis.
La norma in esame punisce l'organizzazione o la promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino strazi o sevizie per gli animali (non gare di combattimento tra animali, disciplinati dalla norma successiva). Per contro, non viene punito il mero partecipante alla gara, per cui troverà applicazione l'articolo
544 bis o il
544 ter a seconda che scaturisca rispettivamente la morte dell'animale o una lesione.
Il
secondo comma prevede una
circostanza aggravante specifica, qualora i fatti siano commessi nell'ambito di scommesse clandestina, o al fine di trarne
profitto, oppure qualora si cagioni la morte di un animale.