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Articolo 25 duodevicies Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Dispositivo dell'art. 25 duodevicies Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 sexies e 518 terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 3, comma 1, della L. 9 marzo 2022, n. 22.

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