La norma in commento prevede e punisce il
riciclaggio di beni culturali.
Il
reato si caratterizza per essere
plurioffensivo in quanto il
bene giuridico protetto è duplice: il c.d. patrimonio culturale (tutelato dall’
art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.
Si tratta di un
reato comune poiché può essere commesso da “
chiunque”, tranne che dal concorrente nel reato presupposto.
La
condotta criminosa consiste - al di fuori dei casi di concorso nel reato – nel
sostituire o trasferire beni culturali provenienti da delitto non colposo o compiere, in relazione ad essi,
altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Questa fattispecie riproduce la struttura del reato di
riciclaggio di cui all’
art. 648 bis del c.p.: cioè, vengono ripresi gli elementi costitutivi del delitto appena richiamato (per la cui analisi si rimanda al commento dell’
art. 648 bis del c.p.), con l’elemento specializzante dell’oggetto del reato che non è il “denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, ma è un bene culturale proveniente da delitto non colposo (per la nozione di bene culturale, si richiama l’
art. 2 del codice beni cult. e paesag.).
Poiché la fattispecie in commento riprende strutturalmente il riciclaggio
ex art. 648-bis c.p., è possibile estendere a essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione al predetto delitto, adattandole alle specifiche caratteristiche dell’oggetto materiale del reato.
Il reato in esame si configura qualora
il bene culturale provenga dalla precedente commissione di un altro delitto non colposo. Il reato presupposto deve essere un delitto doloso (cioè, il delitto in commento non si realizza se il bene proviene da un delitto colposo o una
contravvenzione).
Ai sensi del comma 2, sulla falsariga di quanto stabilito per il riciclaggio
ex art. 648-bis c.p., è prevista una
circostanza attenuante ad effetto comune nel caso in cui i beni culturali provengano da delitto punito con la
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Peraltro, ai sensi del comma 3 della norma in esame, il reato sussiste anche quando l’
autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile o quando
manca una condizione di procedibilità in relazione a questo delitto.
In relazione all’
elemento soggettivo, occorre il
dolo generico: ossia, la consapevolezza della provenienza illecita del bene culturale e del suo carattere culturale e la volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni.