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Articolo 518 sexies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Riciclaggio di beni culturali

Dispositivo dell'art. 518 sexies Codice Penale

(1)Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 sexies Codice Penale

La norma in commento prevede e punisce il riciclaggio di beni culturali.

Il reato si caratterizza per essere plurioffensivo in quanto il bene giuridico protetto è duplice: il c.d. patrimonio culturale (tutelato dall’art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da “chiunque”, tranne che dal concorrente nel reato presupposto.

La condotta criminosa consiste - al di fuori dei casi di concorso nel reato – nel sostituire o trasferire beni culturali provenienti da delitto non colposo o compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Questa fattispecie riproduce la struttura del reato di riciclaggio di cui all’art. 648 bis del c.p.: cioè, vengono ripresi gli elementi costitutivi del delitto appena richiamato (per la cui analisi si rimanda al commento dell’art. 648 bis del c.p.), con l’elemento specializzante dell’oggetto del reato che non è il “denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, ma è un bene culturale proveniente da delitto non colposo (per la nozione di bene culturale, si richiama l’art. 2 del codice beni cult. e paesag.).

Poiché la fattispecie in commento riprende strutturalmente il riciclaggio ex art. 648-bis c.p., è possibile estendere a essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione al predetto delitto, adattandole alle specifiche caratteristiche dell’oggetto materiale del reato.

Il reato in esame si configura qualora il bene culturale provenga dalla precedente commissione di un altro delitto non colposo. Il reato presupposto deve essere un delitto doloso (cioè, il delitto in commento non si realizza se il bene proviene da un delitto colposo o una contravvenzione).

Ai sensi del comma 2, sulla falsariga di quanto stabilito per il riciclaggio ex art. 648-bis c.p., è prevista una circostanza attenuante ad effetto comune nel caso in cui i beni culturali provengano da delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Peraltro, ai sensi del comma 3 della norma in esame, il reato sussiste anche quando l’autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile o quando manca una condizione di procedibilità in relazione a questo delitto.

In relazione all’elemento soggettivo, occorre il dolo generico: ossia, la consapevolezza della provenienza illecita del bene culturale e del suo carattere culturale e la volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni.

Massime relative all'art. 518 sexies Codice Penale

Cass. pen. n. 19288/2007

La previsione di cui all'art. 648 bis c.p. individua quale tipica modalità operativa del riciclaggio «la sostituzione» cioè la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva «movimentati».

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