La norma in commento punisce il
delitto di
devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
Il
reato si caratterizza per essere
plurioffensivo in quanto il bene giuridico protetto è duplice: il c.d.
patrimonio culturale (tutelato dall’
art. 9 Cost.) e l’
ordine pubblico.
Si tratta di un
reato comune poiché può essere commesso da “
chiunque”.
La condotta criminosa consiste nella
commissione di fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici o istituti e luoghi della cultura: ossia, è punito chiunque danneggi o distrugga (la devastazione) oppure depredi o faccia razzie (il saccheggio) del patrimonio culturale o istituti e luoghi della cultura.
Però, la nuova norma ha carattere residuale in quanto il reato in esame sussiste
ove non si configuri il delitto di devastazione, saccheggio e strage previsto dall’art. 285 del c.p.. Quest'ultima disposizione punisce la realizzazione di un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato
allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato.
Il delitto in esame riprende la stessa struttura del reato di
devastazione e saccheggio di cui all’art. 419 del c.p.: cioè, vengono ripresi gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 419 c.p. (al cui commento si rinvia), con l’elemento specializzante dell’oggetto materiale del reato che viene individuato nei “beni culturali e paesaggistici e gli istituti e luoghi della cultura” (per la nozione di
beni culturali e del paesaggio si rimanda all’
art. 2 del codice beni cult. e paesag., mentre g
li istituti e luoghi della cultura sono definiti dall’
art. 101 del codice beni cult. e paesag.).
Poiché la nuova disposizione in commento riprende strutturalmente la formulazione dell’art. 419 c.p., è possibile estendere ad essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione alla predetta norma, adattandole alle specifiche caratteristiche analizzate.
Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico: cioè, la coscienza e volontà di devastare o saccheggiare un bene culturale o paesaggistico o un istituto o luogo di cultura.