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Articolo 518 terdecies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Dispositivo dell'art. 518 terdecies Codice Penale

(1)Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 terdecies Codice Penale

La norma in commento punisce il delitto di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Il reato si caratterizza per essere plurioffensivo in quanto il bene giuridico protetto è duplice: il c.d. patrimonio culturale (tutelato dall’art. 9 Cost.) e l’ordine pubblico.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da “chiunque”.

La condotta criminosa consiste nella commissione di fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici o istituti e luoghi della cultura: ossia, è punito chiunque danneggi o distrugga (la devastazione) oppure depredi o faccia razzie (il saccheggio) del patrimonio culturale o istituti e luoghi della cultura.

Però, la nuova norma ha carattere residuale in quanto il reato in esame sussiste ove non si configuri il delitto di devastazione, saccheggio e strage previsto dall’art. 285 del c.p.. Quest'ultima disposizione punisce la realizzazione di un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato.

Il delitto in esame riprende la stessa struttura del reato di devastazione e saccheggio di cui all’art. 419 del c.p.: cioè, vengono ripresi gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 419 c.p. (al cui commento si rinvia), con l’elemento specializzante dell’oggetto materiale del reato che viene individuato nei “beni culturali e paesaggistici e gli istituti e luoghi della cultura” (per la nozione di beni culturali e del paesaggio si rimanda all’art. 2 del codice beni cult. e paesag., mentre gli istituti e luoghi della cultura sono definiti dall’art. 101 del codice beni cult. e paesag.).

Poiché la nuova disposizione in commento riprende strutturalmente la formulazione dell’art. 419 c.p., è possibile estendere ad essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione alla predetta norma, adattandole alle specifiche caratteristiche analizzate.

Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico: cioè, la coscienza e volontà di devastare o saccheggiare un bene culturale o paesaggistico o un istituto o luogo di cultura.

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