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Articolo 25 bis 1 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Delitti contro l'industria e il commercio

Dispositivo dell'art. 25 bis 1 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater e 517 octies, quarto comma, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote(1);
  2. b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Note

(1) La lettera a) del comma 1 è stata modificata dall'art. 1, comma 2 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

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