1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater e 517 octies, quarto comma, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote(1);
- b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
Note
(1)
La lettera a) del comma 1 è stata modificata dall'art. 1, comma 2 della L. 21 aprile 2026, n. 75.






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