(1)Nei casi di cui agli articoli 517 sexies e 517 septies il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se:
- 1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
- 2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
- 3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito;
- 4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.
Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.






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